Cassazione Civile, Ordinanza n. 16384/2022 del 20/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia trae origine da un avviso di accertamento emesso dal Comune per omesso versamento dell'Ici relativa all'anno d'imposta 2005, avverso il quale il contribuente aveva proposto ricorso, poi respinto in primo e in secondo grado. In sede di appello la CTR aveva disposto la correzione di un errore materiale nell'intestazione della sentenza, sostituendo il nominativo errato dell'appellante con quello corretto dell'erede, indicata come costituita in giudizio dopo l'interruzione per morte del de cuius. La ricorrente ha quindi impugnato la sentenza di merito con due motivi: con il primo ha dedotto violazione degli artt. 132 e 156 c.p.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5, sostenendo che la sentenza era viziata per omessa indicazione della giusta parte processuale e che la correzione ex art. 287 c.p.c. avrebbe inciso sostanzialmente sul contenuto decisorio, violando il giudicato; con il secondo ha denunciato nullità della sentenza per omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. sul motivo di appello relativo alla errata valutazione del valore venale dell'area da parte del Comune.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato, in primo luogo, che il primo motivo era inammissibile perché formulato in modo composito e promiscuo, mescolando censure eterogenee di violazione di legge e vizio motivazionale. Ha poi osservato che l'inesatta o omessa indicazione del nominativo di una parte in epigrafe o nel dispositivo non determina nullità, ma integra un mero errore materiale emendabile con la procedura di correzione ex art. 287 c.p.c., quando la parte sia inequivocamente individuabile dagli atti e dalla sentenza. Nel caso concreto non vi era incertezza sull'identità dell'erede, che risultava costituita in giudizio e comunque destinataria delle comunicazioni processuali. Da ciò la Corte ha tratto anche la conseguenza che il ricorso per cassazione era tardivo, essendo stato proposto ben oltre il termine di trenta giorni dal deposito della sentenza. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La ricorrente è stata condannata alle spese di legittimità ed è stato dato atto dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 132 c.p.c.
La dedotta violazione non è stata accolta; l'erronea indicazione della parte in sentenza, se l'identificazione è comunque possibile, non comporta nullità della decisione.
art. 156 c.p.c.
La censura di nullità è stata esclusa perché il vizio denunciato non impediva il raggiungimento dello scopo dell'atto.
art. 287 c.p.c.
La correzione dell'errore materiale è il rimedio corretto per l'inesatta indicazione nominativa della parte, quando l'errore sia meramente redazionale e non incida sul contenuto sostanziale della decisione.
art. 360 c.p.c.
È inammissibile la mescolanza di censure eterogenee riconducibili a diversi motivi di ricorso, senza autonoma e distinta prospettazione delle singole doglianze.
art. 112 c.p.c.
Il secondo motivo, relativo all'omessa pronuncia sul valore venale dell'area, è rimasto assorbito dalla declaratoria di inammissibilità del primo motivo.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater
Ricorrendo i presupposti, è stato posto a carico della ricorrente l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che cumuli e sovrapponga in modo promiscuo censure di violazione di legge e vizio di motivazione, poiché ciascun vizio richiede una specifica e distinta critica alla decisione impugnata.
- L'omessa, incompleta o inesatta indicazione del nominativo di una parte nell'intestazione o nel dispositivo della sentenza non determina nullità se la parte sia comunque inequivocabilmente identificabile dagli atti e dalla sentenza stessa; in tal caso il vizio è emendabile con la correzione dell'errore materiale.
- La correzione dell'errore materiale non viola il giudicato quando si limita a rettificare un dato redazionale o identificativo senza incidere sul contenuto decisorio, valutativo o giuridico della pronuncia.
- Quando la sentenza è stata validamente depositata e il ricorso per cassazione è proposto oltre il termine breve applicabile, il gravame è tardivo e va dichiarato inammissibile.
- La deduzione di omessa pronuncia resta assorbita se il ricorso è già definito da una preliminare causa di inammissibilità che impedisce l'esame nel merito delle ulteriori censure.
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