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Sentenza

Sentenza n. 236/2026 - L'aquila, Sezione 1

A) con riferimento al RICORSO INTRODUTTIVO DEL GIUDIZIO: per l’annullamento, previa adozione delle opportune misure cautelari: 1) della graduatoria di merito rettificata n. prot. 10411 del 31.1.2022 con la quale l’Ateneo dell’Aquila dispone l’esclusione del ricorrente dalla procedura di trasferimento all’anno di interesse della facoltà di Medicina e Chirurgia; 2) del decreto rettorale rep. n. 156/2022 Prot. n. 12153 del 03/02/2022 con il quale l’Ateno dell’Aquila dispone la concessione dei nulla osta ai fini dell’iscrizione al VI anno del corso di laurea in Medicina e Chirurgia da cui si evince il numero dei posti disponibili per l’a.a. 2021/2022; 3) del decreto rettorale rep. n. 189/2022 Prot. n. 32026 dell’8/03/2022 con il quale venivano approvati gli atti finali ai fini del rilascio del nulla osta e la relativa graduatoria di merito per l’ammissione ad anni di corso successivi al primo per i corsi di laurea di area medica e di area sanitaria - a.a. 2021/2022; 4) l’avviso di scorrimento della graduatoria di merito relativa al rilascio dei nulla osta del 22/03/2022; 5) del decreto rettorale D.R. rep. n. 822/2021 del 26.07.2021, prot. n. 89189 recante posti disponibili ad anni di corso successivi al primo ai corsi di laurea in area medica e sanitaria a.a. 2021/2022, nella parte in cui lede il diritto del ricorrente ad essere immatricolato ad anni successivi al primo del corso di laurea cui aspira; 6) del bando rep. n.1321/2021 - prot. n. 135031 del 1/12/2021 di selezione per il rilascio del nulla osta all’iscrizione ad anni di corso successivi al primo per i corsi di laurea di area medica e di area sanitaria – a.a. 2021/2022, nella parte in cui non consente l’integrazione documentale da parte dei candidati dopo la scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione, e delle conseguenti clausole di esclusione tali da ledere il diritto di parte ricorrente ad essere immatricolato ad anni successivi al primo del corso di laurea cui aspira; 7) del provvedimento, pubblicato e successivamente rimosso dal sito dell’ateneo in data successiva al 31.01.2022, mediante cui l’Università ammetteva parte ricorrente alla procedura in parola; per la condanna, in forma specifica ex art. 30, comma 2, c.p.a. 2, dell’Amministrazione intimata all’adozione del relativo provvedimento di ammissione al corso di laurea per cui è causa, nonché, ove occorra e, comunque, in via subordinata, al pagamento delle relative somme, con interessi e rivalutazione, come per legge; B) con riferimento al RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI: per l’annullamento, previa adozione delle opportune misure cautelari: 1) della nota prot. n. 57933 del 3 giugno 2022 a firma del Direttore Generale dell’Ateneo dell’Aquila in riscontro all’istanza in via di autotutela formulata dal ricorrente; 2) della nota prot. 47294 del 22.04.2022, trasmessa dall’Ateneo dell’Aquila in data 26 aprile 2022 in riscontro all’istanza di accesso agli atti inoltrata dal ricorrente e dei relativi allegati; 3) della relazione dell’Ateneo dell’Aquila e dei relativi allegati, depositata in atti in data 6 aprile 2022, nella parte in cui ledono la posizione del ricorrente;

Giustizia amministrativa202200142

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Abruzzo - L'Aquila, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: atti della procedura di selezione per il rilascio del nulla osta all'iscrizione al VI anno del corso di laurea in Medicina e Chirurgia, inclusi graduatoria, atti di determinazione dei posti disponibili, bando e successivi atti di autotutela e accesso

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (università)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato gli atti con cui l'Università aveva determinato i posti disponibili, disciplinato la procedura di selezione per l'iscrizione ad anni successivi al primo dei corsi di area medica e sanitaria, approvato la graduatoria e disposto la sua esclusione dalla procedura di trasferimento al VI anno di Medicina e Chirurgia. Ha inoltre contestato la disciplina del bando nella parte in cui non consentiva l'integrazione documentale dopo la scadenza del termine per la presentazione della domanda, nonché gli atti adottati dall'Ateneo in sede di autotutela e in riscontro all'istanza di accesso agli atti. È stata proposta anche domanda di condanna in forma specifica all'ammissione al corso e, in subordine, al pagamento delle somme dovute. Nel giudizio cautelare il TAR aveva ravvisato il difetto di fumus boni iuris; il Consiglio di Stato aveva confermato tale valutazione, rilevando anche il difetto di periculum in mora. Nelle more del giudizio il ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione di merito, avendo conseguito la laurea in Medicina e Chirurgia.

La decisione

Il TAR ha dichiarato improcedibile il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti per sopravvenuta carenza di interesse. La dichiarazione del ricorrente, secondo cui egli aveva conseguito nelle more il titolo di laurea in Medicina e Chirurgia, ha fatto venir meno l'interesse concreto e attuale alla decisione sulle domande di annullamento e sulla conseguente ammissione al corso. Il Collegio non ha quindi esaminato nel merito le censure rivolte agli atti della procedura. Le spese di lite sono state integralmente compensate tra le parti, in considerazione della definizione in rito.

Norme richiamate

  • art. 84, comma 4, c.p.a.

    sopravvenuta carenza di interesse

    La sopravvenuta perdita dell'interesse concreto e attuale alla decisione comporta la dichiarazione di improcedibilità del ricorso.

  • art. 30, comma 2, c.p.a.

    Richiamato nell'oggetto della domanda quale base della richiesta di condanna in forma specifica; la domanda non è stata esaminata per la sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Richiamato per la trattazione della causa nell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato; non incide sulla ragione decisoria dell'improcedibilità.

Massime di principio

  • Il ricorso amministrativo è improcedibile quando, nelle more del giudizio, viene meno in modo concreto e attuale l'interesse del ricorrente alla decisione, anche perché l'utilità perseguita mediante l'annullamento dell'atto non è più conseguibile.
  • La sopravvenuta carenza di interesse deve essere dichiarata anche quando il giudizio comprende domande consequenziali o di condanna strettamente collegate all'originaria pretesa, se la definizione in rito rende non necessaria la loro valutazione.
  • Quando il giudizio viene definito per sopravvenuta carenza di interesse senza esame del merito, il giudice può compensare integralmente le spese di lite.

Come è indicizzato

MaterieCarriera degli studentiEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseLegittimazione e interesse a ricorrere

Testo integrale

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