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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 39026/2022 del 17/10/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Presidente del Tribunale di Crotone che aveva dichiarato inammissibile il "ricorso" proposto da Mantia avverso il decreto del 26/05/2021 di revoca dell'ammissione al gratuito patrocinio. Mantia contestava la revoca disposta d'ufficio sulla base di una segnalazione della Guardia di Finanza che avrebbe indicato il presunto superamento dei limiti di reddito per il 2018, contraddetto dalla certificazione dell'Agenzia delle Entrate e dai CUCI di un componente del nucleo familiare. Il ricorrente deduceva violazione degli artt. 99, 112 e 113 del D.P.R. n. 115/2002 e dell'art. 568, comma 5, c.p.p., sostenendo che, anche se aveva intitolato l'impugnazione "ricorso", doveva essere valutata come opposizione ex art. 99 e che il Giudice avrebbe dovuto trasmettere gli atti al giudice competente senza dichiarare l'inammissibilità.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, affermando il principio consolidato secondo cui la revoca dell'ammissione al patrocinio, disposta ai sensi dell'art. 112 lett. d) del D.P.R. n. 115/2002, è impugnabile mediante opposizione ex art. 99 dinanzi al Presidente dell'ufficio giudiziario che ha emanato il provvedimento (e non con ricorso per Cassazione ex art. 113). La Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e ha disposto la trasmissione degli atti al Presidente del Tribunale di Crotone per il prosieguo del procedimento (valutazione dell'opposizione).

Norme richiamate

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - art. 99

    Prevede il reclamo/opposizione avverso i provvedimenti relativi all'ammissione al patrocinio a spese dello Stato davanti al Presidente dell'ufficio giudiziario; la Corte ha confermato che la revoca dell'ammissione è impugnabile con le stesse modalità (opposizione ex art. 99).

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - art. 112, lett. d)

    Autorizza la revoca dell'ammissione al patrocinio d'ufficio (per esempio in seguito a segnalazione della Guardia di Finanza); il provvedimento di revoca rientra nella fattispecie che va impugnata con opposizione ex art. 99 e non con ricorso per Cassazione.

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - art. 113

    Prevede il ricorso per Cassazione contro il decreto che decide sulla richiesta di revoca ai sensi dell'art. 112 in casi specifici; nella fattispecie il Presidente aveva ritenuto applicabile tale rimedio, ma la Cassazione ha chiarito che, quando si tratta di revoca dell'ammissione ai sensi dell'art.112 lett. d), il rimedio ordinario è l'opposizione ex art.99 e non il ricorso per Cassazione.

  • Codice di procedura penale - art. 568, comma 5

    Richiamato dal ricorrente con la doglianza che il Giudice avrebbe dovuto trasmettere gli atti al giudice competente senza dichiarare l'inammissibilità; la questione è stata valutata nel senso che il Presidente ha errato nel dichiarare l'inammissibilità, dovendo invece riconoscere la competenza del Presidente del Tribunale per decidere l'opposizione ex art.99 e conseguentemente procedere al suo esame o all'eventuale trasmissione per il prosieguo.

Massime di principio

  • La revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato disposta ai sensi dell'art.112, lett. d) DPR 115/2002 si impugna mediante opposizione ex art.99 davanti al Presidente dell'ufficio giudiziario che ha emanato il provvedimento; non è esperibile direttamente il ricorso per Cassazione.
  • La qualificazione formale del mezzo di impugnazione (es. chiamarlo "ricorso" anziché "opposizione") è ininfluente: conta la natura sostanziale dell'impugnazione e il rimedio previsto dalla legge.
  • Se il provvedimento di revoca si fonda su dati amministrativi (segnalazioni della G.d.F.) contrastanti con certificazioni dell'Agenzia delle Entrate o altri documenti (CUCI), l'interessato deve produrre tali elementi nell'opposizione per contestare la fondatezza della revoca.
  • Il giudice che riceve un'impugnazione deve verificare la propria competenza funzionale: se il rimedio è l'opposizione ex art.99, il Presidente dell'ufficio è il giudice competente e non la Corte di Cassazione.
  • In caso di erronea dichiarazione di inammissibilità da parte del giudice che riceve il gravame, è possibile ottenere l'annullamento e la rimessione degli atti al giudice competente per il prosieguo.

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