Ordinanza n. 144/2026 - Potenza, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Esiti istruttori relativi al bando CSR Basilicata 2023-2027, intervento SRE02 «Insediamento nuovi agricoltori», con contestuale impugnazione della deliberazione di approvazione del bando
Esito
Favorevole al resistente (regione)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato le determinazioni regionali del 18 marzo 2026 e del 14 maggio 2026, recanti rispettivamente l’approvazione degli esiti istruttori e gli esiti istruttori definitivi della procedura per l’intervento SRE02, nonché, ove occorra, la deliberazione del 5 agosto 2025 che aveva approvato il bando. Ha chiesto la sospensione cautelare degli atti. Il testo non specifica i singoli motivi di ricorso; dalla valutazione cautelare emerge che la controversia riguarda il requisito del primo insediamento agricolo e la rilevanza di una precedente partita IVA agricola intestata al ricorrente.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare. In sede di sommaria delibazione ha ritenuto carente il fumus boni iuris, poiché la lex specialis, non impugnata, collegava espressamente la verifica del requisito del primo insediamento all’apertura di una partita IVA agricola con codice ATECO 01. Il ricorrente risultava titolare in precedenza di una partita IVA agricola; il rigoroso rispetto delle regole della procedura, imposto dalla par condicio, non consentiva di rivalutare in concreto le caratteristiche tipologiche della precedente attività in modo difforme dalla classificazione ATECO prescritta. Ha inoltre ritenuto non provato un pregiudizio grave e irreparabile. Spese della fase cautelare compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Ritenuto, per tali ragioni, che la domanda cautelare va respinta;
La tutela cautelare è negata in ragione della carenza del fumus boni iuris e dell’assenza di prova di un pregiudizio grave e irreparabile.
Massime di principio
- Nelle procedure selettive disciplinate da una lex specialis non impugnata, il requisito previsto dal bando deve essere verificato secondo il criterio espressamente stabilito; non è consentito sostituire alla classificazione documentale prescritta una valutazione concreta delle caratteristiche dell’attività che conduca a un esito difforme.
- Il principio di par condicio impone il rigoroso rispetto delle regole della lex specialis da parte dei partecipanti e dell’amministrazione.
- La tutela cautelare richiede sia una plausibile fondatezza del ricorso sia la prova di un pregiudizio grave e irreparabile; la mancanza di tali presupposti giustifica il rigetto della domanda.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 22 ott 2026Ordinanza n. 2030/2026 - Catanzaro, Sezione 1
- Ordinanza · 22 ott 2026Ordinanza n. 2031/2026 - Catanzaro, Sezione 1
- Ordinanza · 22 ott 2026Ordinanza n. 4734/2026 - Milano, Sezione 1
- Ordinanza · 22 ott 2026Ordinanza n. 4749/2026 - Milano, Sezione 1
- Ordinanza · 22 ott 2026Ordinanza n. 424/2026 - Campobasso, Sezione 1
- Ordinanza · 22 ott 2026Ordinanza n. 425/2026 - Campobasso, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →