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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08310/2023 del 23/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La controversia nasce dalla contestazione, proposta dagli eredi di un soggetto che aveva sottoscritto un modulo fideiussorio e da un altro coobbligato, del riempimento del modulo firmato in bianco. In primo grado la querela di falso era stata dichiarata inammissibile; in appello la decisione era stata confermata, ritenendosi che la vicenda integrasse un ipotesi di riempimento contra pacta e che, quindi, gravasse sugli appellanti l’onere di provare che il modulo fosse stato completato in difformità degli accordi eventualmente intercorsi con la banca. Nel ricorso per cassazione i soccombenti hanno dedotto tre motivi: 1) violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, assumendo che i giudici di merito avessero deciso su una diversa fattispecie rispetto a quella allegata, cioè sul riempimento in difformità di un accordo invece che sul riempimento in assenza di qualsiasi patto; 2) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., sostenendo che la decisione non si sarebbe fondata correttamente sulle prove acquisite, tutte asseritamente convergenti nel senso dell’assenza di un accordo preventivo; 3) omesso esame di un fatto decisivo, identificato nel fatto che il modulo fideiussorio sarebbe stato consegnato e riconsegnato in bianco alla banca.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, osservando che il giudice di merito può qualificare giuridicamente i fatti allegati entro il perimetro delle deduzioni delle parti, senza violare il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato. Ha giudicato inammissibile o comunque infondato il secondo motivo perché le censure, sotto la veste della violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., miravano in realtà a sollecitare una rivalutazione del materiale istruttorio, non consentita in sede di legittimità se non nei limiti dell’omesso esame di un fatto decisivo. Ha infine dichiarato inammissibile il terzo motivo, rilevando che il fatto indicato non era decisivo, poiché la consegna e la riconsegna di un modulo firmato in bianco non escludono né il riempimento contra pacta né altre modalità di completamento difformi dagli accordi. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna dei ricorrenti alle spese e applicazione del raddoppio del contributo unificato ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 115 c.p.c.

    La sua violazione è deducibile solo se il giudice abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti e assunte d’ufficio fuori dai poteri officiosi; non consente di censurare la mera valutazione delle prove.

  • art. 116 c.p.c.

    La violazione è configurabile solo se il giudice abbia attribuito a una prova un valore diverso da quello previsto dalla legge o non abbia rispettato la regola del prudente apprezzamento nei casi in cui essa opera; non copre il semplice dissenso sulla ponderazione delle risultanze probatorie.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    La censura è ammissibile solo nei limiti dell’omesso esame di un fatto decisivo, non per contestare la ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di merito.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    È richiamato per il raddoppio del contributo unificato a carico della parte ricorrente, ove dovuto.

Massime di principio

  • Il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato non impedisce al giudice di qualificare giuridicamente in modo diverso i fatti allegati dalle parti, purché restino immutati i fatti costitutivi, estintivi o modificativi dedotti in causa.
  • La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può essere invocata per contestare la valutazione del materiale probatorio o il diverso peso attribuito alle prove: il sindacato di legittimità si arresta al controllo sull’utilizzo di prove non introdotte dalle parti o sulla violazione delle regole legali di valutazione.
  • Ai fini del vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., il fatto omesso deve essere decisivo; non lo è un fatto che, anche se accertato, non esclude altre ricostruzioni compatibili con la decisione impugnata.
  • La consegna e la riconsegna di un modulo sottoscritto in bianco non escludono, di per sé, la possibilità di un successivo completamento difforme dagli accordi tra le parti, né consentono da sole di provare l’assenza di pattuizioni sul riempimento.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniFideiussione
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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