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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29211/2022 del 07/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo, rilevando che la sentenza impugnata non superava il minimo costituzionale di motivazione perché non consentiva di comprendere la ratio decidendi. Ha considerato assorbiti il secondo e il terzo motivo. Ha quindi cassato la sentenza della CTR e ha rinviato alla Commissione tributaria regionale della Liguria, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La società contribuente ha impugnato una cartella di pagamento emessa ai fini IVA per l'anno d'imposta 2008. Nel giudizio di merito la CTP aveva rigettato l'originario ricorso; la CTR aveva poi parzialmente riformato la decisione. In cassazione la società ha dedotto: 1) vizio di motivazione apparente e omessa pronuncia, lamentando che la CTR non avesse affrontato la questione della mancanza di alcune pagine della cartella notificata e dei bollettini indicati come allegati, nonché la dedotta decadenza dal potere di emettere la cartella; 2) omesso esame del mancato calcolo degli interessi; 3) violazione dell'art. 1193 c.c. per avere la CTR avallato la disapplicazione dell'imputazione di pagamento effettuata dalla contribuente per euro 17.939,55, ritenuta dall'Ufficio priva di specifica causale. La ricorrente ha anche evidenziato che la CTR aveva erroneamente ritenuto la contribuente contumace in appello, mentre essa si era costituita, e ha sostenuto l'ammissibilità del proprio appello incidentale tardivo.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    viene richiamato come parametro dei motivi di ricorso per denuncia di violazione di legge, nullità della sentenza, omessa pronuncia e vizio di motivazione

  • art. 132 c.p.c.

    la sentenza è nulla se manca l'esposizione dei motivi o se la motivazione è solo apparente, perché non consente di individuare la ratio decidendi

  • art. 1193 c.c.

    è evocato in relazione all'imputazione del pagamento; il ricorrente lamentava che la CTR avesse avallato la disapplicazione dell'imputazione effettuata dalla contribuente

  • art. 2697 c.c.

    non è citato espressamente nel testo fornito

  • art. 360, co. 1, n. 4 e 5 c.p.c.

    sono utilizzati per censurare motivazione apparente e omessa pronuncia

Massime di principio

  • Ricorre il vizio di motivazione apparente quando la sentenza non indica in modo intellegibile gli elementi posti a base della decisione o li espone senza un'effettiva disamina logico-giuridica, rendendo impossibile il controllo di legittimità.
  • Una sentenza è nulla ai sensi dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. quando è del tutto priva dell'esposizione dei motivi o contiene argomentazioni inidonee a rivelare la ratio decidendi.
  • Se il primo motivo di ricorso, diretto a censurare la carenza assoluta di motivazione, è accolto, restano assorbiti i motivi che investono ulteriori profili della decisione impugnata.
  • La costituzione in appello della parte non può essere ignorata dal giudice di merito senza conseguenze sulla correttezza della decisione processuale resa sulla sua posizione.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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