Cassazione Penale, Sentenza n. 6592/2022 del 23/02/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del tribunale di Napoli che aveva confermato l'ordinanza del GIP disponente misure cautelari per reati di: tentata estorsione aggravata (anche dal "metodo" e dalle finalità di agevolazione mafiosa) commessa in concorso, concorso in detenzione e porto abusivi di più armi (una da guerra) e altri capi di estorsione tentata. La difesa censura: vizi di violazione di legge e motivazione (art. 606 c.p.p.), mancata valutazione e travisamento degli elementi indiziari (compresa la diversa interpretazione delle conversazioni intercettate - capo 14), contraddittorietà delle dichiarazioni della persona offesa rispetto ad altro soggetto, omissione di esame della memoria difensiva depositata in udienza di riesame, e la non attualità e l'inevitabilità della misura detentiva a distanza di oltre tre anni dai fatti; richiesta di esclusione delle esigenze cautelari o adozione di misure meno afflittive.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo i motivi manifestamente infondati e di meramente riscrivere valutazioni di fatto. Ha ritenuto che il tribunale del riesame e il GIP avessero fornito motivazione adeguata e congrua, avendo esaminato e respinto le censure della difesa, valutato l'attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa, il corredo documentale e le intercettazioni. La Corte ha sottolineato l'insufficiente autosufficienza del ricorso per mancata allegazione degli atti (memoria camerale, testi intercettati) che avrebbero dimostrato il presunto travisamento. Ha confermato l'integrazione dell'aggravante del "metodo mafioso" anche per la sola evocazione del contesto e delle modalità che hanno indotto la vittima a sentirsi soggetta, e ha ritenuto sussistenti le esigenze cautelari (presunzione prevista dall'art. 275, comma 3, c.p.p.), ritenendo il mero decorso del tempo non idoneo a scalfire tale presunzione. Conseguenze: inammissibilità del ricorso; condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende; obbligo del direttore dell'istituto di detenzione di comunicare il provvedimento al detenuto.
Norme richiamate
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Norma richiamata quale presupposto formale per la sintetica descrizione dei motivi di ricorso in Cassazione; indicazione del regime di ammissibilità dei motivi.
art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen.
Richiamata dalla difesa come parametro per dedurre vizi di motivazione e violazione di legge; la Corte ha ritenuto che non sussistessero i profili di censura svolti e che le censure richiedessero una rivalutazione del fatto non ammissibile in Cassazione.
art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
Norma sulla presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari per taluni reati. La Corte ha ritenuto prevalente tale presunzione e non vinta dal mero decorso del tempo; ha giustificato la custodia cautelare di massima afflittività anche alla luce di tale presunzione.
art. 274 cod. proc. pen.
Richiamata in confronto alla disciplina generale delle esigenze cautelari; la Corte precisa che la norma generale non prevale sulla presunzione speciale di cui all'art. 275, comma 3.
art. 275-bis cod. proc. pen.
Richiamata nella parte in cui la Corte osserva che la valutazione di inadeguatezza degli arresti domiciliari implica anche la valutazione implicita dell'impossibilità di utilizzo di strumenti di controllo a distanza previsti da questa norma.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma invocata per la condanna alle spese processuali e per la corresponsione di una somma a favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Norma sulle comunicazioni al detenuto: il direttore dell'istituto di detenzione deve comunicare il contenuto del provvedimento al detenuto.
riferimento all'aggravante "metodo mafioso" (richiamo dottrinale e giurisprudenziale)
La Corte ribadisce che l'aggravante relativa al "metodo mafioso" ha natura oggettiva e può essere riconosciuta anche quando non sia provata una contiguità reale con un'organizzazione mafiosa, purché la modalità della condotta e il contesto abbiano creato nella vittima uno stato di assoggettamento particolare; va quindi valutata la percezione della vittima e la verosimiglianza del dato dichiarativo.
Massime di principio
- In impugnazioni cautelari in Cassazione non basta la mera richiesta di diversa valutazione dei fatti: occorre allegare i documenti e gli atti (es. memoria camerale, trascrizioni di intercettazioni) che si ritengono travisati; senza allegati il ricorso può essere dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza.
- La Corte non riesamina i fatti e le prove ma valuta la corretta applicazione del diritto e la sufficienza della motivazione: le critiche che mirano soltanto a rimettere in discussione apprezzamenti di merito sono normalmente inaccoglibili.
- Per i reati ricompresi nell'art. 275, comma 3, c.p.p. la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari prevale e il mero decorso del tempo dalla commissione del reato non è, di per sè, idoneo a escludere la pericolosità; occorrono elementi concreti che attenuino tale giudizio.
- L'aggravante del "metodo mafioso" può essere riconosciuta anche senza prova dell'effettiva appartenenza a un'organizzazione mafiosa, quando le modalità, il contesto e la percezione della vittima inducano ragionevolmente uno stato di soggezione particolare.
- Quando si contesta il "travisamento" del contenuto di intercettazioni o di atti, il ricorrente deve allegare i testi alternativi o gli elementi dai quali emergerebbe il travisamento, perché la Corte possa valutare la fondatezza del motivo.
- La scelta della misura cautelare di massima afflittività richiede motivazione sul pericolo di reiterazione e sulla impossibilità di misure meno afflittive: tuttavia, se sussiste la presunzione di cui all'art. 275, comma 3, il giudice non deve addurre ulteriori prove per escludere l'idoneità di misure alternative salvo che la difesa produca elementi probanti concreti.
- In sede di riesame il deposito e la discussione di memorie in udienza devono trovare menzione e valutazione nel provvedimento motivato; se si contesta l'omessa considerazione di atti depositati, per sostenere la censura in Cassazione è indispensabile allegare quegli atti.
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