Salta al contenuto
Risoluzione

Risoluzione n. 340 del 1/08/2008

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

L’Agenzia delle Entrate chiarisce che la detrazione IRPEF/IRES del 55% per interventi di risparmio energetico spetta ai titolari di reddito d’impresa solo per fabbricati strumentali utilizzati nell’attività. Una società immobiliare che svolge pura locazione abitativa non può beneficiarne per immobili che costituiscono oggetto dell’attività, e quindi nemmeno i soci possono imputarsi la detrazione.

Detrazione 55% per riqualificazione energetica: esclusione per immobili locati da società immobiliare

Detrazione 55% per riqualificazione energetica e immobili in locazione

La risoluzione esamina la possibilità di applicare la detrazione del 55% prevista dalla legge finanziaria 2007 per interventi di riqualificazione energetica su immobili abitativi posseduti da una società immobiliare destinati alla locazione. Il punto centrale è stabilire se il beneficio possa spettare ai soci della società, in ragione della particolare struttura partecipativa dell’ente, oppure alla società stessa.

Quesito proposto

L’istante, socio accomandatario di una società proprietaria di unità immobiliari adibite a locazione abitativa, chiede se la sostituzione e il rinnovamento degli impianti di climatizzazione invernale possano beneficiare della detrazione del 55% di cui all’art. 1, commi 344 e seguenti, della legge n. 296 del 2006. La richiesta riguarda in particolare la possibilità che la detrazione venga fruita dai singoli soci, richiamando la partecipazione indiretta e la logica di imputazione del reddito tipica delle società di persone.

Tesi del contribuente

Il contribuente sostiene che la fattispecie sia sostanzialmente equiparabile a quella di una società di persone composta da soci persone fisiche. Poiché la BETA rappresenterebbe solo un centro di imputazione del reddito, che verrebbe poi ribaltato ai soci, l’istante ritiene che anche la detrazione spetti ai soci persone fisiche indicati nel quesito.

Quadro normativo richiamato

L’Agenzia ricorda che la legge n. 296 del 2006 ha introdotto una specifica agevolazione fiscale per interventi di miglioramento dell’efficienza energetica degli edifici, inizialmente limitata al periodo d’imposta 2007 e poi prorogata fino al periodo d’imposta in corso al 2010 dalla legge n. 244 del 2007.

L’agevolazione consiste in:

  • una detrazione d’imposta IRPEF o IRES pari al 55% delle spese sostenute;
  • limiti massimi di spesa variabili in base alla tipologia di intervento;
  • ripartizione della detrazione in un numero di rate da 3 a 10, a scelta del contribuente.

Il decreto ministeriale 19 febbraio 2007, come modificato, ha disciplinato modalità attuative, tipologie di interventi, soggetti ammessi e adempimenti. Viene richiamata anche la circolare n. 36 del 31 maggio 2007 per i profili applicativi della disciplina.

Soggetti ammessi e criterio interpretativo

Secondo l’art. 2 del decreto attuativo, tra i soggetti ammessi rientrano anche i titolari di reddito d’impresa che sostengono le spese per interventi su edifici esistenti, parti di essi o unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, da essi posseduti o detenuti.

Tuttavia, l’Agenzia precisa che la normativa sul risparmio energetico è finalizzata a incentivare il miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici esistenti attraverso un beneficio riferibile, in via sistematica, agli utilizzatori degli immobili oggetto degli interventi.

Limite per i titolari di reddito d’impresa

Per le società e, più in generale, per i titolari di reddito d’impresa, la detrazione è ritenuta spettante solo con riferimento ai fabbricati strumentali utilizzati nell’esercizio dell’attività imprenditoriale.

In particolare, per le imprese è necessario che dall’intervento derivi una effettiva riduzione dei consumi energetici nell’esercizio dell’attività. Al contrario, l’agevolazione non può riguardare interventi eseguiti su beni che costituiscono oggetto dell’attività esercitata.

Natura degli immobili della società istante

Nel caso esaminato, la società svolge un’attività di pura locazione. Gli immobili sui quali si intendono eseguire gli interventi di riqualificazione energetica non sono quindi cespiti strumentali, ma rappresentano l’oggetto stesso dell’attività svolta.

La risoluzione richiama la circolare n. 112 del 21 maggio 1999 e la sentenza della Corte di Cassazione a sezioni unite n. 1367 del 13 ottobre 1983, per precisare che la strumentalità esiste solo per gli immobili direttamente impiegati nell’attività imprenditoriale e inseriti nel complesso aziendale, non suscettibili di generare reddito autonomo.

Con specifico riferimento agli immobili concessi in locazione, viene evidenziato che non sono strumentali quelli che, pur potendo essere considerati tali rispetto alle finalità imprenditoriali del soggetto, costituiscono al contempo l’oggetto dell’attività, come accade per gli immobili locati a terzi e, in particolare, per quelli locati dalle società immobiliari.

Conclusione dell’Agenzia

Sulla base di tali considerazioni, l’Agenzia delle Entrate conclude che la società istante non può fruire della detrazione del 55% per i lavori di riqualificazione energetica eseguiti sugli immobili adibiti a locazione abitativa.

Poiché il beneficio è escluso in radice per la società, resta assorbita anche la questione relativa all’eventuale imputazione della detrazione ai singoli soci.

Indicazione finale

La risoluzione si chiude con l’invito alle Direzioni regionali a vigilare affinché le istruzioni fornite e i principi enunciati siano osservati dagli uffici competenti.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Agenzia delle Entrate, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.