Sentenza n. 4783/2026 - Milano, Sezione 3
Per l’ottemperanza Alla sentenza del Tribunale di Milano n. 2363/2023, depositata in data 28.06.2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano n. 2363/2023, depositata il 28 giugno 2023, che condannava al pagamento di somme di denaro
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano n. 2363/2023. Il TAR ha rilevato preliminarmente che non è stata prodotta la prova della notificazione del titolo esecutivo effettuata nell'interesse del creditore, necessaria per verificare il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. 669/1996. La relazione prodotta documentava invece una notificazione eseguita in proprio dall'avvocato per ottenere il pagamento delle spese di lite a lui attribuite quale antistatario, nell'ambito della causa civile.
La decisione
Il ricorso per ottemperanza è stato dichiarato inammissibile. Il TAR ha ritenuto che il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. 669/1996 debba essere rispettato a pena di inammissibilità prima di procedere all'esecuzione forzata e che il giudizio di ottemperanza relativo a una sentenza del giudice ordinario di condanna al pagamento di somme di denaro sia riconducibile all'esecuzione. La notificazione prodotta, eseguita dall'avvocato in proprio quale attributario delle spese, non dimostrava la notificazione del titolo nell'interesse del creditore e non consentiva quindi di verificare il decorso del termine. Spese compensate.
Norme richiamate
il termine di 120 giorni ivi stabilito
Il termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo deve essere rispettato prima di procedere all'esecuzione, compreso il giudizio di ottemperanza relativo a sentenze del giudice ordinario di condanna al pagamento di somme.
la relativa questione è stata sottoposta al contraddittorio delle parti ai sensi dell’art. 73 c.p.a. nel corso dell’udienza camerale
La questione preliminare di inammissibilità è stata sottoposta al contraddittorio delle parti in udienza.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza promosso per ottenere l'esecuzione di una sentenza del giudice ordinario che condanna una pubblica amministrazione al pagamento di somme di denaro è riconducibile all'esecuzione forzata e soggiace al termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. 669/1996.
- In mancanza della prova della notificazione del titolo esecutivo nell'interesse del creditore, non è possibile verificare il decorso del termine dilatorio di 120 giorni e il ricorso per ottemperanza è inammissibile.
- La notificazione del titolo effettuata in proprio dall'avvocato antistatario per ottenere il pagamento delle spese di lite a lui attribuite non prova, di per sé, la notificazione eseguita nell'interesse del creditore ai fini del decorso del termine previsto dall'art. 14 del d.l. 669/1996.
Come è indicizzato
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