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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34406/2023 del 11/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Un contribuente aveva stipulato un mutuo fondiario e aveva chiesto il trattamento fiscale agevolato previsto per tale operazione. L'Agenzia delle Entrate aveva poi emesso un avviso di liquidazione, ritenendo applicabile l'imposta sostitutiva nella misura ordinaria, sul presupposto che il mutuo fosse collegato all'acquisto di un immobile da parte dei figli del mutuatario e che, essendo stato revocato il beneficio 'prima casa' su quell'immobile perché considerato di lusso, dovesse venir meno l'aliquota ridotta. Il giudizio era già arrivato in Cassazione, che aveva rigettato il ricorso del contribuente. Quest'ultimo ha quindi proposto ricorso per revocazione ex art. 395, n. 4, c.p.c., deducendo errore di fatto: secondo la sua prospettazione, l'ordinanza revocanda avrebbe falsamente percepito come già definito, e quindi come giudicato, il parallelo contenzioso promosso dai figli contro la revoca delle agevolazioni prima casa, mentre quel giudizio era ancora pendente. Con il ricorso per revocazione sosteneva che tale errore avrebbe inciso sulla decisione. La Corte ha però rilevato che il ricorso originario non verteva sulla definitività o meno del giudizio dei figli, bensì su altri profili: motivazione dell'avviso, asserita natura non di scopo del mutuo fondiario e difetto di legittimazione passiva del mutuatario; inoltre ha osservato che il richiamo al contenzioso dei figli era, al più, descrittivo e non decisivo. Ha quindi ritenuto che la censura fosse nuova e inconciliabile con le doglianze originarie, escludendo l'errore percettivo richiesto per la revocazione.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha ritenuto insussistente l'errore di fatto ex art. 395, n. 4, c.p.c., perché la precedente ordinanza non aveva fondato il rigetto su un supposto giudicato nel giudizio dei figli del contribuente, ma sulle questioni dedotte nel ricorso originario, cioè la sufficienza motivazionale dell'avviso di liquidazione e la legittimazione passiva del mutuatario. La doglianza proposta in revocazione è stata considerata nuova e, per certi profili, contraddittoria rispetto alla tesi originaria, anche perché il mutuo fondiario non è un mutuo di scopo e non richiede la destinazione della somma a una finalità specifica quale elemento di validità. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata per mancata difesa dell'Agenzia.

Norme richiamate

  • art. 395, n. 4, c.p.c.

    La revocazione per errore di fatto è ammessa solo quando il giudice abbia supposto l'esistenza di un fatto la cui verità è esclusa dagli atti, e il fatto deve essere decisivo e non oggetto di discussione tra le parti.

  • art. 7 L. 241/1990

    Richiamato dal ricorrente per contestare la motivazione dell'atto impositivo e la mancata allegazione del parere tecnico su cui esso era fondato.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla pretesa lesione del diritto di difesa derivante dalla mancata conoscenza del parere tecnico.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Nel giudizio originario era invocato per denunciare violazione di legge nella parte relativa alla motivazione dell'avviso e al diritto di difesa.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    Nel giudizio originario era invocato per denunciare nullità della sentenza di merito per omessa pronuncia e motivazione sulle censure formulate.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato nel dispositivo per i presupposti del versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • L'errore di fatto revocatorio ex art. 395, n. 4, c.p.c. ricorre solo quando la decisione sia fondata sulla falsa percezione di un fatto processuale o documentale, risultante in modo oggettivo dagli atti, e tale errore sia stato decisivo per il dispositivo.
  • Non integra errore revocatorio la deduzione che mira in realtà a rimettere in discussione la valutazione giuridica compiuta nella precedente decisione o a introdurre un profilo di censura diverso e nuovo rispetto ai motivi originari.
  • Ai fini dell'ammissibilità della revocazione, il fatto asseritamente mal percepito non deve essere stato oggetto di discussione tra le parti e deve costituire il motivo essenziale della decisione da revocare.
  • Il mutuo fondiario non è, per sua struttura, un mutuo di scopo: la validità del contratto non presuppone la destinazione della somma a una finalità specifica nell'interesse anche del mutuante.
  • Quando l'atto impositivo esplicita in modo sufficiente le ragioni della pretesa e consente al contribuente di comprendere l'origine della maggiore imposizione, non sussiste vizio motivazionale solo perché l'atto richiamato a supporto non sia stato materialmente allegato, se la motivazione rende comunque esercitabile il diritto di difesa.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioniAccertamento
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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