Cassazione Penale, Sentenza n. 21898/2022 del 07/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame di Napoli che aveva confermato la misura cautelare in carcere irrogata dal G.I.P. per il reato di cui all'art. 416‑bis c.p. (associazione di tipo mafioso). Il difensore censurava la ritenuta sussistenza dei gravi indizi in assenza di riscontri individualizzanti, sostenendo che le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia e le intercettazioni fossero insufficienti o generiche; contestava inoltre che parte delle dichiarazioni riguardassero periodi in cui il ricorrente era detenuto, rendendole inattendibili per la sua posizione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendo i motivi infondati. Ha ricordato il limite del sindacato in sede di legittimità sui provvedimenti cautelari (vietato riesaminare fatti e valutazioni di merito salvo vizi di legge o manifesta illogicità) e ha ritenuto congrua e coerente la motivazione del Tribunale del riesame. La decisione di merito era fondata su plurime e convergenti emergenze: dichiarazioni di collaboratori ritenuti affidabili, intercettazioni ambientali e chiamate in correità, riscontri investigativi (osservazione dell'attività nell'autonoleggio, annotazioni della Squadra Mobile), tutti elementi che hanno consentito di ricostruire un "clan Silenzio" strutturato e l'indiziaria partecipazione di Leandro (ruolo nella vendita di stupefacenti, gestione di un autonoleggio usato per riciclaggio). La Cassazione ha confermato che la motivazione supera il vaglio di legittimità e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali; ha disposto altresì la trasmissione della copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94, comma 1‑ter, disp. att. c.p.p.
Norme richiamate
art. 416‑bis cod. pen.
La norma è stata applicata per configurare l'associazione di tipo mafioso: la motivazione del Tribunale del riesame è ritenuta sufficiente a dimostrare struttura organizzata, ripartizione di ruoli, finalità estorsive e di traffico di stupefacenti e la messa a disposizione dell'indagato per i fini del sodalizio.
Sentenza Sezioni Unite n. 36958 del 27/05/2021 (Modaffari)
Richiamata nel ricorso per il principio secondo cui la partecipazione all'associazione mafiosa richiede uno stabile inserimento e la messa a disposizione per i fini del sodalizio. La Corte di Cassazione ha ritenuto che, nel caso concreto, la decisione di merito ha adeguatamente dimostrato tale messa a disposizione (ruoli, mediatori, gestione autonoleggio).
Art. 94, comma 1‑ter, disp. att. cod. proc. pen.
Norma procedurale richiamata per la trasmissione della copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario competente a seguito del rigetto del ricorso.
Giurisprudenza di Cassazione (criteri di admissibilità del ricorso per cassazione in materia di misure cautelari)
Principio enunciato: il ricorso per cassazione è ammissibile solo per violazione di norme o per manifesta illogicità della motivazione; non è consentito al giudice di legittimità riesaminare le valutazioni di fatto o la valutazione della gravità indiziaria eseguita dal giudice di merito.
Massime di principio
- In materia di misure cautelari la Corte di Cassazione verifica principalmente la correttezza giuridica e la logicità della motivazione, non la riscontrabilità fattuale o la diversa valutazione degli indizi compiuta dal giudice di merito.
- Dichiarazioni di collaboratori di giustizia e intercettazioni possono fondare la sussistenza di gravi indizi per reati associativi se risultano convergenti, coerenti e corredate da riscontri investigativi concreti (chiamate in correità, osservazioni, documentazione che colleghi l'indagato ad attività utili al sodalizio).
- Per il reato di cui all'art. 416‑bis c.p. la partecipazione richiede elementi che attestino la messa a disposizione dell'individuo per il perseguimento dei fini dell'associazione; tali elementi possono emergere anche da ruoli specifici (es. mediatore per stupefacenti, gestione di attività di copertura) e dalla struttura gerarchica dell'organizzazione.
- La contestazione che alcune dichiarazioni riguardino periodi di detenzione non esclude automaticamente la valutazione cautelare: conta la ricostruzione complessiva del quadro indiziario e l'esistenza di prove che colleghino il soggetto all'attività associativa in momenti compatibili o per ruoli mantenuti nel tempo.
- In situazioni analoghe la strategia difensiva efficace è documentare l'assenza di riscontri oggettivi, contestare l'attendibilità o la veridicità delle dichiara zioni dei collaboratori, evidenziare lacune temporali o di individualizzazione e mostrare alternative spiegazioni per le emergenze captative.
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