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Sentenza

Sentenza del 29/07/2016 n. 15870 - Corte di Cassazione

IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - FATTURAZIONE DELLE OPERAZIONI - IN GENERE - Fatturazioni per operazioni inesistenti ma di per sé esenti - Assoggettamento ad imposta ex art. 21, comma 7, del d.P.R. n. 633 del 1972 - Esclusione.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia delle Entrate contestava la decisione della Commissione Tributaria Regionale, sostenendo che una fattura emessa per un'operazione inesistente dovesse essere assoggettata a IVA ai sensi dell'art. 21, comma 7, del d.P.R. n. 633 del 1972. La fattura riguardava la cessione simulata di parte di un mulino verticale e l'Amministrazione riteneva che, non essendosi verificata una reale cessione intracomunitaria di beni, fosse venuto meno il presupposto della non imponibilità previsto dall'art. 8 del medesimo decreto.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, confermando che l'art. 21, comma 7, del d.P.R. n. 633 del 1972 non si applica quando l'operazione simulata sia, per sua natura, non imponibile o esente. La fattura falsa conserva il contenuto apparente dell'operazione rappresentata: se essa indica un'operazione non imponibile, non può essere trasformata in una fattura imponibile per il solo fatto di essere inesistente. Diversamente si introdurrebbe una sanzione sostanziale non prevista dalla legge. Nessuna pronuncia sulle spese.

Norme richiamate

  • Art. 21, comma 7, del d.P.R. n. 633 del 1972

    Se viene emessa fattura per operazioni inesistenti, l'imposta è dovuta per l'intero ammontare indicato o corrispondente alle indicazioni della fattura.

    La norma rende dovuta l'IVA indicata in una fattura relativa a un'operazione inesistente in base al principio di cartolarità, ma non modifica la natura dell'operazione rappresentata. Pertanto, se la fattura riguarda un'operazione non imponibile o esente, non nasce un debito IVA solo perché l'operazione è simulata.

  • Art. 8 del d.P.R. n. 633 del 1972

    La disposizione è stata richiamata per qualificare come non imponibile l'operazione che la fattura pretendeva di documentare. L'assenza reale della cessione non comporta automaticamente la trasformazione dell'operazione in imponibile.

  • Art. 19 del d.P.R. n. 633 del 1972

    La Corte richiama il meccanismo di detrazione e compensazione dell'IVA a monte e a valle, osservando che l'imposta derivante da una fattura per operazione inesistente opera fuori conto e in modo isolato, senza alterare il contenuto apparente della fattura.

  • Art. 360, n. 3, c.p.c.

    È la disposizione processuale indicata dall'Agenzia delle Entrate per dedurre la violazione o falsa applicazione della normativa IVA.

Massime di principio

  • L'emissione di una fattura per un'operazione inesistente può generare un debito IVA in base al contenuto della fattura, ma non può rendere imponibile un'operazione che, se reale, sarebbe stata esente o non imponibile.
  • Il principio di cartolarità impone di considerare quanto formalmente indicato nel documento, senza però attribuirgli un contenuto fiscale diverso da quello apparente.
  • La fattura falsa relativa a un'operazione non imponibile o esente non comporta, per ciò solo, l'applicazione dell'IVA come se si trattasse di un'operazione imponibile.
  • L'art. 21, comma 7, non può essere interpretato come una sanzione sostanziale autonoma: eventuali condotte fraudolente possono comunque rilevare ai fini sanzionatori o penali secondo altre disposizioni, ma non determinano automaticamente l'imponibilità dell'operazione.
  • Per valutare casi analoghi occorre distinguere tra: natura fiscale dell'operazione rappresentata in fattura, effettiva esistenza dell'operazione e presenza di IVA espressamente indicata nel documento.

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