Ordinanza n. 1577/2026 - Firenze, Sezione 2
per l'annullamento - del “Verbale della conferenza di servizi relativo al procedimento per il riesame dell'AIA con valenza di rinnovo (senza modifiche) ai sensi dell'art. 29-octies del D.lgs 152/06 e smi, per l'installazione IPPC (codici 5.1 – 5.5 di cui all'allegato VIII parte seconda del D.Lgs. 152/06 e ubicata nel comune di Livorno Via delle Macchie, angolo Via Scirocco. Proponente: Soc. Lonzi Rossano. II Seduta”, redatto all'esito della seconda seduta della Conferenza di Servizi tenutasi in data 15.2.2022 e trasmesso al ricorrente in data 23.2.2022; - del Contributo tecnico istruttorio A.I.A. del Comune di Livorno - Relazione tecnica comunale per la C.d.S. del 15.2.2022, avente ad oggetto “Procedimento di riesame con valenza di rinnovo ai sensi dell'art. 29-octies del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA), già rilasciata dalla Provincia di Livorno con A.D. del 07/07/2015 relativamente all'installazione di recupero rifiuti sita in Livorno, Via delle Macchie angolo via Scirocco (LI)”, depositato dal Comune di Livorno nella Conferenza di Servizi del 15.2.2022, e in tale occasione conosciuto dal ricorrente, che lo ha materialmente ricevuto in data 23.2.2022, in allegato al verbale; - per quanto occorrer possa, della nota del Dirigente della Direzione Ambiente ed Energia della Regione Toscana, priva di data e numero di protocollo, trasmessa al ricorrente in data 3.3.2022, recante “Rinvio aggiornamento seduta conferenza di servizi ai sensi dell'art. 14 e 14 ter della Legge 241/1990”, con cui il procedimento è stato rinviato a data da destinarsi; - nonché di ogni atto presupposto, connesso e/o conseguenziale non conosciuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Verbale della seconda seduta della conferenza di servizi relativa al riesame con valenza di rinnovo dell'AIA, contributo tecnico istruttorio del Comune di Livorno e nota regionale di rinvio della conferenza di servizi
Esito
La controversia
Il titolare dell'impresa individuale ha impugnato gli atti formati nell'ambito del procedimento di riesame con valenza di rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale relativa a un'installazione IPPC per il recupero di rifiuti. Nel corso del giudizio ha chiesto la sospensione del processo ai sensi degli artt. 79 c.p.a. e 295 c.p.c., rappresentando la pendenza di due giudizi pregiudiziali: uno davanti allo stesso TAR, ritenuto idoneo a incidere determinativamente sull'esito della controversia, e uno in appello avverso una precedente sentenza del TAR. Ha inoltre evidenziato la sopravvenienza di sviluppi procedimentali e urbanistici, tra cui l'approvazione del nuovo Piano Operativo comunale con riconoscimento della destinazione produttiva dell'area, nonché la possibile futura carenza di interesse qualora fosse approvato un progetto di riordino dell'attività conforme alla nuova disciplina urbanistica. La richiesta era quindi volta a evitare una decisione inutilmente anticipata o potenzialmente contraddittoria.
La decisione
Il TAR ha accolto la richiesta di sospensione del processo, ritenendo sussistente una situazione di pregiudizialità derivante dalla pendenza delle cause indicate dal ricorrente davanti ad altri collegi. La sospensione è stata disposta ai sensi degli artt. 79 c.p.a. e 295 c.p.c. Il Collegio non ha deciso nel merito l'impugnazione degli atti relativi al procedimento AIA, né ha accertato definitivamente la sopravvenuta carenza di interesse. Il Comune resistente si è rimesso alle valutazioni del giudice. Non è indicata una pronuncia sulle spese.
Norme richiamate
art. 79 d.lgs. 104/2010
Consente la sospensione del processo amministrativo nei casi previsti dal codice di procedura civile, qui applicata in presenza di una causa pregiudiziale.
art. 295 c.p.c.
È stato ritenuto applicabile per disporre la sospensione necessaria del processo in ragione della pregiudizialità di giudizi pendenti davanti ad altri collegi.
art. 29-octies d.lgs. 152/2006
Individua il procedimento di riesame con valenza di rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale, nell'ambito del quale sono stati adottati gli atti impugnati.
artt. 14 e 14-ter l. 241/1990
Richiamati nella nota regionale concernente il rinvio della seduta della conferenza di servizi.
Massime di principio
- Nel processo amministrativo, la sospensione necessaria può essere disposta ai sensi degli artt. 79 c.p.a. e 295 c.p.c. quando la decisione di una causa pendente davanti a un altro collegio sia pregiudiziale e idonea a incidere in modo determinante sull'esito del giudizio sospeso.
- La pendenza di procedimenti amministrativi e urbanistici sopravvenuti, suscettibili di rendere inutile la decisione o di determinare una sopravvenuta carenza di interesse, può concorrere a giustificare l'esigenza di non definire immediatamente il giudizio, ma la sospensione processuale richiede comunque la ravvisata pregiudizialità di altra causa.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 21 lug 2026Ordinanza n. 81/2026 - Trieste, Sezione 1
- Ordinanza · 21 lug 2026Ordinanza n. 82/2026 - Trieste, Sezione 1
- Ordinanza · 21 lug 2026Ordinanza n. 83/2026 - Trieste, Sezione 1
- Ordinanza · 21 lug 2026Ordinanza n. 84/2026 - Trieste, Sezione 1
- Ordinanza · 21 lug 2026Ordinanza n. 85/2026 - Trieste, Sezione 1
- Ordinanza · 21 lug 2026Ordinanza n. 86/2026 - Trieste, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →