Cassazione Penale, Sentenza n. 31446/2026 del 17/08/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (imputato)
La controversia
La vicenda riguarda l'amministratore di una società dichiarata fallita nel giugno 2019, ritenuto in appello responsabile: a) del reato di cui agli artt. 16 e 220 legge fallimentare per non avere consegnato al curatore, entro il termine di legge, 862 fatture; b) di bancarotta fraudolenta patrimoniale per la distrazione di euro 3.500, somma relativa al corrispettivo della vendita di un'autovettura sociale, contabilizzata come credito verso soci invece che come incasso della società. La Corte di appello di Roma ha assolto per alcune imputazioni di bancarotta preferenziale e per altra bancarotta distrattiva, ma ha confermato le condanne per il reato documentale e per la bancarotta distrattiva residua, lasciando invariata la pena pur con esclusione di un'aggravante e riconoscimento delle attenuanti generiche. Con il ricorso per cassazione l'imputato ha dedotto: 1) violazione di legge e vizio di motivazione sulla materialità del reato di cui agli artt. 220 e 16 legge fallimentare, sostenendo di avere indicato il luogo di deposito delle fatture, di avere stipulato un contratto di deposito delle scritture contabili e di non aver potuto materialmente recuperarle dopo il fallimento; 2) violazione di legge e vizio di motivazione sull'elemento soggettivo del medesimo reato, sostenendo che la negligenza era stata intesa come responsabilità oggettiva e che il comportamento del depositario non era prevedibile; 3) violazione di legge e vizio di motivazione sulla bancarotta distrattiva, sostenendo che l'importo di euro 3.500 era comunque entrato nelle casse sociali, che la diversa registrazione era un mero errore contabile del consulente, che non vi era danno per i creditori e che mancava la consapevolezza dell'incidenza distrattiva, anche perché l'imputato aveva agito per salvare la società e non per favorire sé stesso come creditore; 4) violazione degli artt. 81 c.p. e 597, comma 4, c.p.p. per la mancata riduzione della pena dopo le assoluzioni in appello e per la mancata applicazione dell'attenuante di cui all'art. 219, comma 3, legge fallimentare.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato i primi due motivi, ritenendo corretta la conferma della responsabilità per la violazione degli artt. 220 e 16 legge fallimentare: l'obbligo di deposito delle scritture contabili entro ventiquattro ore dalla sentenza di fallimento sussiste indipendentemente da richieste ulteriori, la sua inosservanza è punibile anche a titolo di colpa e non rileva che la successiva consegna sia divenuta difficile o impossibile per cause sopravvenute. Ha invece accolto il terzo motivo, ritenendo carente e contraddittoria la motivazione sulla bancarotta distrattiva relativa ai euro 3.500, perché la Corte di appello non aveva adeguatamente valutato il contesto complessivo dell'operazione, gli indici di fraudolenza, l'effettivo pericolo per i creditori e la coerenza con le altre valutazioni svolte sulle diverse condotte contestate. Il quarto motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata quindi annullata limitatamente alla condotta di bancarotta distrattiva di cui alla lettera e), con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Roma.
Norme richiamate
artt. 16 e 220 legge fallimentare
L'obbligo di deposito delle scritture contabili e dei bilanci entro ventiquattro ore dalla comunicazione della sentenza dichiarativa di fallimento sussiste per il fallito indipendentemente da richieste o inviti del curatore; l'inosservanza è punibile anche a titolo di mera colpa e l'omissione integra un reato proprio istantaneo con effetti eventualmente permanenti.
art. 216, comma 1, n. 2, legge fallimentare
Richiamato come fattispecie distinta e più grave rispetto alla violazione dell'obbligo di deposito ex artt. 16 e 220 legge fallimentare, esclusa nel caso concreto già in primo grado.
art. 219, comma 3, legge fallimentare
Indicata dal ricorrente come attenuante non applicata; il relativo motivo è stato assorbito dall'accoglimento parziale sul capo della bancarotta distrattiva.
art. 81 c.p.
Invocato dalla difesa in relazione alla riduzione della pena dopo le assoluzioni parziali; la censura è stata assorbita.
art. 597, comma 4, c.p.p.
Invocato dalla difesa sul divieto di peggioramento e sull'effetto devolutivo dell'appello in tema di pena; motivo assorbito.
Massime di principio
- Il reato di mancato deposito delle scritture contabili in fallimento sussiste quando il fallito non ottempera all'obbligo imposto dalla sentenza dichiarativa entro il termine di legge, anche senza una specifica richiesta del curatore.
- Per la violazione dell'obbligo di deposito delle scritture fallimentari è sufficiente la mera colpa, poiché il soggetto che opera in un settore regolato ha il dovere di conoscere la disciplina applicabile.
- La successiva consegna delle scritture o le difficoltà sopravvenute nel recuperarle non escludono la consumazione del reato, potendo incidere solo su profili diversi da quelli costitutivi.
- La bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione richiede una verifica concreta del pericolo per i creditori e del contesto in cui l'atto depauperativo si colloca, non bastando la mera individuazione di un'anomalia contabile.
- Nell'accertamento del dolo della bancarotta distrattiva il giudice deve valorizzare gli indici di fraudolenza e la reale incidenza economica dell'operazione sul patrimonio sociale, rapportata alla situazione dell'impresa e alla posizione dei creditori.
- La motivazione sulla bancarotta per distrazione è illogica se non considera in modo coerente il quadro complessivo delle operazioni contestate e le ragioni per cui, in casi analoghi, la stessa vicenda contabile è stata ritenuta compatibile con un diverso approdo sulla consapevolezza dell'agente.
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