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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37248/2025 del 14/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Catania del 12/06/2024 che aveva dichiarato inammissibile il ricorso di Fresco avverso il provvedimento di rigetto (6/2/2023) dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Il ricorrente deduceva l'errata individuazione del giudice competente (il Tribunale aveva ritenuto competente il Giudice civile invece del Giudice penale) e contestava la dichiarata tardività del ricorso, sostenendo invece la tempestività rispetto alla notifica.

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso fondato: ha annullato l'ordinanza impugnata per errata determinazione della competenza e per errata valutazione della tempestività. Ha osservato che, secondo la normativa e la giurisprudenza richiamate, la competenza per l'opposizione al provvedimento di rigetto dell'ammissione al gratuito patrocinio spetta al Giudice penale (Tribunale o Corte d'appello cui appartiene il giudice che ha emesso il decreto di rigetto) e che l'opposizione era tempestiva rispetto alla data di notifica del provvedimento (notifica 13/02/2023; opposizione 04/03/2023). Conseguentemente l'ordinanza impugnata è annullata e la causa è rinviata per nuovo giudizio al Presidente del Tribunale di Catania.

Norme richiamate

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Il rinvio previsto dall'art. 99, comma 3, al processo speciale per gli onorari non esclude l'applicazione delle norme del d.P.R. n.115 (artt. 76 e ss.) per le fasi non disciplinate, e individua la competenza nel Tribunale o nella Corte d'appello cui appartiene il giudice che ha emesso il decreto di rigetto.

  • d.lgs. 1 settembre 2011, n. 150

    Disciplina il processo speciale per gli onorari di avvocato richiamato dall'art. 99 del d.P.R. 115/2002; il rinvio non comporta esclusione delle norme del d.P.R. 115/2002 per le questioni non specificamente regolate.

  • codice di procedura civile

    Regolano il rito semplificato di cognizione richiamato per il processo speciale; la loro menzione serve a spiegare il quadro procedurale richiamato dal rinvio normativo.

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Previsioni del d.P.R. 115/2002 applicabili, per le fasi non espressamente disciplinate dal rinvio, da coordinare con le norme generali del processo penale principale.

  • Giurisprudenza

    Sez. 4, n. 24410 del 24/06/2025 (Mazari, Rv. 288077 -01)

    Precedente che afferma il principio di coordinamento fra il rinvio al processo speciale e l'applicazione delle disposizioni del d.P.R. 115/2002 e delle regole generali del processo penale, con indicazione della competenza del giudice penale.

  • Giurisprudenza

    Sez. 4, n. 10908 del 05/11/2024 (Di Noi)

    Precedente che chiarisce che la competenza per le opposizioni al provvedimento di rigetto dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato spetta al Tribunale o alla Corte d'appello cui appartiene il giudice che ha emesso il decreto di rigetto, in ragione dell'incidenza sul diritto di difesa nel processo penale.

Massime di principio

  • Le opposizioni avverso i provvedimenti di rigetto dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato devono essere trattate dal giudice penale competente (Tribunale o Corte d'appello cui appartiene il giudice che ha emesso il decreto), non dal giudice civile, quando il provvedimento incide sull'esercizio della difesa penale.
  • Il rinvio normativo al processo speciale per gli onorari non esclude l'applicazione delle disposizioni del d.P.R. n.115/2002 (artt. 76 e ss.) e, per le lacune, delle norme generali del processo penale principale; occorre coordinare le norme richiamate.
  • La tempestività dell'opposizione va valutata rispetto alla data di notifica del provvedimento impugnato; verificare sempre la data effettiva di notifica prima di dichiarare tardività.
  • In caso di erronea declaratoria di incompetenza del giudice, la via corretta è l'annullamento dell'atto impugnato e il rinvio per nuovo giudizio al giudice competente; non sempre è sufficiente una correzione formale del rito.
  • Quando si impugna un rigetto del gratuito patrocinio, è consigliabile proporre l'opposizione davanti al giudice penale competente e, in subordine, contestare espressamente eventuali eccezioni di incompetenza territoriale o funzionale, allegando le date di notifica per dimostrare la tempestività.

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