Sentenza del 11/06/2015 n. 5261 - Comm. Trib. Prov. Milano
IMPOSTA DI REGISTRO - Assemblea soci - Copertura perdite - Rinuncia finanziamento soci - Atto enunciato - Assoggettato a tassazione - Sussiste - Notaio - Responsabile imposta - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa pretesa dell'Amministrazione finanziaria è stata ritenuta fondata. Il finanziamento soci richiamato nel verbale assembleare è stato considerato atto enunciato e, pertanto, assoggettabile all'imposta di registro. Il notaio, in quanto soggetto che ha richiesto la registrazione dell'atto e responsabile d'imposta, è stato ritenuto tenuto a corrispondere all'Erario l'imposta dovuta anche in relazione al finanziamento enunciato.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Amministrazione finanziaria ha rideterminato l'imposta di registro dovuta in occasione della registrazione del verbale dell'assemblea di una S.r.l., avente ad oggetto il ripianamento delle perdite mediante rinuncia dei soci alla restituzione delle somme precedentemente prestate alla società. Il finanziamento soci, pur non costituendo l'oggetto principale del verbale, era stato espressamente richiamato nell'atto e, secondo l'Amministrazione, doveva essere assoggettato a imposizione in quanto atto enunciato. Il notaio ha contestato sia l'esistenza dei presupposti per tassare il contratto di finanziamento, sia la propria responsabilità solidale per l'imposta relativa all'atto enunciato.
Norme richiamate
Disciplina dell'imposta di registro sugli atti enunciati
Quando un atto soggetto a registrazione viene menzionato o enunciato in un altro atto sottoposto a registrazione, l'atto richiamato può essere autonomamente assoggettato a imposta, se dal contenuto dell'atto registrato risultano gli elementi essenziali del rapporto giuridico.
Disciplina della responsabilità del notaio quale responsabile d'imposta
Il notaio che riceve o autentica un atto soggetto a registrazione è responsabile nei confronti dell'Amministrazione finanziaria del pagamento dell'imposta dovuta, inclusa quella riferibile a un atto enunciato nel documento presentato alla registrazione.
Massime di principio
- La rinuncia dei soci alla restituzione di finanziamenti precedentemente concessi alla società, quando viene utilizzata per coprire perdite ed è descritta in un atto registrato, può rendere il finanziamento espressamente richiamato fiscalmente rilevante come atto enunciato.
- Non è necessario che il finanziamento costituisca l'oggetto principale dell'atto: il richiamo al rapporto, se sufficientemente preciso e idoneo a identificarne gli elementi essenziali, può fondare l'applicazione dell'imposta di registro.
- La qualificazione civilistica dell'operazione come rinuncia al credito o copertura delle perdite non esclude automaticamente la tassazione del rapporto di finanziamento sottostante, quando questo emerge dal contenuto dell'atto registrato.
- Il notaio può essere chiamato a rispondere del pagamento dell'imposta anche per rapporti giuridici enunciati nell'atto da lui ricevuto o autenticato; la responsabilità fiscale è distinta dall'eventuale responsabilità economica definitiva delle parti.
- Nelle operazioni societarie che richiamano finanziamenti soci, occorre verificare preventivamente se il verbale o l'atto contenga una descrizione sufficientemente dettagliata del finanziamento, perché tale richiamo può determinare un'obbligazione tributaria autonoma.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 11 giu 2015Sentenza del 11/06/2015 n. 48 - Comm. Trib. Prov. Imperia
- Sentenza · 11 giu 2015Sentenza del 11/06/2015 n. 50 - Comm. Trib. Prov. Imperia
- Sentenza · 11 giu 2015Sentenza del 11/06/2015 n. 72 - Comm. Trib. II grado di Bolzano
- Sentenza · 11 giu 2015Sentenza del 11/06/2015 n. 74 - Comm. Trib. II grado di Bolzano
- Sentenza · 11 giu 2015Sentenza del 11/06/2015 n. 202 - Comm. Trib. Prov. Terni
- Sentenza · 11 giu 2015Sentenza del 11/06/2015 n. 203 - Comm. Trib. Prov. Terni
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →