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Sentenza

Sentenza del 11/11/2016 n. 23044 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il contribuente ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale del Piemonte per due ragioni: primo, perché la CTR aveva negato la possibilità di riassumere davanti al giudice ordinario le opposizioni relative alle cartelle per violazioni del codice della strada, dopo aver dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice tributario; secondo, perché contestava l'applicazione del termine ordinario decennale di prescrizione alle cartelle relative a TARSU e contributo sanitario nazionale, sostenendo che dovesse applicarsi il termine proprio dei singoli tributi e che la cartella costituisse soltanto un atto interruttivo della prescrizione.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo e rigettato il secondo. Ha stabilito che, quando un giudice dichiara il proprio difetto di giurisdizione, deve consentire la prosecuzione del medesimo processo davanti al giudice munito di giurisdizione, mediante translatio iudicii, conservando gli effetti sostanziali e processuali della domanda originaria. Pertanto, le cause relative alle violazioni del codice della strada sono state rimesse al giudice ordinario, davanti al quale dovranno essere riassunte nei termini di legge. È stata invece confermata la tempestività degli avvisi relativi a TARSU e contributo sanitario nazionale: la mancata impugnazione delle cartelle le aveva rese definitive e l'azione esecutiva era soggetta al termine ordinario decennale. La sentenza d'appello è stata cassata e le spese dell'intero giudizio sono state compensate per reciproca soccombenza.

Norme richiamate

  • Art. 59, commi 1 e 2, Legge n. 69/2009

    ha previsto la translatio iudicii in materia civile, amministrativa, contabile, tributaria o davanti a giudici speciali nel caso in cui il giudice dichiari il proprio difetto di giurisdizione, con salvezza degli effetti sostanziali e processuali della domanda

    La disposizione consente di trasferire la causa al giudice dotato di giurisdizione senza dover iniziare un nuovo giudizio e conservando gli effetti della domanda originaria.

  • Art. 125 disposizioni di attuazione del codice di procedura civile

    termine per la riassunzione della causa innanzi al giudice ordinario

    Quando viene dichiarato il difetto di giurisdizione, il giudice deve assegnare alle parti il termine per riassumere il giudizio davanti al giudice competente per giurisdizione.

  • Art. 2946 codice civile

    termine prescrizionale decennale ordinario

    Una volta divenuta definitiva la pretesa contenuta nella cartella non impugnata, l'azione diretta a ottenere l'esecuzione del titolo definitivamente formatosi si prescrive ordinariamente in dieci anni, salvo diversa previsione normativa.

  • Art. 2953 codice civile

    La Corte richiama la disciplina della prescrizione decennale dei diritti accertati con sentenza passata in giudicato come criterio sostanzialmente analogo alla situazione della cartella divenuta definitiva per mancata opposizione.

  • Art. 384, comma 2, codice di procedura civile

    La Corte di cassazione, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha potuto decidere direttamente disponendo la rimessione delle cause al giudice ordinario.

Massime di principio

  • Se un giudice dichiara il difetto di giurisdizione, la parte non deve normalmente ricominciare da capo: può chiedere o effettuare la riassunzione davanti al giudice munito di giurisdizione, conservando gli effetti della domanda originaria.
  • La translatio iudicii riguarda la giurisdizione, non soltanto la competenza; tuttavia, anche l'errore nell'individuazione dell'ordine giurisdizionale non deve pregiudicare la tutela, purché la causa venga riassunta nel termine previsto.
  • Una cartella esattoriale non impugnata diventa definitiva e non può più essere contestata nel merito attraverso la successiva impugnazione dell'intimazione di pagamento, salvo specifici vizi propri dell'atto successivo.
  • Secondo l'orientamento applicato dalla Corte, la pretesa definitivamente accertata mediante cartella non opposta è soggetta al termine ordinario decennale di prescrizione per l'azione esecutiva, anche se la cartella non deriva da una sentenza passata in giudicato.
  • La tempestività degli atti successivi deve essere valutata calcolando il termine decennale dalla definitività della cartella, salvo l'esistenza di una diversa e specifica disciplina normativa.

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