Sentenza del 24/06/2016 n. 13125 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato l’avviso di contestazione relativo a quattro tardivi versamenti, per l’anno 2006, del tributo speciale per il deposito di rifiuti solidi in discarica, con applicazione delle sanzioni. Ha dedotto, tra l’altro, l’inesistenza o nullità della notifica, il difetto di motivazione, l’impossibilità di rivalersi efficacemente sugli enti conferitori, la propria natura di impresa-organo della pubblica amministrazione, la necessità di chiamare in giudizio i comuni obbligati, l’incompatibilità dell’ecotassa con il principio "chi inquina paga" e la riducibilità delle sanzioni.
La decisione
La Commissione tributaria provinciale ha rigettato il ricorso e la decisione è stata confermata in appello. La Corte di cassazione ha rigettato tutti e tre i motivi: la società concessionaria conserva natura di impresa privata e opera secondo il rischio imprenditoriale; il principio "chi inquina paga" non impone uno specifico modello nazionale di finanziamento; il gestore resta obbligato al versamento del tributo e i ritardi dei comuni conferitori non costituiscono automaticamente un’esimente, anche perché l’ordinamento consente il recupero dei crediti e degli interessi nei loro confronti. Non sono state liquidate spese, vista la mancata costituzione della Regione. È stato inoltre disposto il versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Art. 111, comma 6, Costituzione
Non sussiste omessa motivazione quando il giudice affronta espressamente la questione e illustra adeguatamente le ragioni della decisione.
Legge n. 549 del 1995, art. 3, commi 24, 25 e 26
La disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica legittima l’imposizione a carico del gestore della discarica, senza che il rapporto concessorio trasformi il gestore in un organo della pubblica amministrazione.
Art. 174, paragrafo 2, Trattato CE
Principio "chi inquina paga"
Il principio ha natura prevalentemente programmatica e non impone direttamente uno specifico sistema tributario o una particolare modalità di finanziamento dei costi delle discariche.
Direttiva 1999/31/CE, art. 10
Gli Stati membri devono assicurare la copertura dei costi delle discariche, ma mantengono discrezionalità nella scelta dello strumento, che può essere una tassa, un canone o altra modalità. Se il tributo grava sul gestore, deve essere garantita la possibilità di rivalsa effettiva e tempestiva verso l’ente cui è riferibile il conferimento.
D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 13
Disciplina le sanzioni per omesso o tardivo versamento e non consente di escluderle automaticamente sulla base dei ritardi dei soggetti che devono rimborsare o trasferire le somme al contribuente.
D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 16
Rileva in materia di procedimento di irrogazione delle sanzioni, ma non comporta nel caso concreto l’annullamento delle sanzioni applicate.
D.Lgs. n. 231 del 2002, artt. 3 e 6
Prevede strumenti per il recupero dei crediti e degli interessi nei rapporti commerciali, utilizzabili anche per tutelare il gestore nei confronti degli enti conferitori morosi.
Art. 97 Costituzione
Non è stato ravvisato un contrasto con i principi di buon andamento e imparzialità, poiché l’ordinamento offre strumenti per recuperare dai comuni le somme dovute e i relativi interessi.
Massime di principio
- Il concessionario privato di un servizio pubblico non diventa per ciò solo un organo della pubblica amministrazione: conserva la propria autonomia imprenditoriale e resta normalmente responsabile degli obblighi tributari previsti dalla legge.
- Quando la legge individua il gestore della discarica come soggetto obbligato al pagamento del tributo, i ritardi o gli inadempimenti dei comuni conferitori non escludono automaticamente l’obbligo tributario né le sanzioni.
- Il principio "chi inquina paga" lascia agli Stati ampia discrezionalità nella scelta dello strumento di finanziamento ambientale e non determina, da solo, l’illegittimità di un tributo nazionale o regionale.
- L’eventuale difficoltà di rivalsa non elimina necessariamente il debito fiscale: il contribuente deve dimostrare concretamente l’impossibilità o l’inefficacia della rivalsa e utilizzare gli strumenti ordinari di recupero del credito.
- Per evitare sanzioni per tardivo versamento occorre provare un nesso diretto, specifico e giuridicamente rilevante tra l’inadempimento dell’obbligato e il ritardo del contribuente; il semplice ritardo del soggetto finanziatore o conferitore, di regola, non basta.
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