Cassazione Penale, Ordinanza n. 18679/2025 del 19/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. La decisione d'appello, che aveva già ridotto la pena, è rimasta ferma quanto all'affermazione di responsabilità per il reato contestato.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello che, in parziale riforma della decisione di primo grado, aveva ridotto la pena inflitta per il reato di violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale. Il ricorso articolava tre motivi: il primo contestava la valutazione dell'elemento soggettivo e la ritenuta sussistenza della condotta di frequentazione abituale con persone pregiudicate; il secondo censurava il diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; il terzo contestava il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, richiamando anche profili di dubbio sulla sussistenza del reato. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo meramente reiterativo di quelli già dedotti in appello e non idoneo a confutare la motivazione d'appello, ha giudicato corretto il diniego della particolare tenuità del fatto in ragione della gravità della condotta e dell'abitualità desunta dal numero di incontri con soggetti pregiudicati in arco temporale limitato, e ha ritenuto congrua la motivazione sul diniego delle attenuanti generiche, fondata sui precedenti dell'imputato.
Norme richiamate
art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011
La violazione del divieto, per il sorvegliato speciale, di associarsi abitualmente con persone che abbiano riportato condanne o siano sottoposte a misure di prevenzione o di sicurezza richiede l'accertamento concreto della conoscenza, da parte del soggetto sottoposto alla misura, dei pregiudizi gravanti sui frequentati.
art. 131-bis c.p.
La particolare tenuità del fatto va valutata alla luce dei criteri di cui all'art. 133, comma 1, c.p., senza necessità di esaminare tutti gli elementi previsti, essendo sufficiente indicare quelli ritenuti rilevanti; è adeguata la motivazione che escluda uno dei presupposti ritenuto decisivo.
art. 133, comma primo, c.p.
Costituisce parametro per il giudizio di tenuità del fatto e per la valutazione delle circostanze attenuanti generiche; il giudice può valorizzare anche un solo elemento ritenuto prevalente.
Massime di principio
- Nel reato di violazione delle prescrizioni della sorveglianza speciale relativo al divieto di frequentare abitualmente persone pregiudicate, l'elemento soggettivo richiede la prova concreta della conoscenza, da parte del sottoposto alla misura, della qualità soggettiva dei frequentati, conoscenza desumibile da elementi fattuali sintomatici e dal contesto socio-ambientale, non essendo necessario che tale qualità risulti da certificazioni accessibili ai terzi.
- Il diniego della particolare tenuità del fatto è legittimo quando il giudice di merito valorizzi in modo specifico gli elementi ritenuti decisivi ai sensi dell'art. 133 c.p., anche senza una disamina analitica di tutti i criteri normativi, e può fondarsi sull'abitualità della condotta e sulla gravità concreta del fatto.
- Ai fini delle circostanze attenuanti generiche, il giudice può basarsi su uno solo degli elementi di cui all'art. 133 c.p. ritenuto decisivo, e la motivazione è sufficiente se dà conto in modo coerente della scelta di negare il beneficio, anche valorizzando i precedenti dell'imputato.
- In sede di legittimità, il motivo che si limiti a riproporre le doglianze di appello senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata è inidoneo a scalfire la decisione e può condurre alla declaratoria di inammissibilità del ricorso.
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