Ordinanza n. 1192/2026 - Napoli, Sezione 8
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento negativo contenuto nella relazione dell'U.T.C. – Settore Territorio del 26 gennaio 2026, prot. 2212/2026, concernente "accertamenti tecnici finalizzati alla verifica di presunti illeciti edilizi", a seguito della sentenza n. 7702/2025, nella quale si conclude nel senso di non doversi adottare "alcun provvedimento repressivo", in quanto le opere realizzate sarebbero conformi ai relativi titoli abilitativi edilizi;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: relazione dell'U.T.C. – Settore Territorio del 26 gennaio 2026, concernente accertamenti tecnici su presunti illeciti edilizi e conclusiva esclusione della necessità di adottare provvedimenti repressivi
Esito
Favorevole al resistente (comune e controinteressati)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, la relazione dell'U.T.C. – Settore Territorio con la quale, a seguito della sentenza n. 7702/2025, si è concluso che non dovessero essere adottati provvedimenti repressivi, ritenendo le opere realizzate conformi ai titoli edilizi. La ricorrente contestava tale valutazione, relativa a un fabbricato ultimato che l'amministrazione comunale e la competente Soprintendenza avevano ritenuto conforme ai titoli abilitativi edilizi e munito di autorizzazione paesaggistica. Il testo dell'ordinanza non esplicita le singole censure di legittimità dedotte nel ricorso.
La decisione
Il TAR, nella cognizione sommaria propria della fase cautelare, ha respinto l'istanza di sospensione per difetto del periculum in mora. Ha rilevato che il fabbricato era ultimato e che, secondo la valutazione dell'ente locale e della Soprintendenza, risultava conforme ai titoli edilizi e assistito da autorizzazione paesaggistica. Non emergeva quindi un'urgenza di demolizione tale da rendere necessaria la tutela cautelare. Le spese della fase cautelare sono state poste a carico della ricorrente, liquidate in euro 1.500,00 oltre accessori di legge, in favore della parte resistente.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti della tutela cautelare; l'istanza è stata respinta per mancanza del periculum in mora.
d.P.R. 380/2001
Richiamato implicitamente dalla materia dei titoli abilitativi edilizi e dei presunti illeciti edilizi; il testo non indica specifiche disposizioni applicate.
d.lgs. 42/2004
Richiamato implicitamente dalla valutazione dell'autorizzazione paesaggistica e dell'intervento della Soprintendenza; il testo non indica specifiche disposizioni applicate.
Massime di principio
- La sospensione cautelare di un atto amministrativo richiede la sussistenza del periculum in mora; in assenza di un danno grave e attuale derivante dall'esecuzione dell'atto, l'istanza deve essere respinta.
- Quando l'intervento edilizio è ultimato e risulta, secondo le valutazioni dell'amministrazione comunale e della Soprintendenza, conforme ai titoli edilizi e munito di autorizzazione paesaggistica, non sussiste di per sé un'urgenza demolitoria idonea a integrare il periculum in mora nella fase cautelare.
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