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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14390/2024 del 23/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (consumatore)

La controversia

Un acquirente aveva convenuto in giudizio la società venditrice di una BMW usata, lamentando diversi pregiudizi collegati all'acquisto: ritardo nella consegna dei documenti di circolazione, spese per una riparazione immediata e per interventi di manutenzione che sosteneva dovessero essere coperti dalla garanzia, rottura del motore durante una vacanza e conseguenti costi di riparazione, oltre al pregiudizio per la temporanea indisponibilità del veicolo e per il ricorso a vetture sostitutive. Il tribunale aveva riconosciuto solo il costo del noleggio di un'auto sostitutiva; la corte d'appello, in parziale riforma, aveva riconosciuto anche il rimborso delle spese documentate per riparazione e materiali di consumo, ritenendole connesse a un obbligo negoziale di "tagliando completo" e, per il difetto di conformità emerso entro sei mesi, applicando la presunzione di responsabilità del venditore prevista dal Codice del consumo. La società venditrice ricorreva per cassazione con tre motivi: (1) violazione dell'art. 132 n. 4 c.p.c. e ultrapetizione, sostenendo che la corte territoriale avesse riconosciuto somme per il tagliando e materiali di consumo in assenza di specifica domanda restitutoria, diversa da quella risarcitoria; (2) omesso esame di un fatto decisivo, deducendo che la rottura meccanica del motore non fosse compatibile con un vizio di conformità e che quindi non dovesse operare la presunzione di responsabilità ex art. 132, terzo comma, Codice del consumo; (3) violazione dell'art. 91 c.p.c. e del d.m. 55/2014 sulla liquidazione delle spese, assumendo che il valore della controversia dovesse essere parametrato all'effettivo decisum e non al valore della domanda, con conseguente erronea determinazione degli scaglioni tariffari.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondati i primi due motivi e inammissibile il terzo. Quanto al primo, ha osservato che la domanda dell'attore, sin dall'atto introduttivo e poi in appello, comprendeva sia il risarcimento del danno sia il rimborso delle spese sostenute, incluse quelle per gli interventi ricompresi nel "tagliando completo" concordato; la motivazione della corte d'appello escludeva quindi sia il vizio di motivazione sia l'ultrapetizione. Quanto al secondo motivo, ha affermato che la corte territoriale non aveva omesso il fatto della rottura del motore, ma lo aveva valutato ritenendolo non incompatibile con il vizio di conformità emerso entro sei mesi dalla consegna; correttamente era stata applicata la presunzione di responsabilità del venditore, non vinta da prova contraria. Ha ribadito che, nella vendita di beni di consumo, operano prioritariamente le norme del Codice del consumo, e solo in via residuale quelle del codice civile. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di specifica allegazione e trascrizione dei presupposti dell'impugnazione ex art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.; inoltre la ricorrente non aveva considerato coerentemente tutte le poste riconosciute in motivazione ai fini del valore della controversia. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della società ricorrente alle spese del giudizio di cassazione e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 132 n. 4 c.p.c.

    La censura di motivazione apparente o mancante è esclusa quando il giudice di merito dà conto delle ragioni per cui ritiene compresa nella domanda anche la posta riconosciuta in sentenza.

  • art. 360 n. 4 c.p.c.

    L'error in procedendo non è configurabile se la doglianza investe in realtà l'interpretazione della domanda compiuta dal giudice di merito.

  • art. 112 c.p.c.

    Non vi è ultrapetizione se il giudice interpreta la domanda nel senso che essa comprenda anche la specifica posta economica poi riconosciuta.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    L'omesso esame non ricorre quando il fatto storico è stato valutato dal giudice, anche se con esito sfavorevole alla parte ricorrente.

  • art. 132, terzo comma, D.lgs. n. 206 del 2005

    Nella vendita di beni di consumo il difetto emerso entro sei mesi dalla consegna comporta una presunzione di responsabilità del venditore, salvo prova contraria.

  • art. 128 D.lgs. n. 206 del 2005

    Se ricorrono i presupposti della vendita di beni di consumo, si applicano prioritariamente le norme del Codice del consumo.

  • art. 91 c.p.c.

    Le spese seguono la soccombenza; la loro liquidazione deve essere effettuata correttamente in relazione al valore rilevante della controversia.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    Il ricorso è inammissibile se non riporta specificamente gli atti e i documenti su cui fonda la censura.

  • D.M. 10 marzo 2014 n. 55

    È il parametro per la liquidazione dei compensi professionali, da applicare secondo lo scaglione corretto in base al valore della controversia.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012

    Ha inserito il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Nella vendita di beni di consumo, la disciplina speciale del Codice del consumo prevale su quella codicistica ordinaria per gli aspetti da essa regolati; il venditore risponde del difetto di conformità emerso entro sei mesi, salvo prova contraria.
  • L'interpretazione della domanda e la verifica di eventuale ultrapetizione appartengono al giudice di merito: la censura in cassazione non può limitarsi a prospettare una diversa lettura del petitum, se la sentenza contiene una motivazione che ricomprende la posta riconosciuta.
  • Il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. non sussiste quando il fatto storico allegato sia stato effettivamente considerato dal giudice, ancorché valutato in modo sfavorevole alla parte ricorrente.
  • Per contestare la liquidazione delle spese processuali è necessario rispettare rigorosamente gli oneri di specifica indicazione e trascrizione degli atti rilevanti; in mancanza, la censura è inammissibile.
  • Quando la parte vittoriosa ha ottenuto il riconoscimento di poste patrimoniali già ricomprese nella domanda o comunque ritenute dal giudice come connesse all'obbligo contrattuale, non vi è violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

Come è indicizzato

MaterieCompravenditaGaranzia dei beni di consumoImpugnazioniSpese di lite
RamiContrattiConsumatoriProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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