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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 5641/2020 del 02/03/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente impositore)

La controversia

A seguito della liquidazione automatizzata dei modelli 770 e Unico 2007 relativi al 2006, l’Agenzia delle Entrate iscriveva a ruolo gli importi dovuti ed emetteva una cartella comprensiva di sanzioni e interessi. La società impugnava la cartella sostenendo che l’Amministrazione le aveva riconosciuto la rateizzazione, garantita da fideiussioni rilasciate da un consorzio, e che pertanto la cartella fosse illegittima. La Commissione tributaria provinciale di Milano accoglieva il ricorso; la Commissione tributaria regionale della Lombardia, con sentenza n. 51/24/2012 depositata il 13 marzo 2012, accoglieva invece l’appello dell’Ufficio, ritenendo che le fideiussioni garantissero le sanzioni in misura ridotta anziché piena e che, quindi, mancasse il presupposto per perfezionare la rateizzazione. La società proponeva cinque motivi di ricorso per cassazione: (1) nullità per violazione del contraddittorio, poiché l’appello non sarebbe stato notificato al concessionario della riscossione; (2) violazione del D.L. n. 201/2011, art. 13-decies, per mancata applicazione della disciplina sopravvenuta più favorevole alle rateizzazioni in corso; (3) violazione degli artt. 6 e 10 dello Statuto del contribuente per l’omessa comunicazione dell’inidoneità delle garanzie, che avrebbe ingenerato affidamento e violato la leale collaborazione; (4) violazione del D.L. n. 564/1994 e del D.M. n. 37/1997 per il mancato esercizio dell’autotutela prima del giudizio; (5) vizio motivazionale per omessa pronuncia sulla carenza di potere dell’Amministrazione a impugnare e sulla dedotta confessione giudiziale.

La decisione

La Corte rigetta integralmente il ricorso. Dichiara inammissibile il primo motivo perché generico e privo di autosufficienza: non chiariva a che titolo il concessionario fosse stato parte del giudizio di primo grado, né consentiva di verificare l’esistenza di un litisconsorzio. Precisa inoltre che, nell’impugnazione della cartella per vizi attinenti alla notificazione o agli atti presupposti, il contribuente può agire indifferentemente contro ente impositore o concessionario, senza litisconsorzio necessario, salvo cause inscindibili o dipendenti. Rigetta il secondo motivo: la disciplina sopravvenuta più favorevole non si applica, perché era controversa proprio la sussistenza del presupposto della rateizzazione e la garanzia richiesta non era idonea; la rateizzazione derivava dalla volontà delle parti e la prestazione della garanzia costituiva elemento necessario per il perfezionamento della procedura. Rigetta il terzo motivo: l’emissione della cartella mirava a riscuotere un credito e non a irrogare una sanzione o determinare un credito, non risultavano incertezze rilevanti nella dichiarazione e il prospetto dell’Agenzia indicava chiaramente la necessità di una garanzia idonea, che non era stata prestata. Aggiunge che l’eventuale affidamento non incide sulla debenza del tributo, dipendente dalla realizzazione dei presupposti impositivi. Dichiara assorbiti il quarto e il quinto motivo in conseguenza del rigetto dei precedenti. Condanna la società ricorrente alle spese, liquidate in euro 13.300,00, oltre spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • art. 14 D.Lgs. 546/1992

    La genericità della doglianza non consente di chiarire a che titolo Equitalia Esatri s.p.a. sia stata evocata nel giudizio di primo grado ovvero se quale coobbligata in via paritaria o se intervenuta volontariamente o per ordine del giudice o, comunque, quale parte del rapporto controverso (D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 14) e, conseguentemente, non consente di risalire all’eventuale sussistenza di un litisconsorzio processuale o sostanziale.

    La verifica della partecipazione necessaria del concessionario richiede che sia chiarito il titolo della sua presenza nel giudizio di primo grado e la sua posizione rispetto al rapporto controverso; una doglianza che non fornisca tali elementi è inammissibile per difetto di autosufficienza.

  • art. 331 c.p.c.

    Litisconsorzio sussiste solo laddove si tratti di cause inscindibili o tra loro dipendenti, ex art. 331 c.p.c.

