Sentenza del 02/10/2020 n. 21099 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti impugnano cartelle di pagamento emesse per omesso versamento di I.V.A. e I.R.A.P. relative al 2003 (interessi e sanzioni comprese). Essi, soci illimitatamente responsabili della (---), contestano: nullità/insufficiente motivazione e difetti della notifica delle cartelle; illegittimità dello strumento di riscossione dato che le somme erano iscritte a ruolo a carico della società; la decorrenza dell'obbligazione tributaria (sostengono che sorga al momento della liquidazione o della presentazione della dichiarazione); e l'applicabilità delle sanzioni nei loro confronti nonostante il recesso intervenuto il 29 ottobre 2003. L'Agenzia impugna la sentenza di merito che aveva escluso l'irrogazione delle sanzioni nei confronti dei soci.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato sia il ricorso principale dei contribuenti sia il ricorso incidentale dell'Agenzia. Ha confermato che: 1) la responsabilità solidale e illimitata dei soci di società di persone opera anche in ambito tributario e consente che il creditore si rivolga ai soci per somme iscritte a ruolo a carico della società; 2) le censure sulla motivazione e sulla regolarità della notifica erano inammissibili per difetto di specificità documentale o perché non correttamente illustrate in cassazione; 3) l'obbligazione tributaria nasce dal presupposto impositivo (momento dell'operazione imponibile per l'IVA, momento in cui si verifica il presupposto per IRAP) e non dalla liquidazione o dalla dichiarazione; 4) le sanzioni iscritte a ruolo nei confronti della società non potevano essere estese alla responsabilità dei soci per il periodo successivo al loro recesso: la responsabilità solidale dei soci è circoscritta alle obbligazioni sorte prima del recesso (art. 2290 c.c.). Sono compensate integralmente le spese di cassazione; si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento del doppio del contributo unificato da parte dei ricorrenti in via principale.
Norme richiamate
Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, articolo 36-bis
Usato come titolo per l'emissione delle cartelle di pagamento relative a I.V.A. e I.R.A.P.; non impedisce che le somme iscritte a ruolo a carico della società siano richieste anche ai soci illimitatamente responsabili.
Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, articolo 26
Richiamato in relazione alla contestazione sulla regolarità della notifica; la Corte ha ritenuto la censura inammissibile per carenza di specificità documentale.
Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, articoli 10, 12, 15, 49
Richiamati in tema di strumento di riscossione e iscrizione a ruolo: l'iscrizione a ruolo a carico della società può essere fatto valere anche nei confronti dei soci coobbligati solidali senza necessità di una nuova iscrizione formale a loro carico.
Legge 27 luglio 2000, n. 212, articolo 7
Richiamata rispetto al tema della motivazione degli atti tributari; la Corte ha rilevato l'inammissibilità delle doglianze per mancanza di documentazione che dimostri l'effettiva carenza motivazionale.
Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, articolo 2, comma 2 e articolo 5, comma 1
Riguarda l'irrogazione delle sanzioni tributarie. La Corte ha confermato che le sanzioni iscritte a ruolo nei confronti della società non possono essere estese ai soci per violazioni commesse dopo il recesso; la responsabilità dei soci è limitata alle obbligazioni sorte anteriormente al recesso.
Codice Civile, articolo 2291
Principio della responsabilità solidale e illimitata dei soci delle società di persone per i debiti sociali: operante anche nei rapporti tributari e consente la rivalsa delle pretese erariali verso i soci.
Codice Civile, articolo 2290
Il recesso del socio limita la responsabilità ai debiti sorti anteriormente alla data di recesso; la Corte lo applica per escludere la responsabilità dei ricorrenti per sanzioni relative a violazioni commesse dopo il recesso.
Codice Civile, articolo 2304
Fissato il principio che il creditore può agire sui soci se non ha potuto soddisfarsi sul patrimonio sociale; conferma la possibilità di escutere i soci in ragione della solidarietà.
Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, articolo 17
Richiamato nella contestazione circa il momento di insorgenza dell'obbligazione IVA; la Corte ha affermato che l'obbligazione deriva dall'operazione imponibile, non dalla liquidazione o dalla dichiarazione.
Costituzione, articolo 24
Richiamato nella censura sulla tutela giurisdizionale e motivazione, ma la Corte ha ritenuto le deduzioni inammissibili o insufficientemente specificate.
Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater
Applicato in relazione al contributo unificato: la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento del doppio del contributo da parte dei ricorrenti in via principale.
Massime di principio
- Nei rapporti tributari la responsabilità solidale e illimitata dei soci di società di persone (art. 2291 c.c.) permette che somme iscritte a ruolo a carico della società siano richieste anche ai soci, senza che sia sempre necessaria una nuova iscrizione a ruolo a carico dei soci.
- Il recesso del socio (art. 2290 c.c.) limita la responsabilità ai debiti sorti anteriormente alla data del recesso: i soci non rispondono per obbligazioni tributarie (incluse sanzioni) relative a violazioni commesse dopo il recesso.
- L'obbligazione tributaria non nasce dalla dichiarazione o dalla liquidazione autoregolata dal contribuente, ma dal presupposto impositivo (es.: momento dell'operazione imponibile per l'IVA). La dichiarazione è un atto procedimentale ai fini dell'accertamento e della riscossione.
- Le censure in Cassazione relative a motivazione, regolarità della notifica o contenuto delle cartelle esattoriali richiedono specificità documentale: è necessario riprodurre negli atti i documenti essenziali del procedimento notificatorio e delle cartelle per consentire la valutazione del vizio.
- La sentenza di appello può motivare 'per relationem' alla sentenza di primo grado, ma la parte che impugna in Cassazione deve indicare con precisione quale passaggio della motivazione del primo grado è stato fatto proprio dal secondo e quali censure sono state sollevate in appello; altrimenti la censura è inammissibile.
- Le sanzioni iscritte a ruolo nei confronti della società possono essere richieste anche ai soci coobbligati, ma la responsabilità dei soci deve essere valutata alla luce dei limiti temporali collegati al recesso e alla natura della violazione.
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