Cassazione Penale, Sentenza n. 37248/2025 del 14/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Catania del 12/06/2024 che aveva dichiarato inammissibile il ricorso di Fresco avverso il provvedimento di rigetto (6/2/2023) dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Il ricorrente deduceva l'errata individuazione del giudice competente (il Tribunale aveva ritenuto competente il Giudice civile invece del Giudice penale) e contestava la dichiarata tardività del ricorso, sostenendo invece la tempestività rispetto alla notifica.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato: ha annullato l'ordinanza impugnata per errata determinazione della competenza e per errata valutazione della tempestività. Ha osservato che, secondo la normativa e la giurisprudenza richiamate, la competenza per l'opposizione al provvedimento di rigetto dell'ammissione al gratuito patrocinio spetta al Giudice penale (Tribunale o Corte d'appello cui appartiene il giudice che ha emesso il decreto di rigetto) e che l'opposizione era tempestiva rispetto alla data di notifica del provvedimento (notifica 13/02/2023; opposizione 04/03/2023). Conseguentemente l'ordinanza impugnata è annullata e la causa è rinviata per nuovo giudizio al Presidente del Tribunale di Catania.
Norme richiamate
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Il rinvio previsto dall'art. 99, comma 3, al processo speciale per gli onorari non esclude l'applicazione delle norme del d.P.R. n.115 (artt. 76 e ss.) per le fasi non disciplinate, e individua la competenza nel Tribunale o nella Corte d'appello cui appartiene il giudice che ha emesso il decreto di rigetto.
d.lgs. 1 settembre 2011, n. 150
Disciplina il processo speciale per gli onorari di avvocato richiamato dall'art. 99 del d.P.R. 115/2002; il rinvio non comporta esclusione delle norme del d.P.R. 115/2002 per le questioni non specificamente regolate.
codice di procedura civile
Regolano il rito semplificato di cognizione richiamato per il processo speciale; la loro menzione serve a spiegare il quadro procedurale richiamato dal rinvio normativo.
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Previsioni del d.P.R. 115/2002 applicabili, per le fasi non espressamente disciplinate dal rinvio, da coordinare con le norme generali del processo penale principale.
Giurisprudenza
Sez. 4, n. 24410 del 24/06/2025 (Mazari, Rv. 288077 -01)
Precedente che afferma il principio di coordinamento fra il rinvio al processo speciale e l'applicazione delle disposizioni del d.P.R. 115/2002 e delle regole generali del processo penale, con indicazione della competenza del giudice penale.
Giurisprudenza
Sez. 4, n. 10908 del 05/11/2024 (Di Noi)
Precedente che chiarisce che la competenza per le opposizioni al provvedimento di rigetto dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato spetta al Tribunale o alla Corte d'appello cui appartiene il giudice che ha emesso il decreto di rigetto, in ragione dell'incidenza sul diritto di difesa nel processo penale.
Massime di principio
- Le opposizioni avverso i provvedimenti di rigetto dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato devono essere trattate dal giudice penale competente (Tribunale o Corte d'appello cui appartiene il giudice che ha emesso il decreto), non dal giudice civile, quando il provvedimento incide sull'esercizio della difesa penale.
- Il rinvio normativo al processo speciale per gli onorari non esclude l'applicazione delle disposizioni del d.P.R. n.115/2002 (artt. 76 e ss.) e, per le lacune, delle norme generali del processo penale principale; occorre coordinare le norme richiamate.
- La tempestività dell'opposizione va valutata rispetto alla data di notifica del provvedimento impugnato; verificare sempre la data effettiva di notifica prima di dichiarare tardività.
- In caso di erronea declaratoria di incompetenza del giudice, la via corretta è l'annullamento dell'atto impugnato e il rinvio per nuovo giudizio al giudice competente; non sempre è sufficiente una correzione formale del rito.
- Quando si impugna un rigetto del gratuito patrocinio, è consigliabile proporre l'opposizione davanti al giudice penale competente e, in subordine, contestare espressamente eventuali eccezioni di incompetenza territoriale o funzionale, allegando le date di notifica per dimostrare la tempestività.
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