Cassazione Penale, Sentenza n. 25531/2023 del 13/06/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Cuomo era stato condannato per il delitto previsto dall'art. 483 c.p. per aver dichiarato falsamente alla Motorizzazione Civile di Salerno la distruzione di una targa di prova poi risultata in uso al controllo della Polizia Stradale il 11/4/2010. In cassazione ha proposto due motivi: (1) vizio di motivazione e insufficienza probatoria perché la targa non era stata sequestrata e dunque potrebbe essere stata una copia, non l'originale; (2) violazione degli artt. 99, 157, 161 e 483 c.p. e vizio di motivazione concernente il riconoscimento della recidiva (contestata la mancata ponderazione con le attenuanti generiche) e la richiesta di dichiarare estinto il reato per prescrizione, tenendo conto di 882 giorni di sospensione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha rilevato che si tratta di un'ipotesi alternativa e di fatto non esplorata in sede di merito, evidenziando il difetto di specificità del motivo e il divieto per la Corte di legittimità di riesaminare le valutazioni di fatto. Ha inoltre ritenuto l'ipotesi della "targa copia" congetturale e priva di riscontro oggettivo, quindi non idonea a creare un dubbio ragionevole. Sul secondo motivo ha dichiarato inedita la censura relativa alla recidiva perché non sollevata in appello; quanto alla prescrizione ha ritenuto manifestamente infondato il motivo: applicando il termine di prescrizione 'breve' aumentato per recidiva e computando le 882 giornate di sospensione si perviene al 10 ottobre 2022, dunque alla data della sentenza impugnata (4/7/2022) il reato non era estinto. Infine, la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 483 cod. pen.
Norma incriminatrice applicata alla fattispecie: la Corte ha confermato la sussistenza del reato per la falsa dichiarazione relativa alla targa di prova, ritenendo acquisiti sufficienti elementi probatori a carico dell'imputato.
art. 157 cod. pen.
Individuazione del termine ordinario di prescrizione applicabile (termine 'breve' per pene inferiori ai sei anni) come base per il calcolo della prescrizione.
art. 161 cod. pen.
Previsione dell'aumento del termine di prescrizione per la recidiva reiterata; la Corte ha applicato l'aumento previsto per giungere al termine maggiorato.
art. 99 cod. pen.
Regolamenta la recidiva e il suo effetto sulla determinazione della pena e sulla prescrizione; la Corte ha operato il relativo aumento del termine prescrizionale in presenza di recidiva.
art. 129 cod. proc. pen.
La Corte ha richiamato la giurisprudenza secondo cui, quando il ricorso è dichiarato inammissibile, non si forma un valido rapporto processuale idoneo a consentire la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione ai sensi dell'art. 129.
art. 616 cod. proc. pen. (modificato dalla L. 23/6/2017, n. 103)
Norma invocata per la condanna alle spese del procedimento a carico del ricorrente in caso di inammissibilità del ricorso; la Corte ha altresì disposto il versamento di una somma alla Cassa delle ammende in via equitativa.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiama il limite formale nella enunciazione dei motivi in cassazione; il ricorso era formulato nei limiti strettamente necessari ma i motivi risultavano comunque inammissibili per difetto di specificità rispetto all'appello.
art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
Richiede che le doglianze siano state svolte nelle sedi precedenti; la Corte ha ritenuto inedita la questione relativa alla recidiva poiché non proposta in appello, con conseguente inammissibilità su quel punto.
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non è competente a rivedere le valutazioni di fatto del giudice di merito: i motivi che si limitano a proporre una diversa lettura delle prove sono inammissibili.
- Per essere esaminati in cassazione, i rilievi devono essere specifici e, se fondati su questioni di fatto, devono essere stati sollevati e argomentati già in appello; questioni non dedotte in appello sono inedite e quindi inammissibili.
- Un'ipotesi alternativa congetturale priva di riscontri oggettivi non costituisce un dubbio ragionevole e non impedisce la condanna quando il complesso probatorio è ritenuto convincente dal giudice di merito.
- Il calcolo della prescrizione richiede l'applicazione delle norme sull'aumento per la recidiva e l'inclusione di eventuali periodi di sospensione; se tali calcoli dimostrano che il termine non è decorso alla data della sentenza, la prescrizione non può essere dichiarata.
- Quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile non si forma un valido rapporto processuale idoneo a consentire la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione; la richiesta di estinzione non può essere accolta in tale sede.
- Un ricorso manifestamente infondato o inammissibile può comportare condanne alle spese processuali e sanzioni pecuniarie (es. pagamento alla Cassa delle ammende).
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