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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34460/2024 del 12/09/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di L'Aquila del 09.01.2024 che aveva accolto l'istanza di misura alternativa (detenzione domiciliare/affidamento in prova ai servizi sociali ai sensi dell'art. 47 Ord. pen.) in favore di Liberti. Il Procuratore generale deduceva violazione degli artt. 71-ter Ord. pen., 4-bis (come modificato dal d.l. n.162/2022 conv. in l. n.199/2022) e 47 Ord. pen., sostenendo che il Tribunale non avrebbe adeguatamente valutato il parere negativo della D.D.A. di Napoli (04.12.2023) circa la persistenza di legami con il clan Licciardi e il rischio di ripristino dei collegamenti criminali, né avrebbe richiesto l'allegazione di elementi a sostegno della mancata collaborazione o della revisione critica della condotta. Si eccepiva inoltre che la prospettata attività lavorativa (presso la "Pescheria delle delizie" in Casoria) avrebbe potuto agevolare la libertà di movimento utile a ristabilire i contatti criminali.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del Procuratore generale reputandolo infondato e ha confermato l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza. I giudici di legittimità hanno ritenuto corretta la valutazione del Tribunale, che aveva riscontrato l'avvenuto espletamento della porzione di pena relativa ai reati "ostativi", la positiva e progressiva evoluzione trattamentale (relazioni della Casa di reclusione di Sulmona, declassamento da circuito di alta a media sicurezza, ammissione al lavoro esterno e permessi-premio senza anomalie), l'assenza di pendenze e la verifica positiva della disponibilità di domicilio e lavoro. Quanto al profilo dei legami con la criminalità organizzata, la Corte ha richiamato la novellata disciplina dell'art. 4-bis, ritenendo che la presunzione di collegamento per il non collaborante sia divenuta relativa e che il Tribunale abbia adempiuto agli oneri istruttori e motivazionali valutando le circostanze concrete; il parere negativo della D.D.A. non è risultato automaticamente decisivo. Esito: ricorso rigettato; ordinanza confermata; la natura pubblica della parte ricorrente ha impedito la condanna alle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 47 Ordinamento penitenziario

    Norma che disciplina le misure alternative alla detenzione (es. detenzione domiciliare/affidamento); applicata dal Tribunale per disporre la misura alternativa a favore del detenuto in presenza dei requisiti soggettivi e trattamentali.

  • art. 71-ter Ordinamento penitenziario

    Richiamato come criterio di valutazione nella decisione sull'ammissione alle misure alternative; la motivazione del Tribunale è stata ritenuta conforme e non viziata.

  • art. 4-bis Ordinamento penitenziario (come modificato dal d.l. n.162/2022, conv. in l. n.199/2022)

    La modifica ha trasformato la presunzione di collegamento del non collaborante da assoluta a relativa: spetta alla parte allegare elementi e al giudice operare un giudizio motivato e istruttorio sulla persistenza dei collegamenti con la criminalità organizzata; il parere della D.D.A. è elemento rilevante ma non automaticamente dirimente.

  • art. 21 Ordinamento penitenziario

    Richiamato in relazione all'attività lavorativa svolta dal detenuto durante la detenzione (lavoro esterno) come indice di positiva evoluzione trattamentale.

  • art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.

    Fondamento formale del motivo di ricorso in cassazione (vizio di motivazione/valutazione); la Corte ha ritenuto la censura non fondata, valutando la motivazione del Tribunale adeguata e priva di vizi.

  • Giurisprudenza: Sez. 1, n. 13041 del 11/12/2020 (Strano)

    «Ai fini della concessione dei benefici penitenziari, il cumulo giuridico delle pene irrogate per il reato continuato è scindibile ove il condannato abbia espiato per intero la pena relativa ai reati ostativi; tuttavia, allorché il reato ostativo coincide con un reato satellite, lo scioglimento del cumulo determina il ripristino della pena edittale prevista dalla legge, calcolata nel minimo, non potendosi fare riferimento alla pena inflitta in concreto a titolo di aumento per la continuazione, una volta che sia operato lo scioglimento del vincolo giuridico.»

    Conferma il principio che, se la porzione di pena riferibile ai reati ostativi è stata interamente espiata, il cumulo giuridico può essere scisso ai fini dei benefici penitenziari; la Corte ha applicato questo principio nel caso in esame.

Massime di principio

  • Se il detenuto ha espiato interamente la pena relativa ai reati "ostativi", il cumulo giuridico può essere scisso e l'interessato può essere valutato per benefici penitenziari secondo le regole ordinarie.
  • La modifica dell'art. 4-bis ha reso la presunzione di collegamento con la criminalità organizzata relativa: il giudice deve svolgere un'istruttoria e motivare la valutazione sulla persistenza o meno di legami, tenendo conto di elementi concreti (condotta carceraria, partecipazione a percorsi trattamentali, declassamento di regime, lavoro esterno, permessi).
  • Il parere negativo della D.D.A. non esclude automaticamente la concessione del beneficio: occorre che la parte opponente allegi e dimostri elementi concreti a sostegno della persistenza del pericolo di ripristino dei collegamenti criminali.
  • La regolare partecipazione a percorsi trattamentali, il declassamento di circuito, l'ammissione al lavoro esterno e la fruizione di permessi-premio senza anomalie sono indici significativi di diminuita pericolosità sociale e possono giustificare l'accesso alle misure alternative.
  • La semplice circostanza che l'attività lavorativa comporti mobilità sul territorio non determina automaticamente il divieto del beneficio: il giudice deve valutare la specificità dell'attività e l'eventuale rischio concreto in base agli elementi probatori disponibili.
  • In sede di impugnazione, il ricorso del pubblico ministero richiede più che una generica contestazione: è necessario indicare elementi di fatto o di diritto che dimostrino un errore valutativo del giudice di merito, non semplici dissensi sulla valutazione delle prove.

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