    La partecipazione necessaria del concessionario in appello ricorre soltanto quando le cause siano inscindibili o dipendenti; altrimenti il contribuente può agire indifferentemente contro l’ente impositore o il concessionario.

  • art. 3-bis, comma 1, D.Lgs. 462/1997

    A norma del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 462, art. 3 bis, comma 1, le fideiussioni dovevano estendersi alle somme dovute a titolo di sanzione piena, mentre le polizze fideiussorie depositate dalla società ricorrente erano estese alle somme dovute a titolo di sanzione ridotta e che, quindi, la società contribuente non aveva conseguito alcun diritto alla rateizzazione, in difetto dei requisiti di legge.

    Nel regime applicabile alla controversia, la garanzia richiesta per la rateizzazione doveva coprire anche le sanzioni in misura piena; una fideiussione limitata alle sanzioni ridotte non soddisfaceva il requisito e non attribuiva il diritto alla rateizzazione.

  • art. 13-decies D.L. 201/2011

    Non v’è dubbio che la normativa sopravvenuta sia più favorevole al contribuente avendo soppresso il precedente obbligo di prestazione di garanzia fideiussoria commisurata al totale delle somme ed avendo modificato la disciplina della decadenza della rateazione e quella sanzionatoria /caso di tardivo pagamento; tuttavia, tale regime più favorevole non è applicabile alla fattispecie in esame considerato che nei giudizi di merito ciò che è stato oggetto di discussione tra le parti è proprio la possibilità di rateizzare il pagamento degli importi iscritti a ruolo, facoltà non riconosciuta dall’amministrazione erariale per l’inidoneità delle fideiussione prestata dalla società.

    La disciplina più favorevole introdotta dalla norma sopravvenuta non si applica quando è ancora controverso il perfezionamento del presupposto stesso della rateizzazione, in particolare l’idoneità della garanzia richiesta.

  • art. 13-undecies D.L. 201/2011

    Non v’è dubbio che la normativa sopravvenuta sia più favorevole al contribuente avendo soppresso il precedente obbligo di prestazione di garanzia fideiussoria commisurata al totale delle somme ed avendo modificato la disciplina della decadenza della rateazione e quella sanzionatoria /caso di tardivo pagamento; tuttavia, tale regime più favorevole non è applicabile alla fattispecie in esame considerato che nei giudizi di merito ciò che è stato oggetto di discussione tra le parti è proprio la possibilità di rateizzare il pagamento degli importi iscritti a ruolo, facoltà non riconosciuta dall’amministrazione erariale per l’inidoneità delle fideiussione prestata dalla società.

    La previsione di applicabilità della disciplina sopravvenuta alle rateizzazioni in corso non comporta che essa si estenda a una fattispecie nella quale è contestato che la rateizzazione si sia perfezionata.

  • art. 6 L. 212/2000

    La sentenza qui gravata ha fatto buon governo delle norme oggetto di censura e dei principi affermati da questa Corte in materia nella parte in cui ha ritenuto che la fattispecie in esame esula dall’ambito di applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 6, in quanto, con l’emissione della cartella, l’amministrazione erariale ha agito per riscuotere un credito e non, invece, per irrogare una sanzione o per determinare crediti (v. L. n. 212 del 2000, art. 6, comma 2), nè, d’altro canto, v’è incertezza “su aspetti rilevanti della dichiarazione” (v. citata L. n. 212 del 2000, art. 6, comma 5).

    L’obbligo informativo previsto dall’art. 6 non comporta l’annullamento della cartella quando questa è emessa per riscuotere un credito e non ricorrono né un’irrogazione di sanzioni o una determinazione di crediti nei termini considerati dalla norma, né incertezze rilevanti sulla dichiarazione.

  • art. 10, comma 1, L. 212/2000

    La Commissione tributaria regionale ha, altresì, correttamente ritenuto non applicabile la citata L. n. 212 del 2000, art. 10, comma 1, nella parte in cui prevede che non sono irrigabili sanzioni ed interessi qualora il contribuente si sia conformato alle indicazioni dell’amministrazione, argomentando che il prospetto di rateizzazione fornito dall’Agenzia delle entrate alla società contribuente precisava chiaramente che la rateizzazione era subordinata alla prestazione di idonea garanzia, il che, per le ragioni indicate in sentenza, non era avvenuto nella specie.

