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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 38426/2023 del 20/09/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la conferma della sua condanna per truffa ritenendo tardiva la querela delle persone offese: sostiene che il reato si era consumato molto prima della proposizione della querela (questa presentata solo dopo il mancato rintraccio del Teseo) e, quindi, la querela sarebbe tardiva e avrebbe inciso sull'accertamento della responsabilità. In sede di cassazione ha inoltre chiesto di accertare la prescrizione del reato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché la censura sulla tardività della querela non era stata dedotta in appello né sollevata nelle conclusioni nei gradi di merito; trattandosi di valutazioni di fatto, esse dovevano essere discusse nel giudizio di merito e non possono essere oggetto del ricorso per cassazione. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000 alla cassa delle ammende. La Corte ha inoltre precisato che, avendo il ricorrente presentato ricorso inammissibile, non è possibile in questa sede rilevare eventuali cause estintive sopravvenute nel corso del giudizio di cassazione. Non sono state liquidate somme alla parte civile perché, nel rito camerale non partecipato, la parte civile non ha dato un contributo effettivo alla decisione (si è limitata a trasmettere una nota via PEC invocando l'inammissibilità).

Norme richiamate

  • Giurisprudenza - Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 16610 del 24/01/2017 (dep. 04/04/2017) Rv. 269632 - 01

    Sez. 3, Sentenza n. 16610 del 24/01/2017 Ud. (dep. 04/04/2017 ) Rv. 269632 - 01

    Principio secondo cui non possono essere dedotte in cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare, perché non devolute alla sua cognizione; in particolare, questioni di fatto non sono sindacabili in cassazione se non erano state poste nei gradi precedenti.

  • Giurisprudenza - Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 33523 del 16/06/2021 (dep. 09/09/2021) Rv. 281960 - 03

    Sez. 2, Sentenza n. 33523 del 16/06/2021 Cc. (dep. 09/09/2021 ) Rv. 281960 - 03

    Nel rito camerale non partecipato la parte civile ha diritto alla liquidazione delle spese processuali solo se ha effettivamente contribuito con attività (anche memorie scritte) che abbiano fornito un utile contributo alla decisione; una mera nota PEC che invoca l'inammissibilità non è sufficiente.

Massime di principio

  • In cassazione non possono essere sollevate per la prima volta questioni di fatto o prove: le censurazioni di fatti o la tardività della querela devono essere tempestivamente dedotte nel giudizio di merito e in appello, altrimenti il ricorso è inammissibile.
  • La tardività della querela (querela tardiva) è una questione che attiene a valutazioni di fatto e alla tempestività dell'azione delle persone offese: va proposta e documentata nei gradi di merito, non in cassazione.
  • Se si ritiene intervenuta la prescrizione o altra causa estintiva, occorre proporre e motivare tale eccezione nei gradi precedenti; la dichiarazione di inammissibilità del ricorso in cassazione può precludere la rilevazione di cause estintive sopravvenute nel corso del giudizio di legittimità.
  • La parte civile che voglia ottenere la liquidazione delle spese in un giudizio di cassazione celebrato in rito camerale deve fornire un contributo effettivo alla decisione (memorie o atti sostanziali); semplici comunicazioni o richieste via PEC senza contributo argomentativo possono non essere ritenute sufficienti.
  • Per una difesa efficace, eccezioni processuali rilevanti (es. tardività della querela, prescrizione) vanno formulate e documentate già davanti al Tribunale e di nuovo in appello; in mancanza, non potranno essere utilmente dedotte davanti alla Corte di Cassazione.

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