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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 1517/2024 del 15/01/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza del Tribunale di Roma che aveva dichiarato inammissibile l'appello proposto avverso la decisione del Giudice di pace relativa al quantum delle spese processuali (liquidazione ritenuta non adeguata). Denunciava vizio di motivazione (omesso/esame di fatto decisivo) e violazione di norme (art. 113 comma 2 e art. 339 c.p.c.) sostenendo che le norme tariffarie e i minimi professionali dovessero rientrare tra i principi regolatori della materia appellabile.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto fondato il primo motivo solo sotto il profilo tecnico della motivazione apparente ma, complessivamente, ha confermato che il Tribunale aveva correttamente applicato i principi sull'appellabilità delle sentenze del Giudice di pace rese secondo equità (art. 113 comma 2 e art. 339 c.p.c.), escludendo che le tariffe professionali costituiscano norme sul procedimento o principi regolatori della materia tali da consentire l'appello. Ha dichiarato inammissibile il motivo relativo al merito della liquidazione e ha condannato il ricorrente al rimborso delle spese processuali in favore di Poste Italiane, liquidate in Euro 330,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie del 15%, esborsi Euro 200,00 e accessori di legge; inoltre ha rilevato la sussistenza dei presupposti per l'eventuale versamento di un ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art. 13 d.P.R. n.115/2002.

Norme richiamate

  • art. 339 c.p.c. (comma II e III)

    la sentenza del giudice di pace ... è appellabile esclusivamente per violazione delle norme sul procedimento, per violazione di norme costituzionali o comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia

    Limita l'appellabilità delle sentenze del Giudice di pace rese ex art. 113 comma 2 (secondo equità) ai casi di violazione procedurale, di norme costituzionali/comunitarie o di principi regolatori della materia; questioni sul quantum delle spese non rientrano normalmente tra le 'norme sul procedimento'.

  • art. 113 c.p.c. (comma II)

    Stabilisce che il Giudice di pace, per controversie di valore non superiore a 1.100 euro, decide secondo equità. La Corte Costituzionale (sent. n.206/2004) ha imposto l'osservanza dei principi informatori della materia ma ha comunque mantenuto la disciplina dell'equità per le controversie 'bagatellari'.

  • art. 360 c.p.c. (n. 3 e n. 5 del comma I)

    Individua i motivi di ricorso per cassazione (violazione di norme di diritto; difetto di motivazione/ motivazione apparente). Sono stati invocati dal ricorrente per contestare la decisione del Tribunale.

  • art. 91 c.p.c. (comma IV)

    le spese, competenze ed onorari liquidati dal giudice non possano superare il valore della domanda

    Prevede un limite massimo alle spese liquidabili nelle cause di valore non eccedente 1.100 euro (cause davanti al Giudice di pace), applicabile ratione temporis e cassata come compatibile con la Costituzione; incide sul possibile quantum delle spese.

  • D.P.R. n. 115/2002 art. 13 (comma 1-bis)

    Norma sul contributo unificato; la sentenza dà atto della sussistenza dei presupposti per l'eventuale versamento, da parte del ricorrente, dell'importo previsto per il ricorso.

  • Giurisprudenza richiamata (Cass. Sez. 3 n.10965/2006; Sez. 3 n.13219/2010; Cass. Sez. 2 n.769/2021; Corte Cost. n.206/2004; Corte Cost. n.157/2014)

    Consolidano i principi esposti: le deliberazioni del Consiglio Nazionale Forense che fissano tariffe sono norme di carattere sostanziale (non processuale); confermano la legittimità costituzionale dei limiti sulle spese nelle cause di equità e l'orientamento sulla non appellabilità del quantum delle spese in materia di giudice di pace.

Massime di principio

  • Le sentenze del Giudice di pace rese secondo equità (art. 113 comma 2 c.p.c., per controversie fino a €1.100) sono appellabili al Tribunale solo per violazione di norme sul procedimento, di norme costituzionali o comunitarie, o di principi regolatori della materia: contestazioni puramente sul quantum delle spese non rientrano normalmente tra queste ipotesi.
  • Le tariffe e le deliberazioni che fissano criteri per la determinazione degli onorari sono considerate norme di carattere sostanziale e non norme processuali: pertanto la loro mera violazione non costituisce automaticamente motivo di appello avverso una sentenza 'secondo equità'.
  • Quando il valore della controversia è entro i limiti della giurisdizione equitativa, la liquidazione delle spese può essere effettuata in equità e, per talune fattispecie, il legislatore ha imposto un tetto (art. 91 comma IV) perché le spese non superino il valore della domanda.
  • Se si intende impugnare una decisione del Giudice di pace relativa alle spese, la strategia processuale deve privilegiare censure di carattere procedurale, costituzionale o di principio regolatore della materia; altrimenti la tutela applicabile può essere la cassazione per motivo di diritto (art. 360), ma solo se ricorrono i presupposti di cui a tale rimedio.
  • Una motivazione insufficiente o apparente del provvedimento impugnato può costituire autonomo motivo di ricorso in Cassazione, ma ciò non significa che il ricorso avrà comunque esito favorevole se, alla prova dei fatti e delle norme, la disciplina sull'appellabilità e i vincoli legislativi sull'equità e sui limiti delle spese giustificano la decisione impugnata.

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