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Sentenza

Sentenza n. 11899/2026 - Roma, Sezione 5Q

per la dichiarazione di illegittimità del silenzio serbato dalle Amministrazioni intimate in ordine all'istanza del 26/10/2025, avente ad oggetto la richiesta di un appuntamento per la presentazione della domanda di visto per motivi di studio ai sensi dell'art. 9 codice dei visti (Regolamento (CE) N. 810/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio); NONCHE' PER L'ACCERTAMENTO dell'obbligo delle Amministrazioni intimate di provvedere in ordine alle menzionate istanze, secondo le rispettive competenze; E PER LA CONDANNA delle stesse Amministrazioni intimate a provvedere in ordine alle menzionate istanze, secondo le rispettive competenze, entro un termine non superiore a trenta giorni, con richiesta di nomina di un Commissario ad acta ex art. 117, co. 3 c.p.a.

Giustizia amministrativa202513631

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V quaterSentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio serbato sull'istanza di fissazione di un appuntamento per la presentazione della domanda di visto d'ingresso

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione diplomatica)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso ai sensi dell'art. 117 c.p.a. contro il silenzio serbato dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e dall'Ambasciata d'Italia Islamabad sull'istanza del 26 ottobre 2025, volta ad ottenere un appuntamento per presentare la domanda di visto d'ingresso in Italia. Nell'epigrafe l'istanza è riferita a un visto per motivi di studio ai sensi dell'art. 9 del codice dei visti; nella parte motiva il procedimento è invece descritto come volto al rilascio di un visto per motivi di lavoro subordinato. Il ricorrente ha chiesto la dichiarazione di illegittimità del silenzio, l'accertamento dell'obbligo delle amministrazioni di provvedere e la condanna a provvedere entro trenta giorni, con eventuale nomina di un commissario ad acta.

La decisione

Dopo la proposizione del ricorso, la competente sede diplomatica ha fissato l'appuntamento necessario per la presentazione della domanda di visto, attivando così il procedimento amministrativo. Il TAR ha ritenuto che tale sopravvenienza facesse venir meno l'interesse del ricorrente ad ottenere una pronuncia di condanna dell'amministrazione a procedere. Il ricorso è stato pertanto dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. Le spese sono state integralmente compensate, in ragione dell'elevato numero di richieste gravante sulla sede diplomatica e della complessità dell'iter previsto dalla legge.

Norme richiamate

  • art. 117 c.p.a.

    Disciplina il ricorso avverso il silenzio dell'amministrazione e consente di chiedere l'accertamento dell'obbligo di provvedere e la condanna dell'amministrazione a concludere il procedimento.

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Consente di dichiarare l'improcedibilità del ricorso quando, per sopravvenute circostanze, viene meno l'interesse alla decisione; nel caso concreto, l'attivazione del procedimento ha eliminato l'interesse a una pronuncia che imponesse all'amministrazione di procedere.

  • art. 60 c.p.a.

    Ha consentito la definizione della controversia con sentenza in forma semplificata, previa audizione delle parti.

  • art. 9 del regolamento (CE) n. 810/2009

    È indicato nell'epigrafe quale base normativa della richiesta di appuntamento per la presentazione della domanda di visto per motivi di studio.

Massime di principio

  • Nel giudizio avverso il silenzio, la fissazione dell'appuntamento o comunque l'attivazione del procedimento amministrativo, intervenuta dopo la proposizione del ricorso, fa venir meno l'interesse alla pronuncia che imporrebbe all'amministrazione di procedere e determina l'improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse.
  • La sopravvenuta attivazione del procedimento non equivale necessariamente alla definizione favorevole della domanda sostanziale: essa elimina l'interesse al ricorso contro il silenzio limitatamente all'obbligo dell'amministrazione di avviare o proseguire il procedimento.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneSopravvenuta carenza di interesse

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