Cassazione Civile, Ordinanza n. 08787/2026 del 08/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha preso atto delle rinunce ai ricorsi e controricorsi, ritenute accettate dalle altre parti, e ha dichiarato l'estinzione del processo, disponendo la compensazione integrale delle spese di lite secondo quanto concordato tra le parti. Non è stata quindi esaminata nel merito la sentenza impugnata.
Esito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La vicenda processuale riguardava un giudizio di cassazione instaurato contro una sentenza della Corte d'appello di Napoli. Nel corso del giudizio di legittimità, la società ricorrente principale, il Comune controricorrente e ricorrente incidentale e il consorzio controricorrente hanno depositato atti con cui hanno documentato la rinuncia ai rispettivi ricorsi e controricorsi, con accettazione delle rinunce da parte delle altre parti e richiesta congiunta di compensazione delle spese. Non emergono dal testo i fatti sostanziali originari della controversia, né i motivi specifici dei ricorsi, perché la decisione si limita a prendere atto dell'accordo processuale e delle rinunce.
Norme richiamate
richiamato insieme all'art. 391 c.p.c. come base per dichiarare l'estinzione del processo a seguito di rinuncia ai ricorsi e controricorsi
richiamato insieme all'art. 390 c.p.c. come base per dichiarare l'estinzione del processo e regolare le spese secondo l'accordo tra le parti
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la rinuncia al ricorso e al controricorso, se accettata dalle altre parti, comporta l'estinzione del processo.
- Quando l'estinzione deriva da accordo processuale tra le parti, la Corte può dichiarare la compensazione delle spese in conformità a quanto concordato.
- In presenza di rinunce rituali e accettate, la Corte non esamina il merito della controversia e definisce il giudizio con pronuncia di estinzione.
Come è indicizzato
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