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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23934/2022 del 21/06/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza di convalida dell'arresto "differito" ai sensi dell'art. 8, comma 1‑ter, legge 13/12/1989 n.401. Il ricorrente deduceva violazione di legge e vizio di motivazione per assenza dei presupposti dell'arresto differito: (1) mancata dimostrazione che il reato (rapina di uno zaino, commessa in concorso) fosse stato compiuto "in occasione o a causa di manifestazioni sportive" (contestando il nesso con la partita Genoa-Roma e sostenendo che dai filmati non emergesse elemento di collegamento tra autore e tifoseria avversaria); (2) mancanza del presupposto dell'impossibilità di procedere immediatamente all'arresto per ragioni di sicurezza o incolumità pubblica (sosteneva che dai filmati non risultassero motivi che impedissero alle forze dell'ordine di intervenire).

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che il G.i.p. avesse correttamente valutato gli elementi prodotti (verbale di arresto e riprese video) che dimostravano: la presenza dello Scarsi, noto appartenente alla tifoseria organizzata del Genoa e sottoposto a daspo, in un bar prossimo al luogo di arrivo dei pullman della tifoseria avversaria; l'avvicinamento e lo strattonamento della vittima (tifoso romanista) con sottrazione dello zaino; successivo ritorno dell'autore presso i tavoli dei tifosi genoani; aggressione della vittima da parte di altro soggetto. Sulla base di tali elementi il G.i.p. ha ritenuto sussistente il nesso causale con la manifestazione sportiva e, inoltre, ha condiviso la rappresentazione della polizia e del pubblico ministero circa l'impossibilità di procedere immediatamente all'arresto senza creare rischi per l'ordine pubblico (presenza numerosa e ostile di tifosi, necessità di non distogliere personale dal controllo delle tifoserie). La motivazione del G.i.p. è stata considerata non contraddittoria né manifestamente illogica e pertanto non censurabile in Cassazione. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616, comma 1, c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 8 legge 13 dicembre 1989, n. 401

    Il comma 1‑ter autorizza l'arresto "differito" quando il reato sia commesso in occasione o a causa di manifestazioni sportive e l'immediato arresto sia impedito per ragioni di sicurezza o incolumità pubblica; la Corte ha ritenuto che il G.i.p. abbia valutato correttamente gli elementi probatori a fondamento di entrambi i presupposti

  • art. 380 cod. proc. pen.

    Norma sulla convalida dell'arresto; la censura relativa a presunto vizio di motivazione in sede di convalida è stata valutata sulla base degli atti (verbale di arresto, riprese video) e ritenuta infondata

  • art. 10, commi 6‑ter e 6‑quater, d.l. 20 febbraio 2017, n. 14, conv. legge 18 aprile 2017, n. 48

    Richiamate dal ricorrente tra le norme correlate alla disciplina delle misure di prevenzione e dell'ordine pubblico; la Corte non ha ritenuto che l'interpretazione del G.i.p. risultasse contraria ai principi espressi da tali disposizioni

  • art. 606 cod. proc. pen. (lett. b) ed e))

    Norme che individuano i motivi di ricorso per cassazione (violazione di legge e vizio di motivazione); la Corte ha considerato il motivo come dedotto ma privo di fondamento atteso il corretto esame degli atti da parte del G.i.p.

  • art. 616, comma 1, cod. proc. pen.

    Norma che dispone la condanna alle spese del procedimento in caso di rigetto del ricorso; applicata dalla Corte al ricorrente

Massime di principio

  • Per configurare l'arresto "differito" ai sensi dell'art. 8 l'Autorità giudiziaria richiede un nesso concreto tra il fatto delittuoso e la manifestazione sportiva: elementi come la prossimità temporale e geografica all'evento, l'appartenenza nota dell'autore a tifoserie, la presenza di rivalità identificabili e le modalità del fatto (es. ricerca dei tifosi avversari) possono essere ritenuti sufficienti.
  • L'impossibilità di procedere immediatamente all'arresto per ragioni di sicurezza o incolumità pubblica deve essere motivata con elementi fattuali (es. presenza numerosa e ostile di sostenitori, rischio di disordini, necessità di non sottrarre personale al controllo delle tifoserie); non è richiesta l'impossibilità assoluta ma una valutazione di rischio ragionevole e documentata.
  • La valutazione del G.i.p. sulla convalida dell'arresto è sindacabile in Cassazione solo nei limiti del controllo di legittimità e della logicità della motivazione; se la motivazione non è contraddittoria o manifestamente illogica, la Corte rigetta il ricorso.
  • In situazioni analoghe è rilevante predisporre e conservare prove immediate (verbali di arresto dettagliati, riprese video, dichiarazioni di agenti e testimoni) perché costituiscono il fondamento della motivazione per la convalida dell'arresto differito.
  • Difesa strategica: per impugnare efficacemente un arresto differito è necessario evidenziare l'assenza del nesso con l'evento sportivo o dimostrare che l'arresto immediato sarebbe stato praticabile senza rischi rilevanti, documentando alternative operative dei pubblici poteri o carenze probatorie nei verbali e nelle riprese.

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