Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29953/2022 del 27/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso avverso l'ordinanza emessa in sede di rinvio relativa alla quantificazione della confisca per equivalente. Il ricorrente contestava: 1) la scelta del Giudice di legge di utilizzare come base di calcolo le indicazioni ponderali presenti in alcuni capi d'imputazione e nella sentenza di patteggiamento ritenuta irrevocabile, invece di accertare puntualmente il quantitativo effettivo di oro ceduto; 2) l'impiego, da parte del consulente e del giudice, di parametri di marginalità estrapolati da aziende diverse e l'applicazione arbitraria di un incremento del 20% quale "remunerazione del rischio"; 3) la mancata valorizzazione delle dichiarazioni dell'imputato sull'utile per kg (circa 200-400 euro/kg) e l'eventuale duplicazione di misure per capi per i quali era già stata disposta confisca diretta di oro e banconote.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto legittimo l'utilizzo della sentenza di patteggiamento diventata irrevocabile come elemento probatorio circa l'esistenza e l'attribuibilità dei fatti di riciclaggio; ha ritenuto congrua e sufficientemente motivata la determinazione, da parte del GIP in sede di rinvio, del quantitativo di oro materialmente ceduto (221,53 kg) sulla base dei capi d'imputazione, degli atti di polizia giudiziaria e degli esiti dei sequestri e delle intercettazioni; ha giudicato non manifestamente illogica né arbitraria la scelta di stimare il margine di guadagno con riferimento ai valori medi di settore e di aggiungere una maggiorazione del 20% per la "remunerazione del rischio" considerando l'attività svolta in nero e i rischi derivanti dalla natura delittuosa dell'operazione. Ha inoltre escluso che vi sia stata duplicazione ingiustificata tra confisca diretta e confisca per equivalente. Il terzo motivo (riferito a presunte violazioni dell'art. 192 c.p.p.) è stato dichiarato inammissibile. In definitiva, è stata confermata l'ordinanza di confisca per equivalente fino alla concorrenza di euro 367.054,36.

Norme richiamate

  • art. 444 cod. proc. pen.

    Norma sul patteggiamento utilizzata come base del procedimento; la sentenza di applicazione della pena su richiesta è stata richiamata come atto che può avere valore probatorio quando irrevocabile.

  • art. 445, comma 2, cod. proc. pen.

    Principio di equiparazione alla sentenza di condanna: la sentenza di patteggiamento irrevocabile può essere valorizzata ai fini probatori circa l'esistenza del fatto e l'attribuibilità all'imputato.

  • art. 416 cod. pen.

    Riferimento al reato di associazione per delinquere (richiamato quale fatto presupposto nella vicenda).

  • art. 648-bis cod. pen.

    Riferimento al reato di riciclaggio, oggetto principale delle imputazioni per le quali si procedeva alla confisca.

  • art. 110 cod. pen.

    Concorso di persone nel reato, citato nell'imputazione.

  • legge n. 146 del 2006, artt. 3 e 4

    Norme richiamate in relazione alla fattispecie di associazione transnazionale e reati connessi.

  • art. 627 cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla contestazione sulla quantificazione; la Corte ha ritenuto la censura infondata e non idonea a sovvertire la motivazione del GIP.

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Norma sulle modalità di acquisizione delle dichiarazioni dell'imputato; la Corte ha ricordato che la sola violazione della norma non comporta sanzione automatica ed è rimessa alla valutazione dei vizi argomentativi della decisione.

  • art. 23, commi 8 e 9, d.l. 28/10/2020 n.137 (conv. L. 176/2020) e successive proroghe

    Richiamate in relazione alla modalità di trattazione in camera di consiglio con modalità telematiche applicate all'udienza.

Massime di principio

  • Una sentenza di patteggiamento divenuta irrevocabile può essere valorizzata dal giudice come elemento probatorio circa l'esistenza del fatto e la sua attribuibilità all'imputato.
  • In assenza di documentazione contabile puntuale, il giudice può quantificare il profitto illecito utilizzando parametri comparativi e proxy ragionevoli (es. margini medi di settore) purché la scelta sia motivata e proporzionata.
  • L'aggiunta di una maggiorazione (es. percentuale per "remunerazione del rischio") è ammissibile se motivata con criteri di esperienza e con adeguata argomentazione sul rischio connesso all'attività illecita; non si richiede una precisione matematica impossibile in assenza di dati contabili.
  • Le dichiarazioni autodichiarative dell'imputato prive di riscontri documentali hanno scarso valore probatorio e possono essere trascurate se contrastano con elementi oggettivi (sequestri, intercettazioni, dati di polizia giudiziaria).
  • Occorre evitare la duplicazione di misure: la confisca diretta di oggetti materiali e la confisca per equivalente devono essere calibrate per non determinare un doppio effetto punitivo sul medesimo profitto, salvo motivazione che distingua gli oggetti della confisca e il profitto considerato.
  • La censura formale per violazioni procedure probatorie (es. art. 192 c.p.p.) è spesso inammissibile se non accompagnata da concreto vizio argomentativo che dimostri l'incidenza sul risultato decisorio.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.