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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13356/2025 del 07/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Richiesta di riparazione per la detenzione subita dal 12/07/2019 al 23/11/2019 per il reato previsto dall'art. 612-bis, commi 1 e 2, cod. pen. Montone era stato sottoposto a custodia cautelare poi revocata dopo sentenza di assoluzione per non aver commesso il fatto. La Corte della riparazione ha rifiutato la riparazione ritenendo sussistenti condotte gravemente colpose: (i) invio di file audio alla persona offesa con contenuto minaccioso; (ii) episodio riferito dai genitori in cui il ricorrente avrebbe strattonato la ex e rotto il cellulare, durante il quale sarebbe rimasto inerte; (iii) processo di risarcimento del danno effettuato prima della ritrattazione e prima dell'udienza, interpretato come ammissione dei fatti. Il ricorrente ha dedotto errore di valutazione sulla distinzione tra dolo e colpa e vizi di motivazione, sostenendo che audio e comportamenti non integrano colpa grave, che la denunciante è stata condannata per calunnia e che il pagamento era un tentativo difensivo di ottenere la revoca della misura.

La decisione

La Suprema Corte ha rigettato il ricorso. Ha confermato che il giudice della riparazione valuta autonomamente se le condotte dell'interessato, anche extraprocessuali o processuali, abbiano concorso a determinare l'adozione o il mantenimento della misura cautelare. Ha ritenuto non manifestamente illogica la valutazione della Corte territoriale circa la gravità delle condotte (in particolare i messaggi audio e il comportamento riferito dai genitori), pur censurando parzialmente la valorizzazione del risarcimento come conferma degli elementi dell'accusa, perché non è stato spiegato il nesso causale tra quel risarcimento e il mantenimento della misura. Tuttavia tale censura non ha inciso sulla decisione complessiva, per cui il rigetto è stato mantenuto. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 612-bis cod. pen. (atti persecutori)

    La norma è stata richiamata quale riferimento al reato contestato all'origine della misura cautelare. Le condotte (minacce via audio, pressioni fisiche) sono state valutate in relazione agli elementi che avevano determinato la misura cautelare, per verificare se esse avessero creato un'apparenza di pericolo idonea a giustificare l'intervento dell'autorità.

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. 4, n. 3359/2016; Sez. 4 n. 372/2014; Sez. Unite n. 43/1995 e altre pronunce citate)

    Richiamati i principi che distinguono il giudizio di merito (accertamento di responsabilità penale) da quello della riparazione: il giudice della riparazione valuta autonomamente se condotte del detentivo abbiano concorso a determinare la detenzione, avendo libertà di esaminare il materiale processuale per accertare la sussistenza di cause ostative al diritto alla riparazione.

Massime di principio

  • Il giudice della riparazione non è vincolato alla stessa valutazione del giudice penale: deve accertare se comportamenti del detenuto, anche extraprocessuali o processuali, abbiano contribuito all'adozione o al mantenimento della misura cautelare.
  • Condotte che creano un'apparenza di pericolosità (es. minacce esplicite, messaggi intimidatori, aggressioni riferite) possono integrare colpa grave e costituire motivo ostativo alla riparazione anche se poi l'imputato è assolto per mancato riscontro probatorio o per ritrattazione della persona offesa.
  • La mera ritrattazione della denunciante e l'assoluzione per 'fatto non sussiste' non determinano automaticamente il diritto alla riparazione se permangono elementi che, ex ante, giustificavano la custodia (va valutato il materiale che aveva fondato la misura).
  • Il risarcimento del danno in favore della persona offesa può essere scrutinato dal giudice della riparazione; tuttavia per escludere la riparazione occorre spiegare il nesso causale fra quel comportamento e l'adozione o il mantenimento della misura (cioè perché il risarcimento abbia effettivamente contribuito a creare o mantenere l'apparenza di colpevolezza).
  • Il silenzio dell'indagato in una circostanza non necessariamente costituisce colpa grave se non emerge una idoneità concreta di tale silenzio a produrre l'apparenza di pericolosità; occorre valutare il contesto e la tempestività dell'intervento difensivo.
  • Per ottenere riparazione è utile documentare prove che escludano la causalità tra i comportamenti e la misura (es. conversazioni che dimostrino la non minaccia, testimonianze di attendibilità della vittima, sentenze di condanna della denunciante per calunnia) e spiegare perché gli atti processuali o extraprocessuali non hanno influito sulle decisioni cautelari.

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