Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 5625/2022 del 17/02/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Peluso impugnava la sentenza della Corte d'Appello di Firenze che aveva confermato la condanna per il reato di ricettazione (art. 648 c.p.). Contestava l'erronea applicazione delle norme sul calcolo della prescrizione, sostenendo che il fatto (commesso tra il 3 e il 14 febbraio 2004) era già prescritto alla data della pronuncia, e che non poteva essere considerata la recidiva ai fini dell'aumento del termine prescrizionale in quanto la legge n. 251/2005 che ne attribuisce rilievo era successiva al fatto.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato era estinto per prescrizione. La Corte ha applicato la disposizione più favorevole (art. 157 c.p. nel testo vigente al momento del fatto), ha rilevato che le attenuanti generiche concesse in primo grado erano equivalenti alla recidiva e pertanto non doveva operare alcun aumento del termine ordinario di prescrizione, che era dieci anni; tenuto conto dell'aumento previsto dall'art. 161 c.p. (metà), il termine risultava di quindici anni, interamente decorso prima della pronuncia impugnata. Decisione pronunciata il 30/11/2021 con motivazione semplificata.

Norme richiamate

  • art. 648 cod. pen.

    Norma che descrive il reato contestato (ricettazione); definisce il fatto per il quale è stata pronunciata la condanna.

  • art. 157 cod. pen.

    "Nel caso di concorso di circostanze aggravanti e di circostanze attenuanti si applicano anche a tale effetto le disposizioni dell'articolo 69"

    Applicata nella versione in vigore al momento del fatto (principio di legge più favorevole). La Corte ha ritenuto che, essendo state concesse attenuanti equivalenti alla recidiva, non dovesse operare un aumento del termine prescrizionale.

  • art. 99, comma 4, cod. pen.

    Riferimento alla recidiva come circostanza ad effetto speciale per il calcolo della prescrizione; la Corte ha escluso la rilevanza di detta disposizione in relazione al caso, poiché il fatto era anteriore all'entrata in vigore della normativa che ne attribuisce rilievo.

  • legge 5 dicembre 2005, n. 251

    Norma che ha modificato il trattamento della recidiva ai fini prescrizionali; la Corte ne ha escluso l'applicabilità ratione temporis rispetto al fatto commesso nel 2004.

  • art. 161 cod. pen.

    Disposizione che dispone l'aumento della pena (metà) ai fini del calcolo del termine prescrizionale; applicata dalla Corte per determinare che il termine ordinario di 10 anni, aumentato della metà, diveniva di 15 anni, decorso prima della sentenza impugnata.

  • art. 69 cod. pen.

    Richiamato da art. 157 per le regole di combinazione di circostanze aggravanti e attenuanti; la Corte ha fatto riferimento a tale meccanismo per escludere aumenti prescrizionali in presenza di attenuanti equipollenti.

  • art. 23 d.l. n. 137/2020

    Norma procedurale che ha consentito il trattamento del ricorso con contraddittorio scritto; rilevante solo sul piano processuale.

Massime di principio

  • Per il calcolo della prescrizione si applica la disciplina più favorevole all'imputato vigente al momento del fatto (principio di retroattività della legge più favorevole).
  • Le modifiche normative intervenute dopo la commissione del fatto (es. attribuzione di efficacia speciale alla recidiva) non possono essere applicate ratione temporis se peggiorative rispetto alla normativa anteriore.
  • Se il giudice di primo grado riconosce attenuanti equivalenti alla recidiva, non si possono poi aggiungere aumenti prescrizionali derivanti dalla recidiva stessa.
  • Per determinare l'intervallo prescrizionale occorre tenere conto anche degli aumenti derivanti dalle norme che incidono sulla pena (es. art. 161 c.p. per l'aumento di metà), ma sempre applicando la normativa più favorevole al momento del fatto.
  • Se al momento della pronuncia della sentenza il reato è già estinto per prescrizione, la sentenza che lo confermi va annullata senza rinvio.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.