Cassazione Penale, Sentenza n. 34526/2024 del 12/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugna la conferma della condanna per truffa deducendo: (i) violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione perché, a suo dire, mancerebbero elementi probatori idonei a collegare alla sua condotta le azioni integrative della truffa (attivazioni ed utilizzi delle carte, data della denuncia di smarrimento); (ii) censura della valutazione e applicazione della recidiva qualificata; (iii) omessa concessione dell'attenuante di cui all'art. 114 c.p. per minima partecipazione; (iv) diniego della prevalenza delle attenuanti generiche sulle aggravanti eccessività della pena.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché fondato su motivi generici e in gran parte riconducibili a valutazioni di merito già svolte e puntualmente motivate dalla Corte territoriale. La Cassazione ha ritenuto che la Corte d'appello avesse fornito un apparato argomentativo logico ed esaustivo: ha valorizzato elementi fattuali quali l'intestazione della carta, l'attivazione della carta da parte della ricorrente e la denuncia di smarrimento effettuata in data successiva all'accredito (7/11/2018), elementi ritenuti idonei a dimostrare la partecipazione alla truffa. È stata confermata la legittimità della valutazione sulla recidiva qualificata e il rigetto dell'attenuante di cui all'art. 114 c.p., in quanto la partecipazione non è stata ritenuta marginale. Il diniego di prevalenza delle attenuanti generiche e la congruità della pena sono stati anch'essi ritenuti adeguatamente motivati. Il ricorso è quindi dichiarato inammissibile; la ricorrente è condannata al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 114 c.p. (attenuante per minima partecipazione)
La Corte ha interpretato che l'attenuante per minima partecipazione richiede un contributo del tutto marginale e di efficacia causale trascurabile; tale requisito non è stato riconosciuto nella fattispecie perché la ricorrente aveva attivato una delle carte usate nella truffa e quindi non aveva un ruolo meramente marginale.
art. 133 c.p. (criteri per la determinazione della pena)
La Corte territoriale ha motivato il dosaggio della pena facendo espresso riferimento ai criteri di cui all'art. 133 c.p.; la Cassazione ha ritenuto la motivazione adeguata e la pena congrua rispetto agli elementi considerati.
Giurisprudenza di Cassazione (principio di inammissibilità dei motivi generici e divieto di revisione del merito in sede di legittimità)
La Corte ha richiamato consolidati principi giurisprudenziali secondo i quali il ricorso per cassazione è inammissibile se ripropone pedissequamente questioni di merito già decise e se i motivi sono generici; non è consentita la rivalutazione dei fatti quando la motivazione della corte di merito risulta esaustiva e priva di vizi logici.
Massime di principio
- In cassazione è essenziale formulare censure di diritto specifiche e non limitarsi a ripetere le critiche di merito già svolte in sede di appello; i motivi generici sono dichiarati inammissibili.
- Per ottenere l'attenuante di minima partecipazione (art. 114 c.p.) è necessario dimostrare che il contributo dell'imputato sia del tutto marginale e di efficacia causale trascurabile rispetto all'evento: semplici differenze di intensità contributiva non sono sufficienti.
- Elementi materiali e temporali (es. intestazione della carta, attivazione della carta, data della denuncia di smarrimento rispetto alla data degli accrediti) possono costituire motivo logico e sufficiente per ritenere la riconducibilità di atti di esecuzione del reato alla persona indagata, se adeguatamente collegati nella motivazione.
- La qualificazione della recidiva e la valutazione della pericolosità sociale poggiano sui precedenti penali e su eventuali misure di prevenzione: se i tempi e la natura dei precedenti evidenziano continuità, la recidiva aggravata può essere legittimamente applicata.
- Le censure sull'eccessività della pena devono dimostrare vizi di motivazione o arbitrarietà nel ricorso ai criteri dell'art. 133 c.p.; una motivazione che articola i criteri legali rende difficilmente superabile tale doglianza in sede di legittimità.
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