Sentenza del 29/04/2016 n. 8552 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La contribuente ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell’Umbria deducendo, da un lato, l’illegittima motivazione della cartella, sostenendo che non indicava adeguatamente il ruolo, la riscossione frazionata e gli elementi necessari a comprendere la pretesa; dall’altro, ha contestato la decadenza del Comune dal potere di riscossione, sostenendo che fosse applicabile il termine previsto dalla disciplina ICI e non il termine triennale introdotto dalla L. n. 296 del 2006. Ha inoltre sostenuto che la cartella fosse stata emessa prima della definitività degli accertamenti.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto sufficiente, ai fini della motivazione della cartella, il richiamo alla sentenza della Commissione Tributaria Provinciale che aveva respinto i ricorsi contro gli avvisi di accertamento, poiché tale sentenza era conosciuta dalla contribuente e le consentiva di comprendere l’origine e le ragioni della pretesa. La Corte ha inoltre stabilito che il termine triennale di decadenza previsto dalla L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 163, si applicava perché il rapporto tributario era ancora pendente al 10 gennaio 2007, non essendo intervenuto il giudicato sugli accertamenti. La contribuente è stata condannata a rimborsare al Comune le spese processuali, liquidate in 2.500 euro oltre accessori, ed è stata dichiarata tenuta al versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Legge n. 212 del 2000, art. 7, commi 1 e 3
La cartella deve essere motivata, ma quando la riscossione deriva da un precedente accertamento giudicato o comunque conosciuto dal contribuente, il richiamo alla sentenza può essere sufficiente a garantire il diritto di difesa.
D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 12
La disciplina dei termini di riscossione dell’ICI invocata dalla contribuente non è stata ritenuta applicabile in modo da escludere il termine successivo previsto dalla normativa generale sui tributi locali.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 68
L’eventuale inosservanza della riscossione frazionata riguarda le modalità di riscossione durante il contenzioso e non costituisce, di per sé, un vizio della motivazione della cartella ai sensi dell’art. 7 dello Statuto del contribuente.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 37, comma 2
Il richiamo a una sentenza tributaria conosciuta dalla parte può essere sufficiente per individuare il fondamento della pretesa e consentire l’esercizio del diritto di difesa.
Legge n. 296 del 2006, art. 1, comma 163
Il termine triennale di decadenza è fissato al 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo.
Il termine triennale per la riscossione dei tributi locali si applica anche ai rapporti tributari ancora pendenti alla data di entrata in vigore della legge.
Legge n. 296 del 2006, art. 1, comma 171
La disciplina sopravvenuta si applica ai rapporti non ancora esauriti alla data di entrata in vigore della legge, compresi quelli ancora sub iudice e privi di accertamento definitivo.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, commi 1-bis e 1-quater
In caso di rigetto integrale del ricorso, il ricorrente è tenuto al pagamento di un ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per l’impugnazione.
Massime di principio
- Una cartella fondata su un precedente accertamento o su una sentenza tributaria può essere adeguatamente motivata anche mediante il semplice richiamo a tale atto, se il contribuente lo conosceva o poteva agevolmente individuarlo.
- La contestazione delle modalità di riscossione frazionata è distinta dalla contestazione della motivazione della cartella: i due profili devono essere dedotti sulla base delle rispettive norme.
- Per i tributi locali, il termine triennale di riscossione previsto dalla L. n. 296 del 2006 si applica ai rapporti ancora pendenti alla data di entrata in vigore della legge, anche se l’accertamento non è ancora definitivo.
- Un rapporto tributario è pendente quando la controversia non è stata definita con una decisione passata in giudicato; in tale situazione il termine di riscossione decorre dalla definitività dell’accertamento secondo la disciplina applicabile.
- Il fatto che la cartella sia emessa mentre il giudizio sull’accertamento è ancora in corso non comporta automaticamente la sua illegittimità, purché siano rispettate le regole applicabili alla riscossione provvisoria e ai termini di decadenza.
- In caso di rigetto del ricorso per cassazione, il contribuente soccombente può essere condannato alle spese e all’ulteriore contributo unificato.
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