    Il contribuente non può invocare la tutela prevista per chi si sia conformato alle indicazioni dell’Amministrazione quando queste indicavano chiaramente la necessità di una garanzia idonea e la garanzia prestata non soddisfaceva tale requisito.

  • art. 10 L. 212/2000

    Peraltro, l’eventuale legittimo affidamento ai sensi della L. n. 212 del 2000, art. 10 non inciderebbe sulla debenza del tributo che prescinde del tutto dalle intenzioni manifestate dalle parti del rapporto fiscale, dipendendo esclusivamente dall’obiettiva realizzazione dei presupposti impositivi ed al cui accertamento è tenuto il giudice di merito.

    L’eventuale legittimo affidamento del contribuente non elimina né modifica la debenza del tributo, che dipende dalla realizzazione oggettiva dei presupposti impositivi.

  • art. 378 c.p.c.

    La società ricorrente ha presentato memoria ex art. 378 c.p.c..

    La norma è menzionata soltanto per attestare il deposito della memoria e non fonda un’interpretazione della Corte.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Con il primo motivo, la società ricorrente deduce la nullità della sentenza e del procedimento, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per violazione del principio del contraddittorio, in quanto l’amministrazione finanziaria non avrebbe notificato l’atto di impugnazione al concessionario per la riscossione.

    La norma è richiamata per descrivere il motivo dedotto dalla ricorrente; la Corte dichiara il motivo inammissibile per difetto di autosufficienza, senza enunciare una regola interpretativa autonoma sull’art. 360.

  • D.L. 564/1994

    Nessuna proposizione della motivazione applica o interpreta la norma; essa è soltanto richiamata nella descrizione del quarto motivo di ricorso.

    La decisione non interpreta la norma: il quarto motivo, fondato anche su tale richiamo, è dichiarato assorbito.

  • D.M. 37/1997

    Nessuna proposizione della motivazione applica o interpreta la norma; essa è soltanto richiamata nella descrizione del quarto motivo di ricorso.

    La decisione non interpreta la norma: il quarto motivo, fondato anche su tale richiamo, è dichiarato assorbito.

Massime di principio

  • Ai fini della rateizzazione subordinata alla prestazione di una garanzia, la garanzia costituisce elemento necessario per il perfezionamento della procedura e non una mera modalità esecutiva; se è richiesta la copertura delle sanzioni in misura piena, una garanzia limitata alle sanzioni ridotte non perfeziona la rateizzazione.
  • La disciplina sopravvenuta più favorevole in materia di rateizzazione non si applica quando è controversa la sussistenza del presupposto stesso per accedere alla rateizzazione; a maggior ragione, non opera retroattivamente su una rateizzazione non perfezionata.
  • L’emissione di una cartella per riscuotere un credito non rientra, di per sé, nelle ipotesi di obbligo informativo di cui all’art. 6 dello Statuto del contribuente relative all’irrogazione di sanzioni, alla determinazione di crediti o a incertezze rilevanti sulla dichiarazione.
  • La tutela dell’affidamento prevista dall’art. 10 dello Statuto del contribuente non esclude la debenza del tributo, che dipende dalla realizzazione oggettiva dei presupposti impositivi; inoltre, non può essere invocata in relazione a una rateizzazione quando l’Amministrazione aveva indicato chiaramente la necessità di una garanzia idonea e tale garanzia non è stata prestata.
  • Nell’impugnazione di una cartella per vizi attinenti alla notificazione o agli atti impositivi presupposti, il contribuente può convenire indifferentemente l’ente impositore o il concessionario della riscossione; il litisconsorzio necessario tra i due sussiste soltanto in presenza di cause inscindibili o tra loro dipendenti.
  • La censura relativa alla mancata partecipazione del concessionario è inammissibile per difetto di autosufficienza se non specifica il titolo della sua partecipazione nel giudizio di primo grado e gli elementi necessari a verificare l’eventuale litisconsorzio.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiTutela del legittimo affidamentoLitisconsorzio necessario

Testo integrale

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