Sentenza del 26/02/2015 n. 202 - Comm. Trib. Prov. Bergamo
CONTENZIOSO - Atti impugnabili - Diniego di autotutela in materia tributaria - Giurisdizione del giudice tributario - Limiti di impugnabilità del diniego di autotutela - Assenza di motivazione - Illegittimità del diniego.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente contestava il provvedimento di diniego dell'autotutela, avente ad oggetto la revoca dell'iscrizione provvisoria a ruolo, a titolo straordinario, dell'intero importo delle somme richieste con l'atto di accertamento. La doglianza riguardava, in particolare, l'assenza di una motivazione idonea del diniego. La controversia rientra nella giurisdizione tributaria perché riguarda un provvedimento collegato a una pretesa tributaria.
La decisione
Il diniego di autotutela è stato ritenuto illegittimo per difetto di motivazione. Il giudice tributario può verificare soltanto la legittimità della condotta dell'Amministrazione nel decidere sull'autotutela, senza riesaminare nel merito la fondatezza della pretesa tributaria, ormai definitiva oppure oggetto di un separato giudizio. L'Amministrazione, nell'esercizio della discrezionalità propria dell'autotutela, deve spiegare adeguatamente le ragioni del rigetto.
Norme richiamate
Norme sulla giurisdizione tributaria e sugli atti impugnabili
Le controversie relative ai provvedimenti dell'Amministrazione finanziaria inerenti a rapporti tributari, compreso il diniego di autotutela, rientrano nella giurisdizione del giudice tributario.
Principio dell'obbligo di motivazione dei provvedimenti amministrativi
Il provvedimento di diniego dell'autotutela, essendo espressione di discrezionalità amministrativa, deve indicare le ragioni di fatto e di diritto che giustificano il rigetto dell'istanza; in mancanza, è illegittimo.
Massime di principio
- Il diniego espresso di un'istanza di autotutela in materia tributaria può essere impugnato davanti al giudice tributario, anche quando l'autotutela abbia natura discrezionale.
- Il giudizio sul diniego di autotutela non consente di riaprire la discussione sulla fondatezza dell'accertamento o della pretesa tributaria, che deve essere contestata nei termini e con gli strumenti propri.
- L'Amministrazione finanziaria deve motivare concretamente il diniego, indicando perché non ricorrono i presupposti per intervenire in autotutela; una risposta meramente apodittica o priva di ragioni può essere annullata.
- L'accoglimento del ricorso contro il diniego riguarda normalmente la legittimità del provvedimento e non implica automaticamente l'annullamento della pretesa tributaria originaria.
- In situazioni analoghe, è essenziale distinguere tra la contestazione dell'atto impositivo originario e la contestazione del successivo diniego di autotutela, poiché si tratta di oggetti e limiti di sindacato differenti.
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