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Sentenza

Sentenza del 24/06/2016 n. 13125 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato l’avviso di contestazione relativo a quattro tardivi versamenti, per l’anno 2006, del tributo speciale per il deposito di rifiuti solidi in discarica, con applicazione delle sanzioni. Ha dedotto, tra l’altro, l’inesistenza o nullità della notifica, il difetto di motivazione, l’impossibilità di rivalersi efficacemente sugli enti conferitori, la propria natura di impresa-organo della pubblica amministrazione, la necessità di chiamare in giudizio i comuni obbligati, l’incompatibilità dell’ecotassa con il principio "chi inquina paga" e la riducibilità delle sanzioni.

La decisione

La Commissione tributaria provinciale ha rigettato il ricorso e la decisione è stata confermata in appello. La Corte di cassazione ha rigettato tutti e tre i motivi: la società concessionaria conserva natura di impresa privata e opera secondo il rischio imprenditoriale; il principio "chi inquina paga" non impone uno specifico modello nazionale di finanziamento; il gestore resta obbligato al versamento del tributo e i ritardi dei comuni conferitori non costituiscono automaticamente un’esimente, anche perché l’ordinamento consente il recupero dei crediti e degli interessi nei loro confronti. Non sono state liquidate spese, vista la mancata costituzione della Regione. È stato inoltre disposto il versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • Art. 111, comma 6, Costituzione

    Non sussiste omessa motivazione quando il giudice affronta espressamente la questione e illustra adeguatamente le ragioni della decisione.

  • Legge n. 549 del 1995, art. 3, commi 24, 25 e 26

    La disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica legittima l’imposizione a carico del gestore della discarica, senza che il rapporto concessorio trasformi il gestore in un organo della pubblica amministrazione.

  • Art. 174, paragrafo 2, Trattato CE

    Principio "chi inquina paga"

    Il principio ha natura prevalentemente programmatica e non impone direttamente uno specifico sistema tributario o una particolare modalità di finanziamento dei costi delle discariche.

  • Direttiva 1999/31/CE, art. 10

    Gli Stati membri devono assicurare la copertura dei costi delle discariche, ma mantengono discrezionalità nella scelta dello strumento, che può essere una tassa, un canone o altra modalità. Se il tributo grava sul gestore, deve essere garantita la possibilità di rivalsa effettiva e tempestiva verso l’ente cui è riferibile il conferimento.

  • D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 13

    Disciplina le sanzioni per omesso o tardivo versamento e non consente di escluderle automaticamente sulla base dei ritardi dei soggetti che devono rimborsare o trasferire le somme al contribuente.

  • D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 16

    Rileva in materia di procedimento di irrogazione delle sanzioni, ma non comporta nel caso concreto l’annullamento delle sanzioni applicate.

  • D.Lgs. n. 231 del 2002, artt. 3 e 6

    Prevede strumenti per il recupero dei crediti e degli interessi nei rapporti commerciali, utilizzabili anche per tutelare il gestore nei confronti degli enti conferitori morosi.

  • Art. 97 Costituzione

    Non è stato ravvisato un contrasto con i principi di buon andamento e imparzialità, poiché l’ordinamento offre strumenti per recuperare dai comuni le somme dovute e i relativi interessi.

Massime di principio

  • Il concessionario privato di un servizio pubblico non diventa per ciò solo un organo della pubblica amministrazione: conserva la propria autonomia imprenditoriale e resta normalmente responsabile degli obblighi tributari previsti dalla legge.
  • Quando la legge individua il gestore della discarica come soggetto obbligato al pagamento del tributo, i ritardi o gli inadempimenti dei comuni conferitori non escludono automaticamente l’obbligo tributario né le sanzioni.
  • Il principio "chi inquina paga" lascia agli Stati ampia discrezionalità nella scelta dello strumento di finanziamento ambientale e non determina, da solo, l’illegittimità di un tributo nazionale o regionale.
  • L’eventuale difficoltà di rivalsa non elimina necessariamente il debito fiscale: il contribuente deve dimostrare concretamente l’impossibilità o l’inefficacia della rivalsa e utilizzare gli strumenti ordinari di recupero del credito.
  • Per evitare sanzioni per tardivo versamento occorre provare un nesso diretto, specifico e giuridicamente rilevante tra l’inadempimento dell’obbligato e il ritardo del contribuente; il semplice ritardo del soggetto finanziatore o conferitore, di regola, non basta.

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