Sentenza del 21/09/2016 n. 5369 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Processo tributario - Contenzioso - Cartella di pagamento - Notificazione - Modifica indirizzo - Comunicazione - Omissione - Notifica al domicilio fiscale - Legittimità
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa notificazione è stata ritenuta valida. In caso di omessa comunicazione della variazione dell'indirizzo, la cartella può essere notificata nel comune del domicilio fiscale risultante dall'ultima dichiarazione annuale presentata dal contribuente. La mancata comunicazione della modifica non può quindi essere opposta per invalidare la notifica eseguita sulla base dei dati dichiarati.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha contestato la notificazione della cartella di pagamento, presumibilmente perché eseguita presso un indirizzo diverso da quello successivamente utilizzato o comunque non aggiornato. La questione riguardava gli effetti della mancata comunicazione all'Amministrazione della modifica dell'indirizzo e l'individuazione del domicilio fiscale rilevante ai fini della notifica.
Norme richiamate
Disciplina della notificazione degli atti tributari e del domicilio fiscale
In tema di notifica della cartella di pagamento, nel caso di mancata comunicazione della modifica dell'indirizzo risultante, la notificazione è eseguita validamente nel comune di domicilio fiscale risultante dall'ultima dichiarazione annuale.
Il domicilio fiscale risultante dall'ultima dichiarazione annuale costituisce il riferimento valido per la notificazione quando il contribuente non comunica tempestivamente la variazione del proprio indirizzo.
Massime di principio
- Il contribuente deve comunicare formalmente le variazioni del domicilio o dell'indirizzo rilevante ai fini fiscali; il semplice trasferimento di fatto non è sufficiente.
- In assenza di una comunicazione aggiornata, l'Amministrazione può fare affidamento sul domicilio fiscale risultante dall'ultima dichiarazione annuale.
- La notifica effettuata sulla base dei dati ufficialmente risultanti dagli archivi fiscali è generalmente valida, anche se il contribuente nel frattempo si è trasferito.
- Per contestare efficacemente una notifica non basta dimostrare che l'indirizzo non era più attuale: occorre anche provare che la variazione era stata comunicata secondo le modalità previste.
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