Sentenza n. 6330/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Sezione Quarta ter, 13 dicembre 2023, n. 18902, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Dinieghi di condono edilizio relativi a due ampliamenti dell’immobile e, in parte qua, perimetrazione e proposta di piano di assetto del Parco naturale di Veio
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Gli appellanti contestavano la sentenza del TAR Lazio che aveva respinto l’impugnazione di due dinieghi di condono adottati nel 2012 da Roma Capitale. Le opere riguardavano la realizzazione di 34,55 mq di superficie utile residenziale e un ampliamento di 4,80 mq, con nuova volumetria rispettivamente pari a 95 mc e 14,40 mc. I motivi d’appello riguardavano: l’asserita inclusione dell’immobile nel perimetro del Parco di Veio per errore grafico o materiale; la violazione delle norme statali e regionali sui presupposti naturalistici, ambientali e paesaggistici della perimetrazione, nonché il difetto di istruttoria, l’illogicità e il travisamento; l’illegittimità derivata dei dinieghi di condono; la violazione delle NTA del PTP 15/7 Veio-Cesano e dell’art. 32 della legge n. 47/1985, sostenendo che i vincoli avrebbero avuto natura relativa e che gli interventi sarebbero stati valutabili dall’autorità preposta alla tutela. Gli appellanti invocavano inoltre la sopravvenuta approvazione del piano del parco nel 2025, con esclusione dell’immobile dal perimetro definitivo, chiedendo il rinvio dell’udienza in attesa del riesame amministrativo.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’istanza di rinvio, rilevando che la legittimità dei dinieghi del 2012 doveva essere valutata secondo il principio tempus regit actum, sulla base del quadro fattuale e normativo vigente al momento della loro adozione. La sopravvenuta esclusione dell’immobile dal perimetro definitivo del parco può rilevare solo nel procedimento di riesame avviato dagli interessati e nelle eventuali successive determinazioni amministrative, non incidendo retroattivamente sulla legittimità degli atti impugnati. Nel merito, il Collegio ha ritenuto preclusa la rinnovata contestazione della perimetrazione, poiché una precedente sentenza non impugnata aveva già definitivamente accertato, tra le medesime parti, la legittimità dell’inclusione dell’immobile nel perimetro del parco. In ogni caso, il motivo è stato ritenuto infondato: i dinieghi si fondavano sulla perimetrazione provvisoria direttamente stabilita dalla legge regionale n. 29/1997 e non sulla proposta di piano adottata nel 2012. La perimetrazione legislativa non era direttamente sindacabile dal giudice amministrativo, essendo eventualmente esperibile l’incidente di legittimità costituzionale, non sollecitato dagli appellanti. Inoltre, la perimetrazione e la zonizzazione di un’area naturale protetta costituiscono espressione di ampia discrezionalità tecnica e amministrativa, non superata da elementi idonei a dimostrare manifesta illogicità o travisamento. La collocazione marginale del lotto, le classificazioni urbanistiche, le destinazioni D3 e B1 e la carta degli habitat non dimostravano l’illegittimità della scelta, anche in considerazione della vicinanza ad area boschiva e al fosso dell’Acquatraversa. È stata respinta anche la censura di illegittimità derivata dei dinieghi. Quanto alla condonabilità, il Collegio ha ritenuto che gli interventi, comportando nuova superficie e nuova volumetria in area vincolata, non fossero sanabili ai sensi dell’art. 32, comma 26, del d.l. n. 269/2003 e dell’art. 3, comma 1, lettera b), della legge regionale Lazio n. 12/2004. Tale preclusione opera in ragione della tipologia dell’abuso e non viene meno per la natura relativa del vincolo, per la conformità urbanistica delle opere o per la presenza di volumetria residua. Le spese del grado sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 73, comma 1-bis, c.p.a.
Il rinvio della trattazione è ammissibile soltanto in presenza di ragioni eccezionali idonee a incidere sulle fondamentali esigenze di tutela del diritto di difesa.
art. 44, comma 1, lettera a), l.r. Lazio n. 29/1997
La disposizione ha stabilito la perimetrazione provvisoria del Parco naturale di Veio, applicabile al momento dell’adozione dei dinieghi di condono.
art. 26, comma 1, lettera a), l.r. Lazio n. 29/1997
La perimetrazione definitiva dell’area protetta è rimessa al piano dell’area naturale protetta; la successiva modifica della perimetrazione non dimostra retroattivamente l’illegittimità della perimetrazione provvisoria.
art. 142, commi 1 e 2, d.lgs. n. 42/2004
L’esclusione prevista dal comma 2 per le zone territoriali omogenee A e B non riguarda i parchi e le riserve di cui alla lettera f) del comma 1; inoltre, la classificazione urbanistica deve risalire alla data prescritta dalla norma.
art. 32, commi 26 e 27, d.l. n. 269/2003, convertito dalla legge n. 326/2003
In presenza dei vincoli richiamati dalla disciplina, sono ammesse a sanatoria solo le tipologie minori di illecito indicate dalla norma; gli abusi con nuova superficie e nuova volumetria non sono condonabili.
art. 3, comma 1, lettera b), l.r. Lazio n. 12/2004
non sono comunque suscettibili di sanatoria […] le opere di cui all’articolo 2, comma 1, realizzate su immobili soggetti a vincoli imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutela dei parchi […] anche se realizzate prima dell’apposizione del vincolo
La disposizione esclude dalla sanatoria le opere abusive non conformi alle norme urbanistiche realizzate su immobili soggetti a vincoli posti a tutela dei parchi e delle aree naturali protette, anche se anteriori all’apposizione del vincolo.
art. 52 N.T.A. del P.T.P. 15/7 Veio-Cesano
Le censure relative alla disposizione sono state ritenute irrilevanti, poiché i dinieghi disponevano di un autonomo e sufficiente fondamento nella perimetrazione del parco e nella disciplina regionale sul condono.
Massime di principio
- La legittimità di un provvedimento amministrativo deve essere valutata secondo il principio tempus regit actum, con riferimento alla situazione di fatto e al quadro normativo esistenti al momento della sua adozione; una sopravvenienza pianificatoria favorevole non incide retroattivamente sulla legittimità dell’atto, ma può essere valutata dall’amministrazione nell’ambito di un successivo riesame.
- La successiva esclusione di un immobile dalla perimetrazione definitiva di un’area naturale protetta non dimostra, di per sé, l’illegittimità della precedente perimetrazione provvisoria, trattandosi di determinazioni distinte adottate in fasi diverse del procedimento di pianificazione.
- La perimetrazione legislativa provvisoria di un’area naturale protetta non è direttamente sindacabile dal giudice amministrativo come atto amministrativo; le censure rivolte alla legge regionale devono essere eventualmente veicolate mediante incidente di legittimità costituzionale.
- La perimetrazione e la zonizzazione delle aree naturali protette costituiscono espressione di ampia discrezionalità tecnica e amministrativa e sono sindacabili solo in presenza di manifesta illogicità o travisamento dei fatti, non essendo sufficiente contrapporre alla valutazione pubblica una diversa ricostruzione dello stato dei luoghi.
- Nel regime del terzo condono edilizio, le opere abusive realizzate in area vincolata che comportano nuova superficie o nuova volumetria non sono sanabili, anche quando il vincolo sia di inedificabilità relativa, le opere siano conformi agli strumenti urbanistici o residui capacità edificatoria sul fondo.
- La disciplina del condono in area vincolata opera in funzione della tipologia concreta dell’abuso e non della volumetria edificabile ancora disponibile né della possibilità di acquisire il nulla osta dell’autorità preposta alla tutela del vincolo.
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