Cassazione Civile, Ordinanza n. 29211/2022 del 07/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha ritenuto fondato il primo motivo, rilevando che la sentenza impugnata non superava il minimo costituzionale di motivazione perché non consentiva di comprendere la ratio decidendi. Ha considerato assorbiti il secondo e il terzo motivo. Ha quindi cassato la sentenza della CTR e ha rinviato alla Commissione tributaria regionale della Liguria, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Esito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La società contribuente ha impugnato una cartella di pagamento emessa ai fini IVA per l'anno d'imposta 2008. Nel giudizio di merito la CTP aveva rigettato l'originario ricorso; la CTR aveva poi parzialmente riformato la decisione. In cassazione la società ha dedotto: 1) vizio di motivazione apparente e omessa pronuncia, lamentando che la CTR non avesse affrontato la questione della mancanza di alcune pagine della cartella notificata e dei bollettini indicati come allegati, nonché la dedotta decadenza dal potere di emettere la cartella; 2) omesso esame del mancato calcolo degli interessi; 3) violazione dell'art. 1193 c.c. per avere la CTR avallato la disapplicazione dell'imputazione di pagamento effettuata dalla contribuente per euro 17.939,55, ritenuta dall'Ufficio priva di specifica causale. La ricorrente ha anche evidenziato che la CTR aveva erroneamente ritenuto la contribuente contumace in appello, mentre essa si era costituita, e ha sostenuto l'ammissibilità del proprio appello incidentale tardivo.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c.
viene richiamato come parametro dei motivi di ricorso per denuncia di violazione di legge, nullità della sentenza, omessa pronuncia e vizio di motivazione
art. 132 c.p.c.
la sentenza è nulla se manca l'esposizione dei motivi o se la motivazione è solo apparente, perché non consente di individuare la ratio decidendi
art. 1193 c.c.
è evocato in relazione all'imputazione del pagamento; il ricorrente lamentava che la CTR avesse avallato la disapplicazione dell'imputazione effettuata dalla contribuente
art. 2697 c.c.
non è citato espressamente nel testo fornito
art. 360, co. 1, n. 4 e 5 c.p.c.
sono utilizzati per censurare motivazione apparente e omessa pronuncia
Massime di principio
- Ricorre il vizio di motivazione apparente quando la sentenza non indica in modo intellegibile gli elementi posti a base della decisione o li espone senza un'effettiva disamina logico-giuridica, rendendo impossibile il controllo di legittimità.
- Una sentenza è nulla ai sensi dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. quando è del tutto priva dell'esposizione dei motivi o contiene argomentazioni inidonee a rivelare la ratio decidendi.
- Se il primo motivo di ricorso, diretto a censurare la carenza assoluta di motivazione, è accolto, restano assorbiti i motivi che investono ulteriori profili della decisione impugnata.
- La costituzione in appello della parte non può essere ignorata dal giudice di merito senza conseguenze sulla correttezza della decisione processuale resa sulla sua posizione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 7 ott 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 29174/2022 del 07/10/2022
- ordinanza_civile · 7 ott 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 29176/2022 del 07/10/2022
- ordinanza_civile · 7 ott 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 29177/2022 del 07/10/2022
- ordinanza_civile · 7 ott 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 29179/2022 del 07/10/2022
- ordinanza_civile · 7 ott 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 29180/2022 del 07/10/2022
- ordinanza_civile · 7 ott 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 29181/2022 del 07/10/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →