Ordinanza n. 912/2026 - Catania, Sezione 3
per l'ottemperanza della sentenza della Corte di Appello di Catania del 4 giugno 2019, n. 1283;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione da parte del Comune di Adrano del giudicato formatosi sulla sentenza della Corte di Appello di Catania del 4 giugno 2019, n. 1283, già oggetto di ordine di ottemperanza
Esito
La controversia
Il provvedimento è adottato nell'ambito del giudizio di ottemperanza già definito con sentenza n. 2415/2025, che aveva ordinato al Comune di Adrano di dare attuazione al giudicato civile e aveva nominato, per l'eventuale ulteriore inadempienza dell'amministrazione, il dirigente tecnico del Comune di Bronte quale commissario ad acta. Il primo commissario ha rinunciato all'incarico; il TAR lo ha quindi sostituito con il dirigente dell'ufficio tecnico della Città Metropolitana di Messina, il quale ha successivamente comunicato l'impossibilità di assumere l'incarico e di individuare altro personale dotato delle necessarie competenze. Si è pertanto reso necessario procedere a una nuova sostituzione del commissario ad acta.
La decisione
Il TAR ha designato, in sostituzione del commissario nominato con l'ordinanza n. 3595/2025, il Segretario Generale del Comune di Adrano. Il commissario dovrà provvedere in luogo dell'amministrazione rimasta inadempiente entro 90 giorni dalla comunicazione amministrativa dell'ordinanza o, se anteriore, dalla notificazione eseguita dalla parte. Il Collegio ha affermato che l'incarico conferito dall'autorità giudiziaria è doveroso ex lege, poiché il commissario ad acta è titolare di un ufficio pubblico implicante sia poteri sia doveri. Ha inoltre rilevato che il rifiuto ingiustificato dell'incarico può essere denunciato per il reato di rifiuto di uffici legalmente dovuti; che ritardi nell'esecuzione degli ordini possono comportare responsabilità penale e amministrativo-contabile del commissario; e che il Comune può rispondere amministrativo-contabilmente per il danno erariale derivante dal ritardo nell'esecuzione del giudicato, comprese le spese di esecuzione e gli ulteriori oneri aggravati dal protrarsi dell'inadempimento. L'ordinanza dispone la comunicazione ai soggetti interessati.
Norme richiamate
art. 21 c.p.a.
Richiamato quale fondamento dei doveri connessi all'incarico del commissario ad acta nominato dall'autorità giudiziaria.
art. 114, comma 6, c.p.a.
Richiamato per affermare la doverosità ex lege dell'incarico conferito al commissario ad acta nel giudizio di ottemperanza.
art. 366 c.p.
rifiuto di uffici legalmente dovuti
Il rifiuto non giustificato di accettare ed eseguire l'incarico di commissario ad acta può essere denunciato all'autorità giudiziaria penale per tale reato.
art. 328, comma 1, c.p.
Il ritardo nell'esecuzione degli ordini impartiti può integrare, in capo al commissario ad acta, responsabilità penale per il reato richiamato.
art. 650 c.p.
Il ritardo nell'esecuzione degli ordini impartiti può integrare, in capo al commissario ad acta, responsabilità penale per il reato richiamato.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, quando il commissario ad acta nominato non possa assumere l'incarico, il giudice amministrativo può procedere alla sua sostituzione individuando un nuovo soggetto incaricato di eseguire il giudicato in luogo dell'amministrazione inadempiente.
- L'incarico di commissario ad acta conferito dal giudice amministrativo è, in linea generale, un ufficio pubblico doveroso: il soggetto nominato assume non soltanto poteri sostitutivi, ma anche i corrispondenti doveri di accettazione ed esecuzione dell'incarico.
- Il rifiuto ingiustificato di accettare ed eseguire l'incarico di commissario ad acta può essere sottoposto all'autorità giudiziaria penale quale possibile rifiuto di uffici legalmente dovuti.
- Il ritardo del commissario ad acta nell'esecuzione degli ordini giudiziari può esporlo a responsabilità penale e amministrativo-contabile; il ritardo dell'amministrazione nell'esecuzione del giudicato può inoltre generare responsabilità amministrativo-contabile per il danno erariale, comprese le spese di esecuzione e gli oneri ulteriori aggravati dall'inadempimento.
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