Cassazione Civile, Ordinanza n. 03378/2024 del 06/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (azienda sanitaria)
La controversia
Le farmacie avevano ottenuto in primo grado un decreto ingiuntivo per il pagamento dei farmaci distribuiti direttamente oltre i tetti di spesa previsti. L'azienda sanitaria aveva proposto opposizione, accolta dal giudice di primo grado, con revoca del decreto; la Corte d'appello aveva poi rigettato il gravame delle farmacie, ritenendo corretta l'interpretazione del protocollo d'intesa attuativo della delibera regionale n. 88 del 2010 nel senso che il tetto di spesa dovesse essere considerato regionale e unitario, non frazionabile tra le singole aziende sanitarie. Le farmacie hanno quindi proposto ricorso per cassazione denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e segg. c.c., sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente interpretato gli accordi e protocolli di intesa, attribuendo anche all'azienda sanitaria resistente un tetto di spesa unitario e considerando la distribuzione remunerata a forfait e indipendente dalle unità di medicinali erogate in DPC.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le censure si risolvessero nella mera contrapposizione di una diversa interpretazione del protocollo d'intesa rispetto a quella accolta dai giudici di merito, senza specifica indicazione dei canoni ermeneutici violati né dimostrazione di un loro concreto scostamento da parte della sentenza impugnata. Ha inoltre richiamato il principio per cui, anche quando si tratti di atti amministrativi, l'interpretazione segue i canoni dell'ermeneutica contrattuale, ma la censura in cassazione deve comunque confrontarsi puntualmente con la motivazione di merito. Condanna delle ricorrenti alle spese e applicazione, ove dovuto, del raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
artt. 1362 e segg. c.c.
Le regole legali di interpretazione del contratto possono essere denunciate in cassazione solo se il ricorrente indica specificamente i canoni asseritamente violati e spiega in quale punto la sentenza di merito se ne sia discostata; non basta opporre una diversa lettura del testo negoziale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
In caso di inammissibilità del ricorso, se ne ricorrono i presupposti, va dichiarata la sussistenza dell'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Massime di principio
- La censura di violazione dei canoni ermeneutici contrattuali non può tradursi in una mera alternativa interpretazione del testo negoziale rispetto a quella accolta dal giudice di merito.
- Per dedurre validamente la violazione degli artt. 1362 e segg. c.c. occorre indicare in modo puntuale quali regole interpretative siano state violate e in che modo la sentenza impugnata se ne sia discostata.
- L'interpretazione di protocolli d'intesa e atti attuativi, quando rilevanti in una controversia civile, segue i canoni dell'ermeneutica contrattuale; tuttavia il sindacato di legittimità resta limitato e non consente di sostituire la valutazione di merito con una diversa lettura del fatto.
- Se il ricorso si limita a sollecitare una rivalutazione del significato dell'accordo senza evidenziare errori di diritto nell'interpretazione, esso è inammissibile.
Come è indicizzato
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