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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 49458/2022 del 29/12/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato in cassazione la sentenza della Corte d'appello di Salerno esclusivamente con censure sul trattamento sanzionatorio. Castagna e Modugno, condannati per associazione e per quattro episodi di contrabbando ritenuti in continuazione, lamentano l'omessa motivazione circa la diversa misura dell'aumento di pena attribuita all'ultimo capo (capo E: aumento di 6 mesi rispetto a 2 mesi per gli altri) nonostante la presunta sovrapposizione degli episodi. Castagna deduce altresì la mancata applicazione dell'attenuante di cui all'art. 291‑quater (dissociazione/collaborazione nelle indagini). D'Alessandro contesta la determinazione della pena base per il reato associativo (la Corte d'appello l'ha fissata in 3 anni, mentre il minimo edittale è 1 anno), denunciando violazione di legge e vizio di motivazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto infondate le censure: i giudici d'appello hanno motivato correttamente la pena base (tre anni) in ragione dell'organizzazione perfetta del traffico, degli ingenti quantitativi e dei precedenti penali; ha qualificato adeguata e motivata la maggiore misura dell'aumento per il capo E) in relazione alle modalità operative, ai quantitativi e alla personalità degli imputati; ha ritenuto non sussistente l'obbligo di riconoscere l'attenuante di dissociazione per Castagna alla luce degli elementi valutati dal giudice di merito. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020

    Ricorso definito ai sensi dell'art. 23 comma 8, d.l. n. 137 del 2020

    Norma procedurale richiamata per la definizione del ricorso; indica la disciplina procedurale con cui il ricorso è stato definito (fonte che autorizza la decisione sulla ammissibilità/definizione)

  • art. 291‑quater (Legge 19 marzo 2001, n. 92)

    la pena è diminuita allorché l'imputato "dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata ad ulteriori conseguenze anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori del reato o per la individuazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti"

    Si tratta dell'attenuante per la dissociazione/collaborazione: richiede un concreto ed efficace apporto dell'imputato alle indagini. Nel caso di specie la Corte d'appello ha ritenuto che gli elementi non giustificassero l'applicazione dell'attenuante; la Cassazione ha ritenuto operata corretta valutazione di merito.

  • Giurisprudenza (Sez. 3, n. 2268 del 15/11/2017, dep. 2018)

    Sez. 3, n. 2268 del 15/11/2017 dep. 2018, Rv. 272022 — 01

    Principio secondo cui il riconoscimento delle attenuanti generiche non impedisce al giudice di determinare una pena base prossima al massimo edittale quando vi siano elementi che lo giustifichino; ossia attenuanti e determinazione della pena base sono apprezzamenti distinti e non automaticamente vincolati l'uno all'altro.

Massime di principio

  • La Corte può fissare una pena base elevata (anche prossima al massimo) nonostante il riconoscimento di attenuanti generiche, purché la motivazione mostri elementi concreti che giustifichino tale determinazione (organizzazione del reato, rilevanza del fatto, precedenti, quantitativi).
  • Differenze nella quantificazione degli aumenti di pena per reati in continuazione tra più capi possono essere legittime se il giudice motiva la diversa incidenza in relazione alle modalità operative, ai quantitativi coinvolti e alla personalità degli imputati; la mera sovrapposizione temporale o materiale non impone automatismi.
  • L'attenuante per dissociazione/collaborazione (art. 291‑quater) richiede prova di un comportamento concreto e significativo di aiuto alle indagini; il suo riconoscimento spetta al giudice di merito e la Cassazione controlla la correttezza logico‑giuridica della motivazione, non sostituisce il giudizio di merito.
  • Le impugnazioni in cassazione che contestano solo il trattamento sanzionatorio hanno una soglia di ammissibilità/esito sfavorevole se non indicano profili di illegittimità di diritto o carenze motivazionali tali da superare il sindacato di legittimità.
  • Per contestare la determinazione della pena base è necessario dimostrare errori nella valutazione dei fatti o violazioni di legge nella tecnica di determinazione della pena; mere asserzioni generiche di sproporzione o confronto con il minimo edittale sono in genere insufficienti.

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