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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22445/2025 del 04/08/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Più gruppi di medici avevano convenuto in giudizio le amministrazioni statali chiedendo il risarcimento del danno asseritamente derivante dalla tardiva e incompleta attuazione, nell’ordinamento interno, delle direttive comunitarie che imponevano una adeguata remunerazione per i medici frequentanti le scuole di specializzazione. In primo grado alcune domande erano state accolte, altre rigettate per prescrizione; in appello era stata confermata la prescrizione per la maggior parte degli attori e accolto solo un gravame. In cassazione, un ricorso censurava la decorrenza della prescrizione, sostenendo che il diritto non potesse prescriversi prima della piena e corretta trasposizione delle direttive e che, fino a quel momento, i medici non avessero certezza giuridica del proprio diritto. Un altro ricorso riproponeva la stessa censura, tentando inoltre di valorizzare una recente legge del 2025 come elemento idoneo a incidere sulla disciplina della prescrizione. Il terzo ricorso, proposto da un gruppo di ricorrenti, contestava anch’esso il dies a quo della prescrizione; inoltre, per la posizione di due specifici attori, sosteneva che la domanda non dovesse essere rigettata perché l’assenza di remunerazione dipendeva dallo Stato e non dall’università frequentata. La Corte ha ritenuto infondati o inammissibili i motivi, richiamando il consolidato orientamento secondo cui il diritto al risarcimento da tardiva trasposizione si prescrive nel termine decennale decorrente dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore della l. n. 370/1999. Ha inoltre dichiarato irrilevante la legge del 2025 richiamata da un ricorrente e inammissibile la censura relativa a due medici, perché non confrontata con la ratio decidendi della sentenza impugnata. È stato dichiarato estinto per rinuncia il solo ricorso di uno dei ricorrenti.

La decisione

La Corte ha dichiarato estinto per rinuncia il giudizio di cassazione limitatamente all’impugnazione proposta da un ricorrente; per il resto ha dichiarato inammissibili tutti i ricorsi. Ha condannato uno dei ricorrenti alla rifusione delle spese in favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri e al pagamento di una somma ex art. 96, comma 3, c.p.c.; ha condannato il ricorrente rinunciante al pagamento di una quota delle spese; ha condannato in solido tutti gli altri ricorrenti del gruppo al pagamento delle spese e di una ulteriore somma ex art. 96, comma 3, c.p.c. Ha inoltre dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato. La decisione si fonda sul carattere consolidato del principio sulla decorrenza della prescrizione e, per una parte dei ricorrenti, sulla mancata critica della vera ratio della decisione di appello.

Norme richiamate

  • art. 360 n. 4 c.p.c.

    la censura è stata ritenuta inammissibile quando non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata o quando l’illustrazione del motivo è eterogenea e incomprensibile.

  • art. 360-bis n. 1 c.p.c.

    il motivo è inammissibile quando la questione proposta è già risolta da un orientamento consolidato della Corte.

  • art. 5 TUE

    norma richiamata dal ricorrente, ma non idonea a incidere sul regime interno della prescrizione nel caso esaminato.

  • art. 189 TUE

    norma richiamata dal ricorrente, senza incidenza sulla soluzione adottata.

  • art. 10 Cost.

    norma richiamata dal ricorrente, senza effetto sulla decorrenza della prescrizione affermata dalla Corte.

  • art. 2934 c.c.

    richiamato dal ricorrente nel quadro della dedotta prescrizione; la Corte ribadisce la decorrenza del termine dal 27 ottobre 1999.

  • art. 2935 c.c.

    richiamato dal ricorrente; la Corte conferma che il diritto era già azionabile, sicché la prescrizione decorreva dalla data indicata dalla giurisprudenza consolidata.

  • art. 2938 c.c.

    richiamato dal ricorrente; la Corte non ne fa applicazione autonoma ma conferma l’assetto consolidato sulla prescrizione.

  • art. 6 d.lgs. 257/1991

    richiamato dal ricorrente tra le norme sulla specializzazione medica e la remunerazione.

  • art. 11 l. 370/1999

    la Corte lo indica come norma che ha riconosciuto una borsa di studio solo a favore di chi fosse già munito di sentenze irrevocabili del giudice amministrativo.

  • art. 3 l. 13 giugno 2025 n. 91

    ritenuto irrilevante perché istituisce solo un tavolo tecnico ricognitivo, non contiene norme retroattive sulla prescrizione e non ha effetti sostanziali sulla lite.

  • art. 4 d.m. 55/2014

    richiamato per la determinazione del valore della causa ai fini della liquidazione delle spese, in base al petitum.

  • art. 10, secondo comma, c.p.c.

    richiamato per includere nel valore della domanda gli interessi scaduti prima dell’introduzione del giudizio.

  • art. 44, comma 2, d.m. 55/2014

    richiamato per la maggiorazione del compenso in base al numero dei soccombenti.

  • art. 96, comma 3, c.p.c.

    applicato per condannare i ricorrenti al pagamento di una somma ulteriore per abuso dello strumento processuale.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per dare atto dei presupposti del versamento dell’ulteriore contributo unificato.

  • Direttiva 75/362/CEE

    riconosciuta come una delle direttive che imponevano agli Stati membri il riconoscimento della formazione specialistica nel quadro della libera circolazione dei medici.

  • Direttiva 75/363/CEE

    considerata unitamente alle altre direttive come base dell’obbligo di remunerazione adeguata della formazione specialistica.

  • Direttiva 82/76/CEE

    ritenuta la direttiva che ha introdotto in modo chiaro il principio della adeguata remunerazione dei medici specializzandi, con termine di attuazione al 31 dicembre 1982.

Massime di principio

  • Il diritto al risarcimento del danno da tardiva o incompleta trasposizione di direttive comunitarie si prescrive nel termine decennale decorrente dalla data individuata dalla giurisprudenza consolidata come dies a quo, anche se l’inadempimento statale sia già chiaro e incontestato.
  • L’eccezione di prescrizione è opponibile dallo Stato convenuto quando la tardività dell’azione non sia stata causata dal comportamento dello Stato stesso; l’accertamento successivo della violazione del diritto dell’Unione non sposta il dies a quo se la violazione era già evidente.
  • Un motivo di ricorso per cassazione è inammissibile quando non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata oppure si risolve in una censura eterogenea e non intellegibile rispetto alla decisione di merito.
  • Norme sopravvenute prive di retroattività, non contenenti disciplina sostanziale della prescrizione e aventi finalità meramente ricognitive non incidono sul regime prescrizionale di diritti già oggetto di orientamento consolidato.
  • Ai fini della liquidazione delle spese, il valore della causa si determina sulla base del petitum e, quando richiesto, sommando anche gli interessi scaduti prima della proposizione del giudizio.
  • La proposizione di ricorsi reiterati su questioni già definite in modo consolidato può integrare abuso dello strumento processuale e giustificare la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniResponsabilità della PA
RamiProcesso civileResponsabilità civileBancario e finanziario
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaPrescrizioneGiudicato

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