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Cassazione Penale, Ordinanza n. 09301/2025 del 06/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso è proposto dall'imputato avverso la sentenza della Corte di appello che lo aveva condannato per una condotta collegata a un autocarro risultato sottratto, con successiva sostituzione delle targhe e mendaci dichiarazioni sull'origine del mezzo. Nel ricorso si ripropongono censure di merito già disattese in appello: si contesta l'attendibilità della ricostruzione dei giudici circa le dichiarazioni rese dall'imputato, si sostiene che la sola sostituzione delle targhe non sarebbe condotta idonea a ostacolare l'identificazione del veicolo, si invoca l'attenuante speciale prevista per il delitto di ricettazione sostenendo una diversa ricostruzione del reato presupposto di furto, e si lamenta infine l'eccessività della pena, anche per gli aumenti ex art. 81 c.p. e per il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo una mera reiterazione di doglianze di merito non scrutinabili in sede di legittimità; il secondo motivo manifestamente infondato, richiamando precedenti secondo cui la sostituzione delle targhe integra una condotta idonea a ostacolare l'identificazione del mezzo; il terzo motivo non consentito perché volto a sollecitare una ricostruzione alternativa dei fatti incompatibile con quella dei giudici di merito, in funzione dell'applicazione dell'attenuante speciale; il quarto motivo non consentito perché attinente alla discrezionalità sanzionatoria, già adeguatamente motivata. Conseguentemente, l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro tremila alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 648-bis, quarto comma, c.p.

    attenuante speciale ex art. 648-bis, quarto comma

    l'applicazione dell'attenuante speciale presuppone una ricostruzione dei fatti e del reato presupposto che non può essere rielaborata in cassazione contro l'accertamento di merito.

  • art. 81 c.p.

    aumenti ex art. 81 cod. pen.

    la doglianza sugli aumenti per continuazione attiene al trattamento sanzionatorio ed è inammissibile se la motivazione di merito è adeguata.

  • art. 616 c.p.p.

    condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila

    in caso di ricorso inammissibile, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono deducibili censure che si risolvano nella mera riproposizione di questioni di merito già motivate e disattese dai giudici di appello.
  • La sostituzione delle targhe di un veicolo può integrare una condotta idonea a ostacolare l'identificazione del bene, sicché non è sufficiente sostenere in astratto il contrario per escludere il profilo tipico della condotta.
  • L'applicazione di un'attenuante speciale collegata alla natura del fatto presuppone che l'accertamento storico del giudice di merito sia rispettato; non è consentito proporre in cassazione una diversa ricostruzione fattuale.
  • Le censure sulla dosimetria della pena e sul mancato riconoscimento delle attenuanti generiche sono scrutinabili solo nei limiti della manifesta illogicità o carenza motivazionale; se la sentenza di merito è adeguatamente motivata, tali doglianze sono inammissibili.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, consegue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma fissata dalla Corte in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRicettazione
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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