Cassazione Civile, Ordinanza n. 24149/2021 del 08/09/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione fiscale)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento relativo a IVA, IRPEG e IRAP per l'anno d'imposta 2004, con recupero fondato sulla contestazione di una fattura emessa da una società successivamente ritenuta mera cartiera per la realizzazione di una recinzione industriale. La contribuente aveva dedotto i relativi costi di esercizio e l'ammortamento della quota di competenza. La Commissione tributaria provinciale aveva rigettato il ricorso della contribuente; la Commissione tributaria regionale, invece, aveva accolto l'appello ritenendo effettivamente eseguita l'operazione sulla base della documentazione fotografica prodotta. L'Agenzia delle Entrate ricorre per cassazione con un unico motivo ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., denunciando insufficiente motivazione su fatti controversi e decisivi: la CTR avrebbe apoditticamente affermato l'effettività dell'operazione limitandosi alle foto, senza confrontarsi con gli altri elementi probatori indicati dall'Ufficio, tra cui il mancato acquisto dei materiali necessari da parte della società emittente, la dichiarazione dell'amministratore di fatto che negava l'esecuzione dei lavori, l'assenza di contratti, la mancata indicazione del responsabile dei lavori e il pagamento solo parziale della prestazione.
La decisione
La Corte di cassazione accoglie il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ritiene fondato il motivo ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. perché la motivazione della CTR è insufficiente: il giudice di merito ha valorizzato solo la documentazione fotografica, senza esaminare gli ulteriori elementi decisivi dedotti dall'Ufficio e sintetizzati nel ricorso, né verificare la riconducibilità delle immagini all'esecuzione dell'opera nell'anno d'imposta contestato. La sentenza impugnata viene quindi cassata con rinvio alla CTR del Lazio, in diversa composizione, per nuovo esame del profilo probatorio e per la liquidazione delle spese.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
nuovo testo si applica ... dalla sentenza pubblicata dall'11 settembre 2012; la sentenza impugnata è stata depositata il 21 novembre 2011
al caso di specie si applica il previgente vizio di motivazione; la Corte valuta quindi la censura come dedotta sotto il paradigma dell'insufficiente motivazione su fatti controversi e decisivi.
art. 54, comma 1, lett. b), d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in l. 7 agosto 2012, n. 134
non incide ratione temporis
la riforma del n. 5 dell'art. 360 c.p.c. non si applica alla sentenza impugnata, perché pubblicata prima dell'entrata in vigore del nuovo testo.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione per vizio di motivazione, la sentenza di merito è censurabile quando il giudice abbia fondato l'accertamento su un solo elemento istruttorio, trascurando altri fatti potenzialmente decisivi specificamente dedotti dalla parte e idonei a incidere sull'esito della controversia.
- In tema di operazioni fatturate e contestate come inesistenti, la motivazione deve confrontarsi con l'intero quadro probatorio e non può limitarsi a una valutazione apodittica di un singolo mezzo di prova, specie quando l'Ufficio alleghi elementi incompatibili con l'effettiva esecuzione dell'operazione.
- Quando la decisione impugnata omette l'esame di circostanze decisive sulla realtà dell'operazione, sul soggetto esecutore, sui materiali impiegati e sulle modalità di pagamento, la cassazione con rinvio è necessaria per un nuovo apprezzamento complessivo del materiale probatorio.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 8 set 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 24141/2021 del 08/09/2021
- ordinanza_civile · 8 set 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 24142/2021 del 08/09/2021
- ordinanza_civile · 8 set 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 24143/2021 del 08/09/2021
- ordinanza_civile · 8 set 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 24144/2021 del 08/09/2021
- ordinanza_civile · 8 set 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 24145/2021 del 08/09/2021
- ordinanza_civile · 8 set 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 24146/2021 del 08/09/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →