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Sentenza

Sentenza del 21/07/2021 n. 20770 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione dell'avviso di liquidazione e irrogazione di sanzioni per la mancata registrazione del verbale di cessione della licenza taxi trasferita mediante disposizione dirigenziale comunale. La ricorrente deduceva che il trasferimento fosse avvenuto mortis causa (successione) e non costituisse cessione onerosa d'azienda, e che l'atto impositivo fosse carente di motivazione quanto alla determinazione del valore dell'azienda (avviamento). Contestava inoltre l'utilizzo da parte dell'Ufficio di pubblicazioni e studi non allegati e l'omessa valutazione della documentazione prodotta.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di P.A. Confermata la decisione della Commissione Tributaria Regionale che aveva accolto l'appello dell'Agenzia delle entrate: il trasferimento della licenza taxi, anche se avvenuto nell'ambito di una successione e perfezionato mediante volturazione, è equiparabile a cessione d'azienda e soggetto all'imposta di registro (nonché rilevante ai fini reddituali come cessione di bene d'impresa). La Corte ha ritenuto legittima la presunzione dell'Ufficio circa l'elemento oneroso del trasferimento e ha confermato la validità degli elementi di comparazione utilizzati dall'Ufficio (pubblicazioni di settore e studi), non essendo la determinazione del valore impugnabile in sede di legittimità sequestione di merito. Nessuna pronuncia sulle spese di lite a motivo della mancata attività difensiva dell'intimata.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 600/1973, art. 41

    Consente la formazione di presunzioni logiche nelle attività di accertamento fiscale; la Corte ha ritenuto ammissibile la presunzione dell'Ufficio che il trasferimento della licenza sia stato oneroso salvo prova contraria a carico del contribuente.

  • D.P.R. n. 600/1973, artt. 42 e 61

    Richiamati come riferimento alla disciplina degli accertamenti e delle presunzioni; la loro applicazione è stata ritenuta compatibile con l'accertamento operato dall'Ufficio.

  • D.P.R. n. 917/1986, art. 86

    Regola la formazione del reddito e le plusvalenze derivanti dalla cessione di beni d'impresa; la Corte ha ritenuto che la cessione della licenza taxi rientri tra i beni relativi all'impresa e possa concorrere alla formazione del reddito.

  • D.P.R. n. 917/1986, art. 58

    La norma è richiamata nel contesto delle doglianze sulla successione: la Corte ha distinto la mera trasmissione mortis causa (che di per sé non configura sempre imponibilità) dalla successiva operazione che, di fatto, realizza una cessione onerosa rilevante ai fini tributari.

  • D.P.R. n. 131/1986, art. 52

    Richiamato con riferimento a profili di motivazione e valutazione in materia di imposta di registro; la Corte ha ritenuto legittimo l'utilizzo di dati di mercato e studi settoriali come criteri comparativi per la determinazione della base imponibile.

  • L. 15 gennaio 1992, n. 21, art. 9

    La normativa speciale sulla licenza taxi consente la volturazione da parte del Comune e disciplina la trasferibilità della licenza; la Corte ha sottolineato che la licenza è trasferibile e, quando trasferita, si configura come bene essenziale dell'attività.

  • L. 15 gennaio 1992, n. 21, art. 7, comma 1, lett. a

    Indica la qualificazione del tassista come imprenditore artigiano; supporta l'idea che la licenza sia un elemento aziendale rilevante economicamente.

  • Codice Civile, art. 2195, n. 3

    Classificazione delle attività di trasporto tra le imprese commerciali; giustifica il trattamento della licenza come bene d'impresa.

  • Codice Civile, art. 2083

    Qualificazione del tassista come piccolo imprenditore; rafforza la natura imprenditoriale dell'attività e la rilevanza economica della licenza.

  • Art. 118 disp. att. c.p.c. e art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5

    Richiamati in relazione al vizio di motivazione denunciato: la Corte ha ritenuto che non sussista carenza motivazionale tale da giustificare la cassazione, essendo adeguatamente argomentate la presunzione d'onerosità e la valutazione degli elementi probatori.

Massime di principio

  • La licenza per l'esercizio del servizio taxi è considerata bene strumentale/immatertiale essenziale dell'impresa e il suo trasferimento può essere equiparato a cessione d'azienda, soggetta all'imposta di registro e rilevante ai fini delle imposte sui redditi.
  • Una volturazione comunale effettuata dagli eredi non esclude automaticamente la qualificazione dell'operazione come cessione onerosa: in mancanza di elementi probanti contrari, l'Ufficio può presumere l'onerosità e tassare la cessione.
  • L'onere della prova spetta al contribuente che contesta la presunzione dell'Ufficio: è necessario fornire elementi concreti e documentali per dimostrare la natura gratuita o diversa dell'operazione.
  • La determinazione del valore commerciale/avviamento mediante pubblicazioni di settore e studi comparativi è ammissibile come criterio di valutazione; tali elementi sono confrontabili in sede di merito ma la valutazione rimane essenzialmente di fatto e non sindacabile in sede di legittimità salvo vizio motivazionale.
  • La mera trasmissione mortis causa non sempre comporta imposizione di plusvalenze, ma le operazioni successive (rinunce, accordi fra coeredi, volturazioni che realizzino una sostanziale cessione) possono integrare i presupposti per la tassazione.
  • In contenziosi di questo tipo, le censure sulla motivazione dell'atto impositivo richiedono di indicare specificamente quali elementi l'Ufficio avrebbe omesso o quale prova sarebbe stata prodotta a sostegno della diversa valutazione; l'assenza di tale specificità rende la censura debole.

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