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Sentenza

Sentenza del 24/01/2019 n. 434 - Comm. Trib. Reg. per la Campania

Massima n.159/2019 - SCISSIONE PARZIALE - OBBLIGHI TRIBUTARI RIFERIBILI A PERIODI ANTERIORI ALL'EFFICACIA DELLA SCISSIONE - Responsabilità della società scissa - Sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente contestava la propria responsabilità per il pagamento di cartelle esattoriali relative a tributi riferiti a periodi d’imposta anteriori alla scissione parziale del 12 dicembre 2014. Sosteneva che, in base agli artt. 15 del D.Lgs. n. 472/1997 e 173, comma 12, del TUIR, la responsabilità dovesse ricadere sulla società beneficiaria, alla quale era stato trasferito parte del patrimonio, e non sulla società scissa.

La decisione

L’appello è stato rigettato e la sentenza di primo grado è stata confermata. Il giudice ha stabilito che, in caso di scissione parziale, gli obblighi tributari relativi a periodi anteriori all’efficacia della scissione devono essere adempiuti dalla società scissa. La società beneficiaria resta comunque obbligata in solido per imposte, sanzioni, interessi e altri debiti tributari, con possibilità di adottare nei suoi confronti anche provvedimenti cautelari. La ricorrente è stata inoltre condannata al pagamento delle spese del giudizio d’appello.

Norme richiamate

  • Art. 173, commi 11, 12 e 13, D.P.R. n. 917/1986 (TUIR)

    "Gli obblighi tributari della società scissa riferibili a periodi di imposta anteriori alla data dalla quale l'operazione ha effetto sono adempiuti in caso di scissione parziale dalla stessa società scissa o trasferiti, in caso di scissione totale, alla società beneficiaria appositamente designata nell'atto di scissione."

    La norma disciplina specificamente gli obblighi tributari nelle operazioni di scissione. Per la scissione parziale li mantiene in capo alla società scissa; per la scissione totale li trasferisce alla società beneficiaria designata. Le altre beneficiarie rispondono in solido.

  • Art. 15, comma 2, D.Lgs. n. 472/1997

    "In caso di scissione parziale ciascuna società è obbligata in solido al pagamento delle somme dovute per violazioni commesse anteriormente alla data dalla quale la scissione produce effetto."

    La disposizione estende la responsabilità solidale tra società scissa e società beneficiarie per le somme dovute in relazione a violazioni tributarie anteriori alla scissione.

  • Art. 2506-quater, comma 3, codice civile

    La disciplina civilistica sulla responsabilità delle società partecipanti alla scissione è recessiva rispetto alla disciplina tributaria speciale contenuta nell’art. 173 TUIR, che prevale per gli obblighi fiscali.

  • Art. 2506 e seguenti codice civile

    Le norme definiscono la scissione societaria e distinguono, tra l’altro, la scissione parziale, nella quale la società scissa sopravvive con un patrimonio ridotto, dalla scissione totale.

Massime di principio

  • In una scissione parziale, la società scissa resta il soggetto tenuto ad adempiere gli obblighi tributari riferiti a periodi d’imposta anteriori alla data di efficacia dell’operazione.
  • La società beneficiaria non sostituisce automaticamente la società scissa nei rapporti fiscali pregressi, ma può essere chiamata a rispondere in solido per imposte, sanzioni, interessi e altri debiti tributari.
  • La disciplina tributaria speciale prevale sulle regole civilistiche generali quando si tratta di individuare il soggetto obbligato per debiti fiscali anteriori alla scissione.
  • Nella scissione totale, invece, gli obblighi tributari anteriori sono trasferiti alla società beneficiaria designata nell’atto di scissione; in mancanza di designazione, si considera designata la prima beneficiaria indicata.
  • Un avviso, una cartella o un provvedimento cautelare relativo a debiti tributari anteriori alla scissione può quindi essere legittimamente rivolto alla società scissa in caso di scissione parziale, senza escludere la responsabilità solidale delle beneficiarie.

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