Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 144/2026 - Potenza, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600308

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Basilicata, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Esiti istruttori relativi al bando CSR Basilicata 2023-2027, intervento SRE02 «Insediamento nuovi agricoltori», con contestuale impugnazione della deliberazione di approvazione del bando

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (regione)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato le determinazioni regionali del 18 marzo 2026 e del 14 maggio 2026, recanti rispettivamente l’approvazione degli esiti istruttori e gli esiti istruttori definitivi della procedura per l’intervento SRE02, nonché, ove occorra, la deliberazione del 5 agosto 2025 che aveva approvato il bando. Ha chiesto la sospensione cautelare degli atti. Il testo non specifica i singoli motivi di ricorso; dalla valutazione cautelare emerge che la controversia riguarda il requisito del primo insediamento agricolo e la rilevanza di una precedente partita IVA agricola intestata al ricorrente.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare. In sede di sommaria delibazione ha ritenuto carente il fumus boni iuris, poiché la lex specialis, non impugnata, collegava espressamente la verifica del requisito del primo insediamento all’apertura di una partita IVA agricola con codice ATECO 01. Il ricorrente risultava titolare in precedenza di una partita IVA agricola; il rigoroso rispetto delle regole della procedura, imposto dalla par condicio, non consentiva di rivalutare in concreto le caratteristiche tipologiche della precedente attività in modo difforme dalla classificazione ATECO prescritta. Ha inoltre ritenuto non provato un pregiudizio grave e irreparabile. Spese della fase cautelare compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Ritenuto, per tali ragioni, che la domanda cautelare va respinta;

    La tutela cautelare è negata in ragione della carenza del fumus boni iuris e dell’assenza di prova di un pregiudizio grave e irreparabile.

Massime di principio

  • Nelle procedure selettive disciplinate da una lex specialis non impugnata, il requisito previsto dal bando deve essere verificato secondo il criterio espressamente stabilito; non è consentito sostituire alla classificazione documentale prescritta una valutazione concreta delle caratteristiche dell’attività che conduca a un esito difforme.
  • Il principio di par condicio impone il rigoroso rispetto delle regole della lex specialis da parte dei partecipanti e dell’amministrazione.
  • La tutela cautelare richiede sia una plausibile fondatezza del ricorso sia la prova di un pregiudizio grave e irreparabile; la mancanza di tali presupposti giustifica il rigetto della domanda.

Come è indicizzato

MaterieBandi di finanziamento e graduatorie
RamiContributi e finanziamenti pubblici
IstitutiTutela cautelareConcorrenza ed evidenza pubblica

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.