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Sentenza

Sentenza del 07/07/2020 n. 480 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte

Accise - Versamento dell'imposta e avviso di pagamento - Somme eventualmente versate in eccedenza all'imposta dovuta

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Impugnazione di avviso di pagamento contenente l'imposizione di imposta sulle accise, interessi e sanzioni; contestazione dell'applicazione delle sanzioni perché l'imposta e gli interessi erano stati versati prima della notifica dell'avviso/atto sanzionatorio; contestazione della gestione di somme versate in eccedenza all'imposta dovuta (richiesta di rimborso o diversa imputazione).

La decisione

Il giudice ha accolto il ricorso in via principale con le seguenti valutazioni: a) in applicazione dell'art. 13 D.Lgs. n. 472/97 il pagamento contestuale dell'imposta e degli interessi effettuato anteriormente alla notifica dell'avviso/atto di irrogazione delle sanzioni esclude l'applicazione delle sanzioni ai sensi della disciplina sanzionatoria; pertanto la parte delle sanzioni irrogate è stata annullata; b) quanto alle somme versate in eccedenza, ai sensi dell'art. 26, comma 13 del T.U.A. le eccedenze devono essere detratte dai successivi versamenti di acconto: l'Amministrazione poteva quindi imputare l'eccedenza ai successivi versamenti, salvo diversa istanza di rimborso nei termini e nelle condizioni di legge. Di conseguenza il ricorso è stato in parte accolto (annullamento delle sanzioni) e in parte regolato confermando la possibilità di compensazione delle eccedenze con i successivi versamenti.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 472/1997, art. 13

    La norma è stata interpretata nel senso che il versamento dell'imposta e degli interessi, se effettuato anteriormente alla notifica dell'avviso di pagamento e dell'atto di irrogazione delle sanzioni, esclude l'applicazione delle sanzioni previste dalla medesima disciplina sanzionatoria.

  • Testo Unico Accise (T.U.A.), art. 26, comma 13

    "le somme eventualmente versate in eccedenza all'imposta dovuta sono detratte dai successivi versamenti di acconto"

    La norma impone l'imputazione automatica delle eccedenze sui successivi versamenti di acconto; l'Amministrazione può pertanto utilizzare l'eccedenza in compensazione, salvo che il contribuente richieda e ottenga il rimborso nei modi e termini previsti.

Massime di principio

  • Se il contribuente versa imposta e interessi prima della notifica dell'avviso/atto sanzionatorio, può opporre che le sanzioni non sono applicabili per effetto del regime previsto dall'art. 13 D.Lgs. n. 472/1997.
  • Le somme versate in eccedenza rispetto all'imposta non vengono automaticamente rimborsate: secondo l'art. 26, comma 13 del T.U.A. sono imputate in detrazione sui successivi versamenti di acconto, salvo istanza di rimborso e condizioni di legge.
  • In contenzioso è cruciale produrre le prove documentali dei versamenti e della data degli stessi per dimostrare che il pagamento è avvenuto prima della notifica dell'atto.
  • Se si desidera il rimborso dell'eccedenza invece della compensazione, il contribuente deve presentare espressa richiesta di rimborso osservando termini e modalità previsti dall'Amministrazione; in mancanza, l'ente può imputare l'eccedenza ai successivi acconti.
  • In fase amministrativa o giudiziaria è opportuno chiedere l'annullamento delle sanzioni quando è dimostrabile il pagamento tempestivo di imposta e interessi, e contestualmente chiarire la destinazione delle eccedenze (compensazione vs rimborso).

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