Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34526/2024 del 12/09/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugna la conferma della condanna per truffa deducendo: (i) violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione perché, a suo dire, mancerebbero elementi probatori idonei a collegare alla sua condotta le azioni integrative della truffa (attivazioni ed utilizzi delle carte, data della denuncia di smarrimento); (ii) censura della valutazione e applicazione della recidiva qualificata; (iii) omessa concessione dell'attenuante di cui all'art. 114 c.p. per minima partecipazione; (iv) diniego della prevalenza delle attenuanti generiche sulle aggravanti eccessività della pena.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché fondato su motivi generici e in gran parte riconducibili a valutazioni di merito già svolte e puntualmente motivate dalla Corte territoriale. La Cassazione ha ritenuto che la Corte d'appello avesse fornito un apparato argomentativo logico ed esaustivo: ha valorizzato elementi fattuali quali l'intestazione della carta, l'attivazione della carta da parte della ricorrente e la denuncia di smarrimento effettuata in data successiva all'accredito (7/11/2018), elementi ritenuti idonei a dimostrare la partecipazione alla truffa. È stata confermata la legittimità della valutazione sulla recidiva qualificata e il rigetto dell'attenuante di cui all'art. 114 c.p., in quanto la partecipazione non è stata ritenuta marginale. Il diniego di prevalenza delle attenuanti generiche e la congruità della pena sono stati anch'essi ritenuti adeguatamente motivati. Il ricorso è quindi dichiarato inammissibile; la ricorrente è condannata al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p. (attenuante per minima partecipazione)

    La Corte ha interpretato che l'attenuante per minima partecipazione richiede un contributo del tutto marginale e di efficacia causale trascurabile; tale requisito non è stato riconosciuto nella fattispecie perché la ricorrente aveva attivato una delle carte usate nella truffa e quindi non aveva un ruolo meramente marginale.

  • art. 133 c.p. (criteri per la determinazione della pena)

    La Corte territoriale ha motivato il dosaggio della pena facendo espresso riferimento ai criteri di cui all'art. 133 c.p.; la Cassazione ha ritenuto la motivazione adeguata e la pena congrua rispetto agli elementi considerati.

  • Giurisprudenza di Cassazione (principio di inammissibilità dei motivi generici e divieto di revisione del merito in sede di legittimità)

    La Corte ha richiamato consolidati principi giurisprudenziali secondo i quali il ricorso per cassazione è inammissibile se ripropone pedissequamente questioni di merito già decise e se i motivi sono generici; non è consentita la rivalutazione dei fatti quando la motivazione della corte di merito risulta esaustiva e priva di vizi logici.

Massime di principio

  • In cassazione è essenziale formulare censure di diritto specifiche e non limitarsi a ripetere le critiche di merito già svolte in sede di appello; i motivi generici sono dichiarati inammissibili.
  • Per ottenere l'attenuante di minima partecipazione (art. 114 c.p.) è necessario dimostrare che il contributo dell'imputato sia del tutto marginale e di efficacia causale trascurabile rispetto all'evento: semplici differenze di intensità contributiva non sono sufficienti.
  • Elementi materiali e temporali (es. intestazione della carta, attivazione della carta, data della denuncia di smarrimento rispetto alla data degli accrediti) possono costituire motivo logico e sufficiente per ritenere la riconducibilità di atti di esecuzione del reato alla persona indagata, se adeguatamente collegati nella motivazione.
  • La qualificazione della recidiva e la valutazione della pericolosità sociale poggiano sui precedenti penali e su eventuali misure di prevenzione: se i tempi e la natura dei precedenti evidenziano continuità, la recidiva aggravata può essere legittimamente applicata.
  • Le censure sull'eccessività della pena devono dimostrare vizi di motivazione o arbitrarietà nel ricorso ai criteri dell'art. 133 c.p.; una motivazione che articola i criteri legali rende difficilmente superabile tale doglianza in sede di legittimità.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.