Sentenza n. 316/2026 - Firenze, Sezione 1
per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Grosseto, sez. lavoro, n. 154/2024, pubblicata il 28 marzo 2024;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Grosseto, sez. lavoro, n. 154/2024, relativa al riconoscimento della carta del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente di ruolo)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha chiesto l'esecuzione, ai sensi dell'art. 114 c.p.a., della sentenza del Tribunale di Grosseto, sez. lavoro, n. 154/2024, notificata al Ministero e passata in giudicato. Tale sentenza aveva accertato il diritto del docente alla carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione, nella misura di euro 500,00 per ciascuno degli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, condannando il Ministero ad adottare gli atti necessari per consentire il godimento del beneficio. Il ricorrente ha dedotto la persistente inesecuzione del giudicato e ha chiesto che fosse ordinato al Ministero di accreditare gli importi dovuti. Il Ministero non si è costituito e non ha contestato l'inottemperanza. Il ricorso per ottemperanza è stato notificato dopo il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza, rilevando che la sentenza del Tribunale di Grosseto era stata notificata al Ministero, era passata in giudicato e che era decorso il termine dilatorio di centoventi giorni per l'avvio dell'esecuzione. In assenza di contestazioni sull'inadempimento, ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di dare immediata e integrale esecuzione al giudicato, accreditando al ricorrente, mediante la carta del docente, euro 500,00 per ciascuno degli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, entro trenta giorni dalla comunicazione amministrativa o notificazione della sentenza. Per l'eventuale ulteriore inottemperanza ha nominato commissario ad acta, per i successivi sessanta giorni, il Direttore generale dell'Ufficio centrale di Bilancio del Ministero, con facoltà di delega. Il Ministero è stato condannato alla rifusione delle spese, liquidate in euro 800,00 oltre accessori. La decisione è stata trasmessa alla Procura regionale della Corte dei conti per le valutazioni di competenza.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Consente al giudice amministrativo di ordinare l'esecuzione del giudicato e di adottare le misure necessarie, compresa la nomina di un commissario ad acta, in caso di persistente inadempimento.
art. 1, comma 121, l. 107/2015
Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado
È la disposizione istitutiva della carta del docente, riconosciuta al ricorrente dal giudicato da eseguire.
art. 14, comma 1, d.l. 669/1996
Prevede il termine dilatorio di centoventi giorni per l'avvio dell'esecuzione nei confronti delle amministrazioni pubbliche; il TAR ne ha verificato il decorso prima della proposizione del ricorso per ottemperanza.
Massime di principio
- Quando una sentenza passata in giudicato che condanna una pubblica amministrazione a riconoscere e attribuire un beneficio economico rimane ineseguita, il giudice amministrativo può ordinare all'amministrazione di dare integrale esecuzione al giudicato fissando un termine per l'adempimento.
- Nel giudizio di ottemperanza promosso contro una pubblica amministrazione, la previa notifica della sentenza ai fini esecutivi e il decorso del termine dilatorio previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996 consentono l'avvio dell'esecuzione nei confronti dell'amministrazione.
- In caso di ulteriore inottemperanza rispetto all'ordine di esecuzione, il giudice amministrativo può nominare un commissario ad acta, determinandone il termine di intervento e consentendogli, ove previsto, di delegare le attività a un funzionario.
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