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Cassazione Penale, Ordinanza n. 12599/2025 del 01/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato, già condannato in materia di traffico di sostanze stupefacenti, ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Roma emessa a seguito di concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p. Deduceva un unico motivo: mancanza di motivazione e violazione di legge in relazione all'art. 129 c.p.p., sostenendo che il giudice avrebbe dovuto comunque verificare l'eventuale sussistenza di cause di proscioglimento. La Corte di cassazione ha però rilevato che, contro la sentenza resa ex art. 599-bis c.p.p., sono deducibili solo censure sulla formazione della volontà delle parti, sul consenso del Procuratore generale e sul contenuto difforme della decisione rispetto al concordato; non sono invece proponibili doglianze rinunciate né censure sulla mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p. o sulla determinazione della pena, salvo che la sanzione sia illegale.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché proposto contro una sentenza di concordato in appello per motivi non consentiti. La Corte ha ribadito che i limiti del sindacato di legittimità su tale provvedimento riguardano esclusivamente eventuali vizi della volontà di aderire al concordato, del consenso del Procuratore generale e della conformità della decisione al contenuto dell'accordo. È stata quindi disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ritenendosi non escludibili profili di colpa nella proposizione del ricorso.

Norme richiamate

  • art. 599-bis c.p.p.

    La sentenza di concordato in appello è impugnabile in cassazione solo per vizi relativi alla formazione della volontà delle parti, al consenso del Procuratore generale e alla difformità della decisione rispetto all'accordo; non per motivi rinunciati o per contestazioni sulla mancata verifica di cause di proscioglimento.

  • art. 129 c.p.p.

    La mancata valutazione delle cause di proscioglimento non è deducibile con ricorso per cassazione avverso la sentenza resa a seguito di concordato in appello, se non nei limiti consentiti dalla natura dell'impugnazione.

  • art. 599-bis cod. proc. pen.

    Richiamato quale base procedurale della decisione assunta in appello mediante concordato.

  • art. 620-bis c.p.p.

    Non citato nel testo.

Massime di principio

  • Avverso la sentenza emessa in appello a seguito di concordato ex art. 599-bis c.p.p. il ricorso per cassazione è ammissibile solo per censure inerenti alla validità del consenso prestato dalle parti, al consenso del Procuratore generale e alla corrispondenza tra accordo e decisione del giudice.
  • Sono inammissibili le doglianze che ripropongono motivi rinunciati con il concordato o che contestano la mancata verifica delle condizioni per il proscioglimento ex art. 129 c.p.p., salvo che si deduca un vizio rientrante nei limiti del controllo consentito.
  • Le censure relative alla determinazione della pena non sono deducibili in cassazione se non si traducono nella denuncia di una sanzione illegale.
  • La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, quando ricorrano profili di colpa nella proposizione dell'impugnazione, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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