Cassazione Penale, Sentenza n. 13994/2024 del 05/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava il rigetto, operato dal Magistrato di sorveglianza e confermato dal Tribunale di sorveglianza di Palermo, della sua istanza ex art. 35-ter Ord. pen. relativa al periodo di detenzione dal 9/6/2015 al 15/11/2021 presso la Casa di reclusione Pagliarelli. Denunciava violazione dell'art. 3 CEDU e dell'art. 27 Cost. per condizioni di detenzione degradanti: spazio vitale insufficiente (spazio calpestabile inferiore a 3 mq per detenuto), presenza di due letti singoli e altri arredi che ridurrebbero lo spazio utile, mancanza di aria e luce naturale, assenza di riscaldamento e acqua calda, acqua corrente disponibile solo a fasce orarie, umidità e muffa, isolamento psicologico e mancanza di attività trattamentali durante la pandemia. Contestava inoltre la valutazione del Tribunale circa la non computabilità del letto singolo nel calcolo dello spazio vitale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ragioni principali: il ricorso solleva in via principale questioni generiche e contraddittorie (indica sia che lo spazio utile è sotto i 3 mq detraendo mobilio non specificato, sia che è di 4,15 mq), non specifica se gli arredi siano tendenzialmente fissi come i letti a castello (tema decisivo per la detraibilità), e presenta doglianze nuove (su bagni, aerazione, illuminazione ecc.) non dedotte nei precedenti gradi di giudizio. La Corte richiama il limite dell'art. 35-bis ord. pen. (ricorso per cassazione possibile solo per violazione di legge) e la giurisprudenza che richiede una valutazione multifattoriale delle condizioni detentive. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 35-bis Ord. pen. (comma 4-bis)
La Corte applica il principio che il ricorso per cassazione contro provvedimenti ex art. 35-ter può essere proposto solo per violazione di legge; quindi inammissibili le doglianze meramente fattuali o generiche e quelle non sollevate nei precedenti gradi
art. 35-ter Ord. pen.
Norma procedurale che consente al detenuto il ricorso per le condizioni degradanti di detenzione; la Corte verifica l'adeguatezza della motivazione e della deduzione fattuale rispetto all'istanza originaria
art. 3 CEDU
Riferimento centrale per valutare il divieto di trattamenti inumani o degradanti: non è sufficiente indicare solo la dimensione della cella, occorre valutare complessivamente fattori aggiuntivi (igiene, acqua, aria, luce, umidità) che possano arrecare sofferenza e rischio per la salute
art. 27 Cost.
Rilevato come parametro dei diritti del detenuto e dell'obbligo di trattamento rispettoso della dignità; la Corte richiede deduzioni precise per accertare la violazione
d.P.R. n. 230/2000
Richiamato come disciplina tecnica delle condizioni di detenzione (acqua corrente, riscaldamento, illuminazione, servizi igienici); la Corte segnala che l'invocazione di violazioni di tali norme richiede specifica allegazione e valutazione nei gradi precedenti
Sez. U., ricorrente Commisso (giurisprudenza di legittimità)
Principio giurisprudenziale che dispone la detraibilità dagli spazi comuni dell'ingombro dei letti a castello tendenzialmente fissi; la Corte lo cita come riferimento, ma osserva che per i letti singoli la giurisprudenza non è univoca e la valutazione dipende dalla concretezza dell'ingombro e della fissa immobilità dell'arredo
Massime di principio
- Per un ricorso relativo a condizioni detentive art. 3 CEDU, occorre fornire misurazioni precise dello spazio per ciascun periodo contestato e documentare il numero e la natura degli arredi (indicare se fissi o facilmente spostabili).
- Le doglianze nuove o non dedotte nei gradi precedenti rischiano l'inammissibilità in Cassazione: sollevare tutte le questioni fattuali e probatorie fin dal primo grado o nel reclamo al Magistrato di sorveglianza.
- Il ricorso per cassazione ex art. 35-bis è limitato a questioni di diritto o a totale assenza di motivazione su punti essenziali; evitare allegazioni generiche o contraddittorie e indicare espressamente la violazione di norme o la carenza motivazionale.
- La valutazione della violazione dell'art. 3 CEDU è multifattoriale: non solo metri quadri, ma anche igiene, acqua, aria, luce, riscaldamento, umidità, isolamento e assenza di trattamenti; per ottenere tutela occorre correlare questi fattori con prove concrete (perizie, rapporti, foto, certificazioni mediche).
- Sul tema della detraibilità dell'ingombro: i letti a castello tendenzialmente fissi sono da detrarre dal computo; per i letti singoli la qualificazione dipende dall'effettiva fissità e ingombro dimostrato — specificare numero, dimensioni e modalità di fissazione dell'arredo.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 5 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 13819/2024 del 05/04/2024
- Sentenza penale · 5 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 13821/2024 del 05/04/2024
- Sentenza penale · 5 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 13823/2024 del 05/04/2024
- Sentenza penale · 5 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 13824/2024 del 05/04/2024
- Sentenza penale · 5 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 13825/2024 del 05/04/2024
- Sentenza penale · 5 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 13826/2024 del 05/04/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →